§ 3.3.66 - L.R. 18 dicembre 2024, n. 25.
Contributi per l'abbattimento del fitto casa studenti universitari e abrogazione di norme.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:18/12/2024
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Contributo fitto casa studenti universitari.
Art. 2.  Abrogazioni.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.3.66 - L.R. 18 dicembre 2024, n. 25.

Contributi per l'abbattimento del fitto casa studenti universitari e abrogazione di norme.

(B.U. 20 dicembre 2024, n. 68)

 

Art. 1. Contributo fitto casa studenti universitari.

1. Al fine di ampliare la platea degli studenti sardi che possono istruirsi e acquisire un titolo accademico anche fuori dal territorio regionale, la Regione concede contributi destinati all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione, sostenuti da coloro che frequentano un corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le università sarde, nazionali o estere e che rientrino nella definizione di studenti fuori sede, come determinata dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390).

2. L'importo massimo del contributo è fissato in euro 3.000 annui per studente, fatta salva l'eventuale rivalutazione ai sensi del comma 4.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, con propria deliberazione individua le modalità di attuazione e i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione competente in materia di istruzione che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale approva gli atti definitivi.

4. Fermo restando l'importo massimo di cui al comma 2, la Giunta regionale, con cadenza triennale e previa verifica degli indici ISTAT, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, può stabilire con propria deliberazione la rivalutazione relativa all'ammontare del contributo.

 

     Art. 2. Abrogazioni.

1. A decorrere dall'anno 2025, sono abrogati:

a) la lettera r) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007);

b) il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008);

c) l'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna).

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di euro 4.900.000 annui (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2025 e 2026:

a) quanto a euro 3.800.000 mediante le risorse già stanziate per le medesime finalità nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 in conto della missione 04 - programma 04 - titolo 1;

b) quanto a euro 1.100.000 mediante pari riduzione delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento missione 04 - programma 04 - titolo 1

2025 euro 1.100.000

2026 euro 1.100.000

in diminuzione missione 20 - programma 03 - titolo 1

2025 euro 1.100.000

2026 euro 1.100.000.

4. A decorrere dall'anno 2027, agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).