Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 artigianato |
Data: | 17/06/2011 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. finalità |
Art. 2. modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12/2002 |
Art. 3. modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12/2002 |
Art. 4. modifica all’articolo 4 della legge regionale 12/2002 |
Art. 5. modifica all’articolo 5 della legge regionale 12/200 |
Art. 6. modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12/200 |
Art. 7. modifiche all’articolo 9 della legge regionale 12/2002 |
Art. 8. modifica all’articolo 10 della legge regionale 12/2002 |
Art. 9. modifica all’articolo 11 della legge regionale 12/2002 |
Art. 10. modifica all’articolo 12 della legge regionale 12/2002 |
Art. 11. sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 12/2002 |
Art. 12. sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 12/2002 |
Art. 13. inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella legge regionale 12/2002 |
Art. 14. abrogazione dell’articolo 15 della legge regionale 12/2002 |
Art. 15. modifiche all’articolo 16 della legge regionale 12/2002 |
Art. 16. sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale 12/2002 |
Art. 17. sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 12/2002 |
Art. 18. sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 12/2002 |
Art. 19. inserimento dell’articolo 19 bis nella legge regionale 12/2002 |
Art. 20. modifica all’articolo 20 della legge regionale 12/200 |
Art. 21. sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 12/2002 |
Art. 22. sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 12/2002 |
Art. 23. modifica alla rubrica del capo V del titolo II della legge regionale |
Art. 24. modifiche all’articolo 23 della legge regionale 12/2002 |
Art. 25. inserimento dell’articolo 23 bis nella legge regionale 12/2002 |
Art. 26. sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale 12/2002 |
Art. 27. modifica all’articolo 24 bis della legge regionale 12/2002 |
Art. 28. inserimento dell’articolo 24 ter nella legge regionale 12/2002 |
Art. 29. modifiche all’articolo 26 della legge regionale 12/2002 |
Art. 30. modifiche all’articolo 27 della legge regionale 12/2002 |
Art. 31. sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale 12/2002 |
Art. 32. modifiche all’articolo 29 della legge regionale 12/2002 |
Art. 33. modifiche all’articolo 30 della legge regionale 12/2002 |
Art. 34. modifiche all’articolo 32 della legge regionale 12/2002 |
Art. 35. modifiche all’articolo 33 della legge regionale 12/2002 |
Art. 36. inserimento del capo II bis nel titolo III della legge regionale 12/2002 |
Art. 37. modifiche all’articolo 35 della legge regionale 12/2002 |
Art. 38. abrogazione dell’articolo 35 bis della legge regionale 12/2002 |
Art. 39. sostituzione dell’articolo 36 della legge regionale 12/2002 |
Art. 40. sostituzione dell’articolo 37 della legge regionale 12/2002 |
Art. 41. sostituzione dell’articolo 38 della legge regionale 12/2002 |
Art. 42. sostituzione dell’articolo 39 della legge regionale 12/2002 |
Art. 43. sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale 12/2002 |
Art. 44. inserimento del capo III bis nel titolo III della legge regionale |
Art. 45. sostituzione dell’articolo 42 della legge regionale 12/2002 |
Art. 46. inserimento dell’articolo 42 bis nella legge regionale 12/2002 |
Art. 47. modifiche all’articolo 43 della legge regionale 12/2002 |
Art. 48. modifica all’articolo 44 della legge regionale 12/2002 |
Art. 49. modifica all’articolo 44 bis della legge regionale 12/2002 |
Art. 50. modifiche all’articolo 48 della legge regionale 12/2002 |
Art. 51. abrogazione del capo III del titolo IV della legge regionale 12/2002 |
Art. 52. modifiche all’articolo 50 della legge regionale 12/2002 |
Art. 53. modifica all’articolo 51 della legge regionale 12/2002 |
Art. 54. abrogazione del capo V del titolo IV della legge regionale 12/2002 |
Art. 55. sostituzione dell’articolo 53 ter della legge regionale 12/2002 |
Art. 56. modifica all’articolo 54 della legge regionale 12/2002 |
Art. 57. modifica all’articolo 55 della legge regionale 12/2002 |
Art. 58. modifica all’articolo 56 della legge regionale 12/2002 |
Art. 59. modifica all’articolo 57 della legge regionale 12/2002 |
Art. 60. modifica all’articolo 58 della legge regionale 12/2002 |
Art. 61. modifica all’articolo 59 della legge regionale 12/2002 |
Art. 62. modifiche all’articolo 61 della legge regionale 12/2002 |
Art. 63. modifica all’articolo 62 della legge regionale 12/2002 |
Art. 64. modifica all’articolo 65 della legge regionale 12/2002 |
Art. 65. modifiche all’articolo 66 della legge regionale 12/2002 |
Art. 66. abrogazione degli articoli 67 e 68 della legge regionale 12/2002 |
Art. 67. modifica all’articolo 70 della legge regionale 12/2002 |
Art. 68. abrogazione del titolo V bis della legge regionale 12/2002 |
Art. 69. modifica della rubrica del titolo VI e del capo I del titolo VI della legge regionale 12/2002 |
Art. 70. sostituzione dell’articolo 72 della legge regionale 12/2002 |
Art. 71. inserimento degli articoli 72 bis e 72 ter nella legge regionale 12/2002 |
Art. 72. modifiche all’articolo 75 della legge regionale 12/2002 |
Art. 73. sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 50/1993 |
Art. 74. modifiche all’articolo 42 della legge regionale 4/2005 |
Art. 75. modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7/2003 |
Art. 76. modifiche agli articoli 85 e 110 della legge regionale 29/2005 |
Art. 77. modifica all’articolo 15 della legge regionale 11/2009 |
Art. 78. regolamenti di attuazione |
Art. 79. disposizioni transitorie e finali |
Art. 80. norme finanziarie |
Art. 81. entrata in vigore |
§ 3.12.70 - L.R. 17 giugno 2011, n. 7.
Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.
(B.U. 22 giugno 2011, n. 25)
CAPO I
ADEGUAMENTI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2002 IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 1. finalità
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, dispone gli opportuni interventi correttivi, di semplificazione e di razionalizzazione nel settore artigiano, con particolare riferimento all’adeguamento della
2. Con la presente legge è, altresì, stabilita la disciplina sull’esercizio dell’attività di produzione e di commercializzazione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti intermedi di panificazione, al fine di favorire la valorizzazione e la promozione dei prodotti da forno tradizionali peculiari del territorio regionale.
Art. 2. modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane»;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità di delega alle autonomie locali, funzionali e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane».
Art. 3. modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, presso ogni Camera di commercio sono istituiti la Commissione provinciale per l’artigianato e l’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane. Gli addetti dell’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane sono individuati fra il personale della Camera di commercio nell’ambito della convenzione di cui al comma 3.».
Art. 4. modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
«1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato e rimborsa, forfetariamente, le spese per l’esercizio della delega relativa alla tenuta dell’A.I.A..».
Art. 5. modifica all’articolo 5 della legge regionale 12/200
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 6. modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12/200
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
a) alla lettera a) le parole «dei parrucchieri misti» sono sostituite dalle seguenti: «degli acconciatori»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia;».
Art. 7. modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui all’articolo 28 della
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 della legge regionale 29/2005.»;
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8 bis. Alle imprese di cui al comma 8 è consentita l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.»;
d) al comma 9 le parole «alla
Art. 8. modifica all’articolo 10 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
«b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all’articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;».
Art. 9. modifica all’articolo 11 della
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della
Art. 10. modifica all’articolo 12 della
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 11. sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
«Art. 13 albo provinciale delle imprese artigiane
1. E’ istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l’A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all’A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all’articolo 10, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell’A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione provinciale per l’artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell’Albo.
3. L’A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall’articolo 8 della
4. L’iscrizione all’A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:
a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;
b) l’adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all’artigianato.
5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l’esercizio dell’attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A. nei termini stabiliti dall’articolo 14, comma 4.
6. Le imprese non iscritte all’A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all’artigianato. Lo stesso divieto vale per l’utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all’artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all’A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo.».
Art. 12. sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
«Art. 14 iscrizione, modificazione e cancellazione dall’A.I.A. mediante comunicazione unica
1. Ai fini dell’iscrizione all’A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del
3. L’ufficio dell’Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all’assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l’iscrizione al registro delle imprese.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi prima o contestualmente all’inizio dell’attività, determina l’iscrizione all’A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.
5. Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell’evento medesimo.
6. Qualora l’ufficio dell’Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell’ufficio dell’Albo e notificati all’impresa artigiana, all’INPS e all’INAIL nel termine di quindici giorni dall’adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell’articolo 16.
8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.».
Art. 13. inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella
1. Dopo l’articolo 14 della
«Art. 14 bis. iscrizione, modificazione e cancellazione d’ufficio
1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell’esercizio delle proprie funzioni, riscontri l’esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all’ufficio dell’Albo competente per territorio.
2. La Commissione, acquisita la documentazione dall’ufficio dell’Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell’ufficio dell’Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all’impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall’adozione ed è impugnabile ai sensi dell’articolo 16.
