§ 3.10.155 - L.R. 4 novembre 2014, n. 18.
Potenziamento degli interventi a favore dell’accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:04/11/2014
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2013)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14/2012)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 21/2013)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)
Art. 6.  (Riduzione del vincolo di destinazione)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 2/2002)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15/2014)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 27/2007)
Art. 10.  (Assistenza tecnica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020)
Art. 11.  (Assistenza tecnica del Piano di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 15/2014)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 3.10.155 - L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

Potenziamento degli interventi a favore dell’accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico.

(B.U. 5 novembre 2014, n. 45 - S.O. n. 22)

 

CAPO I

INTERVENTI A FAVORE DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000), le parole «nella misura massima complessiva di 129 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima complessiva di 152.400.000 euro».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14/2012)

1. Al comma 23 dell'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «corredata del» sono sostituite dalle seguenti: «, corredata di una dichiarazione da cui risulti l'impossibilità da parte della banca di prestare proprie idonee garanzie e del».

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai crediti di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 9/2013, come modificato dall'articolo 1, si provvede mediante il " Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 23.400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 denominato "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ".

3. Al fine di limitare ulteriormente il rischio connesso all'escussione delle garanzie di cui al prospetto n. 13 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, lo stanziamento del capitolo 1547, all'unità di bilancio 10.5.2.1177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è incrementato della somma di 13.499.836 euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si provvede:

a) per l'importo di 21.899.836 euro mediante storno dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;

b) per l'importo di 15 milioni di euro con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 9116 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 nell'ambito dell'unità di bilancio 4.5.270 "Rientri da concessione di crediti" alla Rubrica Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio programmazione - è istituito "per memoria" il capitolo 1773 con la denominazione "Entrate derivanti dai corrispettivi dovuti da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia per le garanzie prestate nel suo interesse dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia".

 

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 21/2013)

1. L'articolo 79 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), è sostituito dal seguente:

«Art. 79

(Poli sciistici regionali)

1. Al fine del potenziamento dell'offerta turistica dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Agenzia regionale Promotur di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), un finanziamento per la realizzazione di interventi infrastrutturali in località Sella Nevea.

2. Per il medesimo fine di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur un contributo per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi relativi ai mutui che l'Agenzia stipula per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale da effettuarsi sugli impianti, sulle piste e sugli immobili esistenti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2173 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di infrastrutture in località Sella Nevea".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 1.900.000 euro per l'anno 2014 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 53 (Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relativamente a capitoli regionali, con ricorso al mercato finanziario, fondi residui perenti, fondi del personale, fondi di riserva e garanzie).

5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2175 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per copertura oneri di manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale su impianti, piste e immobili esistenti". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e dal capitolo 2075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 53/2014.

7. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 1 è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare, nonché dell'attestazione relativa all'avvenuto avvio della procedura di individuazione del soggetto con cui dovrà essere contratto il mutuo ventennale. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 2 è disposta a seguito della successiva presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)

1. Il comma 80 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 12/2006 (Assestamento del bilancio 2006), è sostituito dal seguente:

«80. Il finanziamento è concesso in seguito alla presentazione della domanda da parte della TurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di una relazione illustrativa degli eventi realizzati o da realizzarsi.».

 

     Art. 6. (Riduzione del vincolo di destinazione)

1. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di tre anni.

2. La riduzione del termine di durata del vincolo di destinazione disposta al comma 1 si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 2/2002) [1]

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 2/2002 le parole «ai turisti» sono soppresse.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15/2014)

1. Dopo il comma 43 dell'articolo 6 (Attività culturali ricreative e sportive) della legge regionale 15/2014 (Assestamento del bilancio 2014), è inserito il seguente:

«43 bis. Il contributo di cui al comma 43 è destinato anche alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo contratto dalla Comunità montana della Carnia per la realizzazione dei lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo.».

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 27/2007)

1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 le parole «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, nonché» sono soppresse;

b) al comma 6 dell'articolo 14 le parole «sentito il parere della Commissione,» sono soppresse.

