Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.3 opere e miglioramenti fondiari |
Data: | 26/01/1984 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di non far gravare sui canoni delle utenze irrigue i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzazione delle acque del bacino del medio Flumendosa anche per la produzione di energia [...] |
Art. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 a causa della situazione di [...] |
Art. 3. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 è determinato per l'anno 1983 in lire 1 miliardo 175.000.000. |
§ 2.3.17 - L.R. 26 gennaio 1984, n. 7. [1]
Gestione irrigua nei Comprensori di bonifica.
(B.U. 31 gennaio 1984, n. 5)
Al fine di non far gravare sui canoni delle utenze irrigue i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzazione delle acque del bacino del medio Flumendosa anche per la produzione di energia elettrica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al consorzio di bonifica della Sardegna meridionale a partire dall'esercizio irriguo dell'anno 1983 ed a titolo di anticipazione delle somme che dovessero essere versate per lo stesso motivo al consorzio dallo Stato o dall'ente nazionale energia elettrica; un contributo annuo commisurato al costo di gestione degli impianti pubblici di sollevamento, il cui esercizio si rende necessario a causa dell'uso intersettoriale dell'acqua del bacino del medio Flumendosa.
L'erogazione di detto contributo è subordinata all'accertamento della permanenza, a carico del consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, delle condizioni di disparità di cui al comma precedente.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 a causa della situazione di disparità di cui al precedente articolo, un contributo straordinario una tantum, destinato a favorire il riequilibrio della gestione finanziaria del consorzio.
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare agli altri enti di gestione irrigua, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 per la gestione di impianti di sollevamento e di opere ad uso promiscuo, un contributo straordinario una tantum, destinato a favorire il riequilibrio delle gestioni finanziarie di detti enti.
L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 è determinato per l'anno 1983 in lire 1 miliardo 175.000.000.
Per gli anni successivi lo stanziamento di cui al comma precedente sarà determinato secondo quanto disposto dall'art. 38, secondo comma, della
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 47 della