3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Art. 14 ter. conservazione dell’iscrizione all’A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall’A.I.A.
1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, l’impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l’esercizio dell’impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l’esercizio dell’impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell’evento di cui al comma medesimo.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell’iscrizione all’A.I.A. conseguenti alla sospensione dell’attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.
4. L’impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l’iscrizione all’A.I.A. per l’intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s’intende l’attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell’arco di un anno solare.
5. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 17, comma 1, lettera c), le imprese artigiane possono ottenere la cancellazione dall’A.I.A. con effetto retroattivo, per cessazione dell’attività o per perdita dei requisiti artigianali alle seguenti condizioni:
a) che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall’A.I.A.;
b) che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata di idonea documentazione comprovante la cessazione dell’attività o la perdita dei requisiti artigianali.
6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.
7. La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1.
8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell’articolo 16.
9. Le richieste per la conservazione dell’iscrizione all’A.I.A. e per la cancellazione dall’A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.».
Art. 14. abrogazione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
Art. 15. modifiche all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Analogo ricorso può essere presentato alla Commissione regionale per l’artigianato avverso i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti di cui all’articolo 30, comma 6, e all’articolo 38, comma 3.».
Art. 16. sostituzione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
«Art. 17 sanzioni
1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell’attività artigiana previste all’articolo 13, comma 5, con l’immediata interruzione dell’attività e la confisca delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all’artigianato, previste all’articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all’articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro novanta giorni, della cessazione dell’attività;
d) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro trenta giorni, dei seguenti eventi modificativi:
1) superamento dei limiti dimensionali;
2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall’articolo 10, comma 1, lettera b), e dall’articolo 10, comma 2;
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall’articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all’articolo 24, comma 4.
2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 400 euro a 2.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all’articolo 40;
b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, di tatuaggio, di piercing e di panificazione;
c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 40 ter relative all’attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 3, della
3. Gli organi competenti alla tenuta dell’A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano il Comune territorialmente competente al fine dell’irrogazione dell’eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.
4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all’irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell’Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell’ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all’amministrazione di appartenenza.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la
Art. 17. sostituzione dell’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
«Art. 18 istituzione e funzioni
1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato sono istituite in ciascuna provincia della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e hanno sede presso le Camere di commercio.
2. Le Commissioni provvedono:
a) all’accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall’A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14 bis e 14 ter;
b) alla tenuta dell’A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell’Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;
c) alla segnalazione agli uffici dell’Albo delle infrazioni di cui all’articolo 17, comma 1;
d) all’effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l’andamento economico del settore;
e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla
f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell’attività istruttoria dei Comuni.».
Art. 18. sostituzione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
«Art. 19 composizione e funzionamento
1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.
2. Ciascuna Commissione è composta:
a) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2;
b) da un funzionario della Direzione centrale attività produttive;
c) dal dirigente della sede provinciale dell’INPS o un suo delegato permanente;
d) dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato permanente.
3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d’ufficio, su proposta dell’Assessore competente.
4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente.
5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.
6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.
9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il per-sonale di cui all’articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.
10. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell’ufficio dell’Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 3, comma 3.
11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un’indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.».
Art. 19. inserimento dell’articolo 19 bis nella
1. Dopo l’articolo 19 della
«Art. 19 bis. Ufficio dell’Albo delle imprese artigiane
1. L’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell’A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
2. L’ufficio dell’Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:
a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all’attività delle Commissioni;
b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell’articolo 17, comma 3;
c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;
d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all’A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell’A.I.A..».
Art. 20. modifica all’articolo 20 della legge regionale 12/200
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 21. sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
«Art. 21 Commissione regionale per l’artigianato
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l’artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell’artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
2. La Commissione regionale è l’organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l’Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:
a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell’artigianato sottoposti al suo esame dall’Assessore competente;
b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all’articolo 16, in seduta riservata;
c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;
d) individua i settori di attività ai fini della costituzione delle botteghe scuola e provvede al riconoscimento delle medesime.
3. La Commissione regionale, inoltre, propone all’Assessore competente un Programma annuale di settore per:
a) la realizzazione di progetti di interesse del comparto artigiano, con particolare riferimento alla formazione e all’orientamento degli imprenditori, al sostegno della nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all’innovazione e alla qualità delle imprese;
b) la commercializzazione e promozione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;
c) l’effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano, compresa l’eventuale istituzione di un osservatorio del settore;
d) la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali.
4. I progetti di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.
5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, previo parere della Commissione consiliare competente.».
Art. 22. sostituzione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
«Art. 22 composizione e funzionamento
1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.
