§ 4.1.153 - L.R. 3 dicembre 2009, n. 22.
Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:03/12/2009
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione)
Art. 1 bis.  (Procedure per l'aggiornamento del Piano del governo del territorio)
Art. 2.  (Norma transitoria nelle more dell'approvazione del Piano del governo del territorio)
Art. 3.  (Norme finanziarie)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.153 - L.R. 3 dicembre 2009, n. 22.

Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.

(B.U. 9 dicembre 2009, n. 49)

 

Art. 1. (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione)

1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.

4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3 mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale, nonchè, limitatamente a tematismi omogenei, a tavoli tecnici individuati su base sub-regionale [1].

5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonchè i piani di settore.

6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.

8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche [2].

9. Alle Assemblee di pianificazione regionale e ai tavoli tecnici partecipano la Regione, le Province e i Comuni [3].

10. [Alle Conferenze di pianificazione possono altresì partecipare gli altri soggetti portatori di interessi afferenti il territorio, preventivamente individuati dalla Giunta regionale, al fine di apportare ulteriori elementi di conoscenza per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Della indizione delle Conferenze viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione. Qualsiasi interessato può partecipare al procedimento tramite apporti documentali. Il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale tiene conto, ai fini della redazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale, dei risultati delle Conferenze di pianificazione] [4].

11. Il Piano del governo del territorio è sottoposto agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006.

12. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all'avviso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province [5].

14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 13 possono formulare osservazioni sul Piano del governo del territorio:

a) gli enti e gli organismi pubblici;

b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di Piano del governo del territorio adottato sono destinate a produrre effetti diretti [6].

14 bis. Chiunque può, altresì, entro il medesimo termine di cui al comma 14, formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 [7].

14 ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, è approvato con decreto del Presidente della Regione, da assumersi previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. L'entrata in vigore del PGT è sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'approvazione della prima variante, la cui procedura viene definita con apposita disciplina di settore [8].

15. La Giunta regionale in qualità di autorità competente adotta il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, commi 136 e 137, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) [9].

16. La relazione valutativa del nucleo di cui al comma 15 contiene la cronistoria della procedura di formazione del Piano del governo del territorio e della valutazione ambientale strategica (VAS), nonchè esamina le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 [10].

17. [Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, è approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in un quotidiano a diffusione regionale e nazionale e nel sito internet della Regione] [11].

18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) l'autorità procedente e l'autorità competente si identificano nella Giunta regionale che individua, su proposta della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, anche i soggetti competenti in materia ambientale, nonchè la Regione Veneto, l'Austria e la Slovenia [12].

19. La documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell'Amministrazione regionale dal 1978, tra cui la documentazione tecnica contenuta nel Piano urbanistico regionale generale (PURG), nel Piano territoriale regionale generale (PTRG), nel Piano territoriale regionale strategico (PTRS) e nel Piano territoriale regionale (PTR), può essere utilizzata nella formazione del Piano del governo del territorio [13].

20. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

21. Al comma 1 dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), le parole: « Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio»), » sono soppresse.

21 bis. Esplicano i loro effetti ai sensi del comma 9 gli incontri, le assemblee e i tavoli tecnici comunque denominati organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), per la formazione dei documenti di cui al comma 3 [14].

 

     Art. 1 bis. (Procedure per l'aggiornamento del Piano del governo del territorio) [15]

1. L'aggiornamento del Piano del governo del territorio (PGT) avviene mediante la procedura di variante disciplinata dal presente articolo.

2. Ai sensi degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il Piano di governo del territorio adegua i propri contenuti a quelli del Piano paesaggistico regionale (PPR), ferma restando la facoltà di integrare il PGT con contenuti, non in contrasto con il PPR, necessari per lo sviluppo di ulteriori vocazioni e potenzialità in riferimento al patrimonio identitario della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

3. La variante al PGT è sottoposta a valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sulla base degli indirizzi generali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2627 (Decreto legislativo 152/2006. Indirizzi generali per i processi di vas concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva), ed è sottoposta agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006 .

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, approva le linee guida per la formazione dello strumento di variante di cui al comma 1, relativamente ai criteri e ai principi informatori, agli obiettivi e alle finalità da perseguire, agli elementi costitutivi e ai contenuti minimi dello strumento medesimo.

5. Nella fase di elaborazione e di adozione della variante la Regione attiva strumenti di partecipazione, indirizzati ai diversi portatori di interesse, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

6. La variante al PGT è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si devono esprimere entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dai pareri. Successivamente la variante è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

7. L'avviso di adozione della variante è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. La variante del PGT adottata è resa consultabile sul sito istituzionale della Regione.

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di adozione di cui al comma 7, gli enti e gli organismi pubblici, le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi possono presentare alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale osservazioni scritte sulla variante al PGT adottata. Entro il medesimo termine i soggetti nei confronti dei quali le previsioni della variante adottata sono destinate a produrre effetti diretti possono presentare opposizioni.

9. Entro il termine di cui al comma 8 chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata e sul relativo Rapporto ambientale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 .

10. Sulle osservazioni e opposizioni di cui ai commi 8 e 9 si esprime la Giunta regionale.

11. La variante al PGT è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione della variante del PGT è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

12. La variante al PGT entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 2. (Norma transitoria nelle more dell'approvazione del Piano del governo del territorio) [16]

1. Nelle more dell'approvazione dello strumento di pianificazione regionale di cui all'articolo 1, il Piano urbanistico regionale generale vigente (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del progetto definitivo del Piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia), può essere modificato, secondo i criteri e le procedure individuati dal presente articolo, nei seguenti casi:

a) adeguamento a norme statali e comunitarie;

b) coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionale;

c) introduzione di nuove misure dirette allo sviluppo turistico, economico o alla tutela e valorizzazione del territorio della Regione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 , nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 il Piano urbanistico regionale generale (PURG) può essere modificato entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche di cui al comma 1 vengono predisposte dall'Amministrazione regionale sulla base di appositi indirizzi programmatici e settoriali che sono sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare. I pareri vengono espressi nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti.

4. Gli elaborati cartografici e normativi redatti per la variante di cui al comma 1 sono sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare e adottati dalla Giunta regionale. Gli elaborati sono depositati presso la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e pubblicati sul sito internet della Regione. Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di deposito chiunque può formulare osservazioni.

5. Il Presidente della Regione approva gli elaborati, previa deliberazione della Giunta regionale, con le eventuali modifiche apportate in recepimento del parere del Consiglio delle autonomie locali, della Commissione consiliare e delle osservazioni accolte. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

6. La procedura disciplinata dal presente articolo è soggetta a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche. La Giunta regionale con deliberazione disciplina le fasi del processo di valutazione ambientale strategica da svolgersi all'interno della procedura di modifica del Piano urbanistico regionale generale (PURG).

 

     Art. 3. (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 1 e 2 fanno carico all'unità di bilancio 3.1.1.1056 e al capitolo 1733 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[2] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[8] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5, già modificato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 1 aprile 2020, n. 5.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[11] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[14] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[15] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 10 luglio 2020, n. 14.

[16] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 10 luglio 2020, n. 14.