Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 01/06/2011 |
Numero: | 1047 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto, finalità e obiettivi |
Art. 2. Normativa di riferimento |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Progettazione e requisiti generali del PISUS |
Art. 5. Interventi finanziabili |
Art. 6. Contenuti del PISUS |
Art. 7. PISUS precedentemente concertati e progettati |
Art. 8. Ambito territoriale |
Art. 9. Soggetti beneficiari degli interventi |
Art. 10. Casi di esclusione |
Art. 11. Risorse finanziarie disponibili |
Art. 12. Tipologia e intensità del contributo |
Art. 13. Tipologia di spese ammissibili |
Art. 14. Tipologia di spese non ammissibili |
Art. 15. Requisiti generali di ammissibilità |
Art. 16. Criteri di ammissibilità del PISUS e degli interventi |
Art. 17. Selezione a bando per l’iniziativa di tipo c) |
Art. 18. Criteri di valutazione |
Art. 19. Criteri di priorità |
Art. 20. Avvio e conclusione del PISUS |
Art. 21. Avvio, durata e conclusione dei singoli interventi realizzati da soggetti pubblici |
Art. 22. Avvio, durata e conclusione dei singoli interventi realizzati da soggetti privati |
Art. 23. Variazioni al PISUS e ai singoli interventi |
Art. 24. Sostituzione dei beneficiari e dei partner portatori di interessi |
Art. 25. Presentazione della domanda |
Art. 26. Modulistica e documentazione di domanda |
Art. 27. Comunicazione di avvio del procedimento e trattamento dei dati personali |
Art. 28. Istruttoria amministrativa delle domande |
Art. 29. Commissione giudicatrice |
Art. 30. Ammissione a finanziamento |
Art. 31. Convenzione tra SRA e OI |
Art. 32. Obblighi dell’OI e controlli della SRA nei confronti dell’OI |
Art. 33. Modalità di erogazione dalla SRA a favore dell’OI |
Art. 34. Modalità di erogazione dall’OI ai beneficiari |
Art. 35. Presentazione della rendicontazione a saldo da parte dei singoli beneficiari all’OI |
Art. 36. Obblighi dei beneficiari |
Art. 37. Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture |
Art. 38. Interventi generatori di entrate |
Art. 39. Stabilità degli interventi |
Art. 40. Operazioni straordinarie per le PMI |
Art. 41. Proroghe del PISUS e degli interventi |
Art. 42. Controlli e verifiche tecniche |
Art. 43. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo |
Art. 44. Disposizione di rinvio |
Art. 45. Rinvio dinamico |
Art. 46. Informazioni e Struttura di attuazione |
§ 4.1.158 - D.G.R. 1 giugno 2011, n. 1047.
POR Fesr 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”. Approvazione del bando concernente “Sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (Pisus)” e dei relativi allegati.
(B.U. 15 giugno 2011, n. 24)
la giunta regionale
Visto il
Visto il
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
Visto il
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i Programmi Operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”;
Richiamata la
Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR e dei relativi allegati;
Richiamata la propria
Vista la Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, che modifica la precedente Decisione C(2007)5717 del 20 novembre 2007;
Vista la
Vista la
Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del
Visto il regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche (di seguito regolamento di attuazione del POR);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1494 di data 3 luglio 2009 concernente “
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2564 del 10 dicembre 2010 con la quale è stata approvata la scheda relativa all’Attività 4.1.a. “Supporto allo sviluppo urbano” dell’Asse IV del POR FESR 2007-2013, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato regolamento di attuazione del POR;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 18 maggio 2007, così come integrata
con la DGR n. 614 del 31 marzo 2010 che, tra l’altro, definisce le modalità attuative degli interventi di cui all’Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”, prevedendo l’istituzione di un Comitato interdirezionale a supporto della Direzione centrale attività produttive, individuata quale struttura regionale responsabile dell’attuazione dell’Attività 4.1.a dell’Asse IV 4 “Sviluppo territoriale”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2749 del 29 dicembre 2010 concernente “POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”. Revisione composizione Comitato Interdirezionale ex art. 31, comma 5, lettera c) della
Visto il decreto del Segretario generale n. 45/SGR di data 5 maggio 2011 costitutivo del Gruppo di lavoro interdirezionale denominato “Comitato interdirezionale per l’attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano” del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione e del Sottogruppo di lavoro denominato “Comitato di esperti”;
Considerato che il predetto Comitato interdirezionale, nella seduta del 25 maggio 2011, ha espresso parere favorevole sulla bozza di bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di Piani Integrati di sviluppo Urbano Sostenibile - PISUS, a valere sull’Attività 4.1.a- “Supporto allo sviluppo urbano” e relativi allegati;
Visto il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale che assegna all’Attività 4.1.a di competenza della Direzione centrale attività produttive l’importo di € 18.850,000,00, di cui FESR 4.900.000,00 euro, 10.500.000,00 euro di quota statale e 3.450.000,00 euro di quota regionale;