2. Essa è composta:
a) dall’Assessore competente che la presiede;
b) dal Direttore centrale attività produttive;
c) da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2;
d) dal dirigente regionale dell’INPS o un suo delegato permanente.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), non possono essere componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d’ufficio, su proposta dell’Assessore competente.
5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:
a) curare l’istruttoria dei ricorsi;
b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;
c) adempiere a ogni altro compito connesso con l’attività della Commissione regionale.
11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un’indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.».
Art. 23. modifica alla rubrica del capo V del titolo II della legge regionale
12/2002
1. Nella rubrica del capo V del titolo II della
Art. 24. modifiche all’articolo 23 della
1. All’articolo 23 della
a) il comma 3 è abrogato;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:
a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell’impresa artigiana ovvero di almeno cinque anni nel caso in cui la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall’esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all’insegnamento professionale;
b) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli allievi.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola di cui all’articolo 23 bis, all’annotazione d’ufficio del titolo di maestro artigiano all’A.I.A.; il titolo di maestro artigiano deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all’ A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio.».
Art. 25. inserimento dell’articolo 23 bis nella
1. Dopo l’articolo 23 della
«Art. 23 bis bottega scuola
1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l’Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano.
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
3. Nella bottega scuola il maestro artigiano svolge attività di insegnamento dei mestieri e delle tecniche produttive.
4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con deliberazione della Commissione regionale.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.».
Art. 26. sostituzione dell’articolo 24 della
1. L’articolo 24 della
«Art. 24 segnalazione certificata di inizio attività
1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia):
a) l’attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 17 della
b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della
c) l’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della
d) l’attività di autoriparazione di cui alla
e) l’attività di estetista di cui all’articolo 25 e il relativo trasferimento d’azienda;
f) l’attività di acconciatore di cui all’articolo 27 e il relativo trasferimento d’azienda;
g) l’attività di tatuaggio e piercing di cui all’articolo 35;
h) l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento dell’impianto di panificazione ovvero dell’impianto di cottura, da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del
i) l’esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall’articolo 6 della
j) la fabbricazione e la gestione di depositi all’ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del
k) l’attività di tintolavanderia di cui all’articolo 40 bis.
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l’iscrizione all’A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla
4. Nel caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all’esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell’azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
5. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3, della
6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, il tavolo di collaborazione di cui all’articolo 5, comma 2, della
7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.».
Art. 27. modifica all’articolo 24 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 24 bis è sostituito dal seguente:
«1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia.».
Art. 28. inserimento dell’articolo 24 ter nella
1. Dopo l’articolo 24 bis della
«Art. 24 ter funzioni di vigilanza
1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e sulle attività di cui al presente titolo.».
Art. 29. modifiche all’articolo 26 della
1. All’articolo 26 della
a) all’alinea del comma 1 la parola «scolastico» è sostituita dalle seguenti: «di istruzione»;
b) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole «collaboratore familiare» sono inserite le seguenti: «, di titolare di impresa non artigiana»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Per l’ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all’attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.»;
d) al comma 3 dopo le parole «sono realizzati» è inserita la seguente: «annualmente».
Art. 30. modifiche all’articolo 27 della
1. All’articolo 27 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di acconciatore»;
b) al comma 1 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente: «acconciatore»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.».
Art. 31. sostituzione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
«Art. 28 conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore
1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l’adempimento dell’obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:
a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura;
b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.
2. Per l’ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all’attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attività lavorativa qualificata s’intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un’attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati annualmente nell’ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla
6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l’organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per integrare la commissione di cui all’articolo 26, comma 4, per l’espletamento dell’esame teorico-pratico di cui al comma 1.
8. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall’Amministrazione regionale.».
Art. 32. modifiche all’articolo 29 della
1. All’articolo 29 della
a) al comma 1 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente: «acconciatore»;
b) alla lettera d) del comma 2 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente:
«acconciatore».
Art. 33. modifiche all’articolo 30 della
1. All’articolo 30 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’esercizio dell’attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo
gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all’articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Per ogni sede o unità locale dell’impresa in cui viene esercitata l’attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.»;
c) al comma 2 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente: «acconciatore»;
d) al comma 3 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente: «acconciatore»;
e) al comma 4 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente: «acconciatore»;
f) il comma 5 è abrogato;
g) al comma 6 le parole «alla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Commissione regionale»;
h) [dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6 bis. Le imprese che intendono svolgere l’attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto in possesso della qualificazione professionale.» ] [1].
Art. 34. modifiche all’articolo 32 della
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della
«29/2005».
