§ 2.3.17 - L.R. 26 gennaio 1984, n. 7.
Gestione irrigua nei Comprensori di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 opere e miglioramenti fondiari
Data:26/01/1984
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Al fine di non far gravare sui canoni delle utenze irrigue i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzazione delle acque del bacino del medio Flumendosa anche per la produzione di energia [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 a causa della situazione di [...]
Art. 3.      L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 è determinato per l'anno 1983 in lire 1 miliardo 175.000.000.


§ 2.3.17 - L.R. 26 gennaio 1984, n. 7. [1]

Gestione irrigua nei Comprensori di bonifica.

(B.U. 31 gennaio 1984, n. 5)

 

Art. 1.

     Al fine di non far gravare sui canoni delle utenze irrigue i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzazione delle acque del bacino del medio Flumendosa anche per la produzione di energia elettrica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al consorzio di bonifica della Sardegna meridionale a partire dall'esercizio irriguo dell'anno 1983 ed a titolo di anticipazione delle somme che dovessero essere versate per lo stesso motivo al consorzio dallo Stato o dall'ente nazionale energia elettrica; un contributo annuo commisurato al costo di gestione degli impianti pubblici di sollevamento, il cui esercizio si rende necessario a causa dell'uso intersettoriale dell'acqua del bacino del medio Flumendosa.

     L'erogazione di detto contributo è subordinata all'accertamento della permanenza, a carico del consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, delle condizioni di disparità di cui al comma precedente.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 a causa della situazione di disparità di cui al precedente articolo, un contributo straordinario una tantum, destinato a favorire il riequilibrio della gestione finanziaria del consorzio.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare agli altri enti di gestione irrigua, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 per la gestione di impianti di sollevamento e di opere ad uso promiscuo, un contributo straordinario una tantum, destinato a favorire il riequilibrio delle gestioni finanziarie di detti enti.

 

     Art. 3.

     L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 è determinato per l'anno 1983 in lire 1 miliardo 175.000.000.

     Per gli anni successivi lo stanziamento di cui al comma precedente sarà determinato secondo quanto disposto dall'art. 38, secondo comma, della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.R. 23 maggio 2008, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.