§ 4.1.53 - Legge Regionale 7 marzo 1983, n. 22.
Integrazioni alla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, concernente: «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:07/03/1983
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Ai programmi di edilizia convenzionata ed agevolata finanziati con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, integrazioni e rifinanziamenti, fermi restando gli indirizzi [...]
Art. 2. 


§ 4.1.53 - Legge Regionale 7 marzo 1983, n. 22.

Integrazioni alla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, concernente: «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica».

(B.U. 8 marzo 1983, n. 29).

 

Art. 1.

     Ai programmi di edilizia convenzionata ed agevolata finanziati con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, integrazioni e rifinanziamenti, fermi restando gli indirizzi programmatici generali fissati dal C.E.R. e dal C.I.P.E., si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, ed in particolare quella concernente la determinazione, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui ai titoli VII, VIII, IX e XII della stessa.

     Le assegnazioni disposte ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno iscritte nel bilancio regionale con la procedura prevista dall'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli interventi nei settori dell'edilizia convenzionata e dell'edilizia agevolata, previa apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale per la ripartizione delle assegnazioni medesime tra i settori di intervento citati nel rispetto degli indirizzi programmatici generali di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 2. [1]

     All'articolo 8 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «alla revisione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, dei limiti di reddito di cui all'articolo 24, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati quale risulta dalle rilevazioni dell'ISTAT».

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.