Art. 35. modifiche all’articolo 33 della
1. All’articolo 33 della
a) al comma 1 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente: «acconciatore»;
b) al comma 3 le parole «I parrucchieri misti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli acconciatori».
Art. 36. inserimento del capo II bis nel titolo III della
1. Prima dell’articolo 35 della
«Capo II bis - Disciplina dell’attività di tatuaggio e di piercing».
Art. 37. modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della
Art. 38. abrogazione dell’articolo 35 bis della
1. L’articolo 35 bis della
Art. 39. sostituzione dell’articolo 36 della
1. L’articolo 36 della
«Art. 36 ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle imprese che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.
2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
a) i requisiti dell’impianto di panificazione e di cottura;
b) l’utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;
c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;
d) la sospensione dell’attività di panificazione.».
Art. 40. sostituzione dell’articolo 37 della
1. L’articolo 37 della
«Art. 37 Responsabile di panificazione
1. Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell’impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell’impresa stessa, da effettuarsi all’atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell’ambito dello stesso impianto.
2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
3. Al responsabile di panificazione è richiesto il possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
a) essere stato titolare o socio prestatore d’opera di imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di panificazione, ai sensi della disciplina previgente;
b) essere stato dipendente o collaboratore di imprese di panificazione, prestando attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la presentazione della Scia, da comprovarsi in base a idonea documentazione.
4. Le imprese che intendono svolgere l’attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto esterno in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 3.».
Art. 41. sostituzione dell’articolo 38 della
1. L’articolo 38 della
«Art. 38 esercizio dell’attività di panificazione
1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 36 è subordinato alla presentazione della Scia di cui all’articolo 24, con l’indicazione del responsabile della panificazione. Per ciascun impianto di panificazione o di cottura è nominato un responsabile di panificazione che svolge la propria funzione in completa autonomia.
2. È consentita alle imprese di panificazione l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.
3. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.».
Art. 42. sostituzione dell’articolo 39 della
1. L’articolo 39 della
«Art. 39 formazione e aggiornamento professionale
1. Al fine di sostenere e valorizzare le specificità dell’attività di panificazione, con particolare riferimento ai prodotti tradizionali regionali, l’Amministrazione regionale promuove progetti specifici di formazione per apprendisti panificatori e di riqualificazione per gli operatori del settore della panificazione.
2. I progetti specifici di formazione di cui al comma 1 sono realizzati nell’ambito dell’ordinamento normativo vigente.».
Art. 43. sostituzione dell’articolo 40 della
1. L’articolo 40 della
«Art. 40 disciplina delle giornate di chiusura e delle deroghe
1. Le imprese di cui all’articolo 36 osservano la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i Comuni:
a) nel caso di più festività consecutive possono determinare l’apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento;
b) acquisiti i pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l’apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre;
c) nelle località interessate da significative presenze turistiche, rilevate dai Comuni medesimi in rapporto alla popolazione residente, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di dodici domeniche o festività, in aggiunta a quelle previste alla lettera b), previa acquisizione dei pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. I pareri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Nelle località a prevalente economia turistica di cui all’articolo 30, comma 3, della
5. Le imprese di cui all’articolo 36, ubicate al di fuori delle località a prevalente economia turistica, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nelle località medesime, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.
6. Le giornate di apertura di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 4 e 5 sono compensate entro un anno dall’ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali. A tal fine l’impresa interessata comunica al Comune, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla prima giornata di apertura domenicale o festiva, un programma con l’indicazione dei periodi di chiusura feriale compensativa da esporsi nella sede o nell’unità locale dell’impresa.».
Art. 44. inserimento del capo III bis nel titolo III della legge regionale
12/2002
1. Dopo il capo III del titolo III della
«Capo III bis - Disciplina dell’attività di tintolavanderia
Art. 40 bis. definizione dell’attività e idoneità professionale
1. L’attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. Per l’esercizio dell’attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, della
3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della
4. Ai componenti esterni della commissione d’esame di cui al comma 3 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente disciplina regionale.
5. Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Art. 40 ter. esercizio dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
c) la disciplina degli orari;
d) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
2. Per ogni sede o unità locale dell’impresa artigiana in cui viene esercitata l’attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
3. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all’articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l’indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
7. Per ogni sede o unità locale dell’impresa non artigiana in cui viene esercitata l’attività di tintolavanderia è designato il responsabile tecnico esterno in possesso della idoneità professionale. Le imprese non artigiane di tintolavanderia sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese.».
Art. 45. sostituzione dell’articolo 42 della
1. L’articolo 42 della
«Art. 42 soggetti beneficiari
1. Gli incentivi di cui all’articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della
2. L’individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
3. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana dall’articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.
4. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, nonché trasferimento dell’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni assegnate o concesse possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell’impresa avvenga senza soluzione di continuità.
5. Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della
Art. 46. inserimento dell’articolo 42 bis nella
1. Dopo l’articolo 42 della
«Art. 42 bis aiuti alle imprese di nuova costituzione
1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi secondo la regola «de minimis» per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l’iscrizione all’A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all’Albo medesimo.
2. Le nuove imprese artigiane possono, altresì, beneficiare degli incentivi per sostenere gli investimenti aziendali di cui agli articoli 46 e 50 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l’iscrizione all’A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all’Albo medesimo. Tali incentivi sono concessi secondo la regola «de minimis».».
Art. 47. modifiche all’articolo 43 della
1. All’articolo 43 della
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 46 e 50 hanno l’obbligo di mantenere la sede e l’unità produttiva attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e per i due anni successivi, qualora il contratto di finanziamento sia di importo superiore a 100.000 euro. In caso di inosservanza dell’obbligo l’incentivo è revocato.»;
b) all’inizio del comma 3 sono inserite le seguenti parole: «Per gli interventi di cui agli articoli 46 e 50,».
Art. 48. modifica all’articolo 44 della
1. Al comma 2 dell’articolo 44 della
«, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 42 bis».
Art. 49. modifica all’articolo 44 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 44 bis della
«1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all’articolo 4 della
Art. 50. modifiche all’articolo 48 della
1. All’articolo 48 della
a) nella rubrica, le parole «il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA» sono sostituite dalle seguenti:
«l’ente gestore»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l’Amministrazione regionale stipula una convenzione con l’ente gestore, selezionato tramite procedure a evidenza pubblica.»;
c) alla lettera d) del comma 2 le parole «al Mediocredito» sono sostituite dalle seguenti: «all’ente gestore»;
d) alla lettera e) del comma 2 le parole «il Mediocredito» sono sostituite dalle seguenti: «l’ente gestore»;
e) al comma 3 le parole «il Mediocredito» sono sostituite dalle seguenti: «l’ente gestore»;
f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. L’ente gestore può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all’articolo 72, per lo svolgimento di attività preliminari all’istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento.».
Art. 51. abrogazione del capo III del titolo IV della
1. Il capo III del titolo IV della
Art. 52. modifiche all’articolo 50 della
1. All’articolo 50 della
a) al comma 1 le parole «al Mediocredito» sono sostituite dalle seguenti: «all’ente gestore» e le parole «, all’esportazione di prodotti e all’esecuzione di servizi e lavori all’estero» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole «il Mediocredito» sono sostituite dalle seguenti: «l’ente gestore».
Art. 53. modifica all’articolo 51 della
1. Il comma 3 dell’articolo 51 della
Art. 54. abrogazione del capo V del titolo IV della
1. Il capo V del titolo IV della
Art. 55. sostituzione dell’articolo 53 ter della
1. L’articolo 53 ter della
«Art. 53 ter criteri per la concessione e per l’erogazione anticipata dei contributi
1. I contributi di cui all’articolo 53 bis, commi 1 e 2, sono concessi sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all’articolo 15 della
2. L’importo dei contributi di cui all’articolo 53 bis, commi 1 e 2, può essere anticipato ai beneficiari, nella misura massima dell’80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. La percentuale di anticipazione erogabile è fissata con il regolamento di cui all’articolo 53 bis, comma 4.
3. Ai sensi dell’articolo 15, commi da 1 a 4, della
Art. 56. modifica all’articolo 54 della
1. Al comma 2 dell’articolo 54 della
Art. 57. modifica all’articolo 55 della
1. Al comma 2 dell’articolo 55 della
Art. 58. modifica all’articolo 56 della
1. Alla lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 56 della
«di cui all’articolo 40 del
Art. 59. modifica all’articolo 57 della
1. Il comma 4 dell’articolo 57 della
Art. 60. modifica all’articolo 58 della
1. Al comma 1 dell’articolo 58 della
Art. 61. modifica all’articolo 59 della
1. Il comma 2 dell’articolo 59 della
Art. 62. modifiche all’articolo 61 della
1. All’articolo 61 della
a) al comma 1 dopo le parole «Al fine di sostenere» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;
b) al comma 2 le parole «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di tre anni»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Per nuove imprese artigiane si intendono le imprese iscritte all’A.I.A. da non più di ventiquattro mesi.».
Art. 63. modifica all’articolo 62 della
1. Il comma 3 dell’articolo 62 della
Art. 64. modifica all’articolo 65 della
1. Al comma 2 dell’articolo 65 della
Art. 65. modifiche all’articolo 66 della
1. All’articolo 66 della
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: (Informazioni, orientamento e animazione);
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un’impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all’articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all’articolo 72.»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.».