 

CAPO III

INTERVENTI URGENTI PER L'AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

 

     Art. 10. (Assistenza tecnica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020)

1. Al fine di dare pronta attuazione agli interventi previsti dal Programma operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 cofinanziati dal FSE, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nonché le altre spese necessarie per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi di gestione e controllo del programma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 11.057.113 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisa in ragione di 1.354.784 euro per l'anno 2014, 1.423.708 euro per l'anno 2015, 1.590.766 euro per l'anno 2016, 1.622.603 euro per l'anno 2017, 1.655.076 euro per l'anno 2018, 1.688.198 euro per l'anno 2019 e 1.721.978 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2109 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Spese per l'assistenza tecnica relativa al Programma operativo FSE 2014-2020".

3. All'onere di complessivi 11.057.113 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 1.354.784 euro per l'anno 2014, 1.423.708 euro per l'anno 2015, 1.590.766 euro per l'anno 2016, 1.622.603 euro per l'anno 2017, 1.655.076 euro per l'anno 2018, 1.688.198 euro per l'anno 2019 e 1.721.978 euro per l'anno 2020 derivante dal disposto di cui al comma 2, si provvede come di seguito indicato:

a) per complessivi 5.528.556,50 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 677.392 euro per l'anno 2014, 711.854 euro per l'anno 2015, 795.383 euro per l'anno 2016, 811.301,50 euro per l'anno 2017, di 827.538 euro per l'anno 2018, 844.099 euro per l'anno 2019 e 860.989 euro per l'anno 2020 con i rientri previsti dall'Unione europea e a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1964 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Rientri dal Fondo Sociale Europeo per il Programma operativo FSE 2014-2020";

b) per complessivi 3.869.989,55 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 474.174,40 euro per l'anno 2014, 498.297,80 euro per l'anno 2015, 556.768,10 euro per l'anno 2016, 567.911,05 euro per l'anno 2017, 579.276,60 euro per l'anno 2018, 590.869,30 euro per l'anno 2019 e 602.692,30 euro per l'anno 2020 con i rientri previsti dallo Stato a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1963 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Rientri dallo Stato per il Programma operativo FSE 2014-2020";

c) per complessivi 1.658.566,95 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 203.217,60 euro per l'anno 2014, 213.556,20 euro per l'anno 2015, 238.614,90 euro per l'anno 2016, 243.390,45 euro per l'anno 2017, 248.261,40 euro per l'anno 2018, 253.229,70 euro per l'anno 2019 e 258.296,70 euro per l'anno 2020 mediante prelevamento a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.1166 e del capitolo 9602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario di parte corrente" corrispondenti per l'anno 2014 a parte delle risorse destinate con la deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2014, n. 1805 (Individuazione per l'anno 2014 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario) per il cofinanziamento regionale per l'anno 2014 del "Programma Obiettivo competitività regionale e occupazione FSE 2014-2020 nell'ambito della quota a) di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 21/2007 .

 

     Art. 11. (Assistenza tecnica del Piano di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020)

1. AI fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'attività di supporto e assistenza tecnica per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e la sorveglianza, di competenza dell'autorità di gestione del PSR 2014-2020, l'Amministrazione regionale, ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, è autorizzata a sostenere le relative spese previste dalla misura 20 "Assistenza tecnica" del piano finanziario.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Attuazione assistenza tecnica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 regolamento (UE) 2013 n. 1305".

3. All'onere di complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede con le entrate iscritte all'unità di bilancio 4.2.20 e sul capitolo 2740 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Attuazione assistenza tecnica del programma di sviluppo rurale 2014-2020".

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DEI COMUNI

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 15/2014)

1. Al comma 61 dell'articolo 10 (Sussidiarietà e devoluzione) della legge regionale 15/2014 le parole «nei comuni di Dolegna del Collio, San Leonardo e Tarcento,» sono soppresse.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.