§ 3.16.111 - L.R. 9 agosto 2013, n. 9.
Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:09/08/2013
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2012)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2012 )
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 2/2012 )
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 )
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 2/2012)
Art. 7.  (Misure dirette al rafforzamento dell'operatività dei Fondi di cui all'articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2009 )
Art. 9.  (Finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 7/2000 )
Art. 11.  (Clausola valutativa)
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 13.  (Altre disposizioni finanziarie)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 3.16.111 - L.R. 9 agosto 2013, n. 9.

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.

(B.U. 7 agosto 2013, n. 32 - S.O. 13 agosto 2013, n. 2)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di fronteggiare la perdurante situazione di grave crisi economica e sociale e la conseguente carenza di liquidità delle imprese, la presente legge adotta le misure urgenti necessarie a sostenere e rilanciare i settori produttivi del territorio regionale e a tutelare l'occupazione.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole « della Sezione per le garanzie » sono aggiunte le seguenti: « e, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo, della Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, di seguito denominata Sezione smobilizzo crediti PA ».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2012 )

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 le parole « e del Fondo per lo sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « , del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA ».

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 2/2012 )

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Sezione smobilizzo crediti PA)

1. La Sezione smobilizzo crediti PA costituisce strumento di agevolazione a favore del sistema produttivo regionale finalizzato a supportare l'equilibrio della gestione finanziaria aziendale in relazione all'andamento del mercato del credito tramite il sostegno all'effettuazione di operazioni di smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale del Friuli Venezia Giulia per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

2. Le dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA sono destinate alla concessione di contributi a sollievo degli oneri a carico dell'impresa creditrice in relazione a operazioni finanziarie di smobilizzo del credito.

3. A valere sulle dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA possono essere, altresì, concessi finanziamenti agevolati a complemento delle operazioni finanziarie di cui al comma 2, nel caso in cui l'impresa creditrice:

a) aderisce alla proposta di determinazione del saggio degli interessi moratori a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 1 in ritardo con il pagamento in conformità ad apposito schema di convenzione approvato, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali, di concerto con gli Assessori competenti in materia di finanze, programmazione e patrimonio e funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

b) dimostra di aver corrisposto la quota spettante ai subappaltatori e ai cottimisti della somma ricevuta dall'impresa creditrice medesima a seguito dell'effettuazione dell'operazione finanziaria di smobilizzo del credito.

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di agevolazione finanziaria di cui al presente articolo possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, oltre alle banche in conformità all'articolo 4, gli intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 )

1. All'articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « e del Fondo per lo sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « , del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA »;

b) al comma 9 le parole « e al Fondo per lo sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « , al Fondo per lo sviluppo e alla Sezione smobilizzo crediti PA ».

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 2/2012)

1. All'articolo 13 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 le parole « Al Fondo per lo sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « Alla Sezione smobilizzo crediti PA »;

b) al comma 11:

1) le parole « nel Fondo per lo sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « nella Sezione smobilizzo crediti PA »;

2) le parole « a tale Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « a tale Sezione »;

3) le parole « Nel medesimo Fondo confluiscono » sono sostituite dalle seguenti: « Nella medesima Sezione smobilizzo crediti PA confluiscono »;

4) le parole « sono trasferiti in capo al Fondo per lo sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « sono trasferiti in capo alla Sezione smobilizzo crediti PA »;

c) al comma 14 le parole « di cui all'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 6 e 6 bis »;

d) al comma 20 le parole « e sul Fondo per lo sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « , sul Fondo per lo sviluppo e sulla Sezione smobilizzo crediti PA ».

 

     Art. 7. (Misure dirette al rafforzamento dell'operatività dei Fondi di cui all'articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009)

1. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere ai Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, nonché alle Sezioni anticrisi di cui all'articolo 2, comma 12, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato e ciò nella misura massima complessiva di 152.400.000 euro [1].

2. Con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione, d'intesa con l'Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali, la Giunta regionale ripartisce l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 tra i Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009 e individua puntualmente i crediti oggetto di rinuncia.

3. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 le risorse sono assegnate a titolo di dotazione ordinaria dei Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009 .

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'attuale impiego dei fondi, la Giunta regionale può disporre che le risorse relative ai crediti rinunciati vengano trasferite dai Fondi originariamente destinatari delle anticipazioni al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012 per essere destinate alla dotazione ordinaria di quest'ultimo.

5. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 , i previsti rientri al bilancio regionale.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2009 )

1. Dopo la lettera f quater) del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009 è aggiunta la seguente:

«f quinquies) Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi.».

 

     Art. 9. (Finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA, come inserito dall'articolo 4, un finanziamento dell'ammontare di 5 milioni di euro da rimborsare entro il 30 giugno 2023, senza applicazione di interessi.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 ed entrano a far parte della dotazione ordinaria del Fondo.

3. Il competente Servizio della Direzione regionale attività produttive, nell'atto con cui dispone il pagamento delle risorse oggetto del finanziamento, provvede al contestuale accertamento del credito restitutorio in favore della Regione, che viene iscritto alla competenza finanziaria dell'esercizio di scadenza del credito.

4. Al trasferimento di cui al comma 1 non si applica l'articolo 7, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003).

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 7/2000 )

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 1 è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.».

2. La disposizione di cui all'articolo 32, comma 5 bis, della legge regionale 7/2000 , come aggiunto dal comma 1, si applica anche con riferimento ai vincoli di destinazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure attuate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione.

2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.

3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, si provvede mediante l'istituzione del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e annuale per l'anno 2013, con uno stanziamento di 80 milioni di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.5069 e del capitolo 9999 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ".

3. All'onere di 80 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1426 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA regionale e locale".

5. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 4 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

7. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 6 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 8 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 3, è istituito, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 4.5.270 il capitolo 2998 con la denominazione "Rientri derivanti dal finanziamento concesso al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - Sezione smobilizzo crediti della PA regionale e locale".

 

     Art. 13. (Altre disposizioni finanziarie)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è autorizzato l'accantonamento di 75 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 54 di nuova istituzione, con la denominazione "Futuri interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e di contrasto alla disoccupazione giovanile".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007 , nell'unità di bilancio 10.7.1.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 59 - "Interventi futuri per crisi industriali complesse".

3. All'onere complessivo di 85 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.