Art. 66. abrogazione degli articoli 67 e 68 della
1. Gli articoli 67 e 68 della
Art. 67. modifica all’articolo 70 della
1. Al comma 1 dell’articolo 70 della
Art. 68. abrogazione del titolo V bis della
1. Il titolo V bis della
Art. 69. modifica della rubrica del titolo VI e del capo I del titolo VI della
1. La rubrica del titolo VI della
Art. 70. sostituzione dell’articolo 72 della
1. L’articolo 72 della
«Art. 72 centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane
1. Per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’articolo 72 bis le organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 2, possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominato CATA, operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l’Amministrazione regionale.
2. L’esercizio delle funzioni delegate al CATA ai sensi dell’articolo 72 bis è autorizzato dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale attività produttive unitamente all’atto costitutivo, allo statuto e all’elenco dei soci. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e rilevato che l’atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l’autorizzazione.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATA per l’attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.».
Art. 71. inserimento degli articoli 72 bis e 72 ter nella
1. Dopo l’articolo 72 della
«Art. 72 bis. delega di funzioni al CATA
1. Sono delegate al CATA le attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1.
3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) finanziamenti per sostenere l’adeguamento di strutture e impianti di cui all’articolo 55;
b) incentivi per l’analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all’articolo 56, comma 1, lettera b);
c) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all’articolo 56, comma 1, lettera c);
d) incentivi per la diffusione e la promozione del commercio elettronico di cui all’articolo 57.
4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l’esercizio delle funzioni delegate. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2011.
Art. 72 ter. fondo per l’esercizio delle funzioni delegate al CATA
1. Per l’esercizio delle funzioni delegate di cui all’articolo 72 bis è istituito il Fondo per l’esercizio delle funzioni delegate al CATA, di seguito denominato Fondo.
2. Con le direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.
3. Per l’esercizio delle funzioni delegate di cui all’articolo 72 bis, comma 3, il CATA trattiene un importo percentuale dell’ammontare del finanziamento regionale, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabiliti dalle direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4.
4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del
Art. 72. modifiche all’articolo 75 della
1. All’articolo 75 della
a) al comma 1 i numeri 49, 52 e 68 sono soppressi;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, selezionati tramite procedure a evidenza
pubblica».
CAPO II
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 50/1993 CONCERNENTE LA PROMOZIONE ECONOMICA NEI TERRITORI MONTANI
Art. 73. sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
«Art. 8 programmazione e realizzazione di aree attrezzate
1. Per l’attuazione delle iniziative progettuali previste dall’articolo 3, comma 1, lettera a), l’Amministrazione regionale, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento.
2. Qualora l’attuazione delle iniziative progettuali previste dall’articolo 3, comma 1, lettera a), richieda la partecipazione di una pluralità di beneficiari, il Presidente della Regione promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell’articolo 19 della
3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all’esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l’eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.».
1 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del comma 1 continua ad applicarsi la disciplina previgente [2].
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4/2005 CONCERNENTE INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 74. modifiche all’articolo 42 della
1. Al comma 1 dell’articolo 42 (Delega di funzioni alle Camere di commercio), della
a) le disposizioni di cui alle lettere b), d) e f) sono abrogate;
b) [la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) incentivi per le consulenze concernenti l’innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002;»] [3];
c) [dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c bis) incentivi per l’acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all’articolo 40 del
2. [Al comma 3 dell’articolo 42 della
CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2003 CONCERNENTE IL SETTORE FIERISTICO
Art. 75. modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
«2 bis. Gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o a eventi similari fino a un massimo di dodici volte all’anno.
2 ter. Con regolamento regionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 2 bis.».
CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005 IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 76. modifiche agli articoli 85 e 110 della
1. Alla
a) dopo il comma 8 dell’articolo 85 è inserito il seguente:
«8 bis. L’ente gestore degli interventi di cui agli articoli 95, 96 e 98 può stipulare convenzioni con i CAT, per lo svolgimento di attività preliminari all’istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento.»;
b) dopo il comma 20 bis dell’articolo 110 è inserito il seguente:
«20 bis.1. Al fine di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull’accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 12 marzo 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 98, comma 8, fino al 31 dicembre 2011.».
CAPO VI
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11/2009 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE, SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE, ACCELERAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 77. modifica all’articolo 15 della
1. Al comma 5 dell’articolo 15 (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese) della
«secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale,».
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 78. regolamenti di attuazione
1. Con uno o più regolamenti è data attuazione alle seguenti disposizioni:
a) articolo 13 della
b) articolo 14 ter, comma 3, della
c) articolo 21 della
d) articolo 23 bis, comma 5, della
e) articolo 28, commi 6 e 7, della
f) articolo 36, comma 2, della
g) articolo 40 bis, comma 3, della
h) articolo 5, comma 2 ter, della
i) articolo 15, comma 5, della
i bis) articolo 8, comma 1, della
Art. 79. disposizioni transitorie e finali
1. Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 3, della
2. Sono adeguati alle disposizioni della presente legge i seguenti regolamenti:
a) regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della
b) regolamento di esecuzione di cui all’articolo 26, comma 4, della
c) testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272;
d) regolamento per l’esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione dell’articolo 72, comma 3 quater, della
3. Le società in accomandita semplice, già iscritte all’A.I.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l’iscrizione nel caso di assenza dei requisiti previsti all’articolo 10, comma 1, lettera b), della
4. Le società in accomandita semplice, già iscritte all’A.I.A. esclusivamente ai fini previdenziali, ai sensi della
4 bis. [Fino al 31 dicembre 2013 non trovano applicazione le sanzioni previste all'articolo 17, comma 1, lettera a), della
5. Nelle more dell’istituzione e dell’operatività degli sportelli unici di cui alla
6. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della
7. Le Commissioni provinciali per l’artigianato attualmente operanti durano in carica fino alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall’articolo 19 della
8. La Commissione regionale per l’artigianato attualmente operante dura in carica fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall’articolo 22 della
9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualificazione di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 28 della
10. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni per l’esercizio dell’attività di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell’attività di acconciatore e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla rettifica della denominazione dell’attività nel registro delle imprese e nell’Albo provinciale delle imprese artigiane.
11. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, della
12. Coloro che, all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 28, comma 6, della
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, le imprese già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 bis, della
14. La qualifica di «responsabile di panificazione» è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o soci prestatori d’opera di imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di panificazione ai sensi della disciplina previgente o che abbiano presentato la Scia ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera h), della
b) siano dipendenti o collaboratori di imprese di panificazione che abbiano svolto attività lavorativa qualificata di panificazione per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovarsi in base ad idonea documentazione.
15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 [9].
16. I regolamenti comunali di cui all’articolo 40 ter, comma 1, della
17. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare lo svolgimento dell’attività. Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della
18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della
19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l’idoneità professionale.
20. Al fine di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull’accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 10 agosto 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della
21. Nelle more della stipula della convenzione con l’ente selezionato secondo le modalità previste dall’articolo 48, comma 1, della
22. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa per la gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati all’ente gestore medesimo, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.
23. La Direzione centrale attività produttive - Servizio affari generali, amministrativi e per l’accesso al credito delle imprese - subentra nelle funzioni svolte dal Comitato tecnico di cui all’articolo 53
23 bis. In riferimento alla gestione stralcio e alla disciplina del subentro nelle funzioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 della
24. I CATA, già autorizzati ai sensi dell’articolo 72 della
25. La delega delle funzioni amministrative prevista dall’articolo 72 bis della
26. Nelle more dell’operatività del Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di cui all’articolo 72 ter della
27. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2011, relativi alle funzioni delegate al CATA ai sensi dell’articolo 72 bis, comma 3, della
Art. 80. norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 1, della
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 19, commi 11 e 12, della
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 21, comma 3, della
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 22, commi 11 e 12, della
5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla
- articolo 23 bis, comma 3, come inserito dall’articolo 25;
- articolo 26, comma 1, come modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera a), per quanto previsto dal medesimo articolo 26, comma 3, come modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera d);
- articolo 28, comma 5, come sostituito dall’articolo 31;
- articolo 39, commi 1 e 2, come sostituito dall’articolo 42;
- articolo 40 bis, comma 4, come inserito dall’articolo 44.
6. Per le finalità previste dall’articolo 72, comma 3, della
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 1, della
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 66, comma 1, della
Art. 81. entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera abrogata dall'art. 94 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 34 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 94 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 94 della
[5] Comma abrogato dall'art. 94 della
[6] Lettera aggiunta dall'art. 34 della
[7] Comma inserito dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 3 della
[9] Comma modificato dall'art. 3 della
[10] Comma così modificato dall'art. 41 della
[11] Comma così modificato dall'art. 77 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 77 della
[13] Comma così modificato dall'art. 3 della
[14] Comma inserito dall'art. 2 della
[15] Comma così modificato dall'art. 3 della
[16] Comma così modificato dall'art. 3 della
[17] Comma così modificato dall'art. 3 della