Considerato che la sopracitata scheda di Attività 4.1.a prevede l’adozione di bandi settoriali che disciplinino criteri e modalità per l’accesso a finanziamenti volti al sostegno di interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana, nonché di rigenerazione e di iniziative dirette a favorire gli insediamenti delle PMI, tutti strettamente connessi tra loro e volti all’attuazione di una strategia di sviluppo territoriale locale;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di Piani Integrati di sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), a valere sull’Attività 4.1.a- “Supporto allo sviluppo urbano” ed i relativi allegati, che di esso costituiscono parte integrante e sostanziale, allocando a tal fine l’importo di € 18.850,000,00, di cui FESR 4.900.000,00 euro, 10.500.000,00 euro di quota statale e 3.450.000,00 euro di quota regionale;
Ritenuto altresì, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di attuazione del POR, di pubblicare il Bando ed i relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior diffusione, sul settimanale “Il Friuli” e sul “Sole 24 Ore Nord Est”;
Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche e integrazioni;
DI DARE atto che il Direttore centrale alle attività produttive, con proprio decreto, provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione all’approvazione della modulistica prevista per l’attuazione del bando suddetto, da pubblicare sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione “economia e imprese”, voce “servizi”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1860 del 21 settembre 2010 che approva l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali a seguito dell’intervenuta riorganizzazione regionale;
Attese le competenze attribuite al Servizio Sviluppo economico, locale e terziario, con particolare riguardo al POR FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse IV, Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”;
Su PROPOSTA dell’Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l’Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;
all’unanimità,
Delibera
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato bando costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente l’attuazione dell’Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano” dell’Asse IV del POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione avente ad oggetto “Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)”.
2. Di approvare, per le motivazioni parimenti indicate in premessa, i seguenti allegati al bando costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo:
Allegato A) - Elenco delle Aree urbane;
Allegato B) - Elenco delle aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, già articolo 87, paragrafo 3, lettera c), per l’intero periodo 2007-2013;
Allegato C) - Elenco dei Comuni rientranti nella definizione di aree montane ai sensi della
Allegato D) - Campo di applicazione
Allegato E) - Checklist di autocontrollo appalti;
Allegato F) - Circolare inerente i contratti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi (nota ad prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27 ottobre 2009);
Allegato G) - Elenco delle PMI artigiane di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres./2002 e s.m.i. ammissibili all’iniziativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c);
Allegato H) - Elenco codici ATECO 2002 delle PMI dei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese ammissibili all’iniziativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).
3. Di assegnare al predetto bando a valere sull’Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano” di competenza della Direzione centrale attività produttive l’importo di 18.850,000,00 euro di cui 4.900.000,00 euro di quota FESR, 10.500.000,00 euro di quota nazionale e 3.450.000,00 euro di quota regionale
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior diffusione, sul settimanale “Il Friuli” e sul “Sole 24 Ore Nord Est”.
5. Il Direttore centrale alle attività produttive, con proprio decreto, provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando in parola sul Bollettino ufficiale della Regione all’approvazione della modulistica prevista per la sua attuazione, disponendo ove necessario modifiche ed integrazioni della modulistica stessa su indicazione dell’Autorità di Gestione per le parti di competenza di quest’ultima, da pubblicare sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione “economia e imprese”, voce “servizi”.
6. Le domande di ammissione a finanziamento vanno presentante dal giorno di pubblicazione del menzionato bando sul Bollettino ufficiale della Regione e dei relativi allegati ed entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre 2011.
BANDO allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. ______ di data
________________
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Programmazione 2007-2013
Obiettivo competitività regionale e occupazione
Asse 4 – Sviluppo Territoriale
Attività 4.1.a – Supporto allo Sviluppo Urbano
Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)
CAPO I – FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto, finalità e obiettivi
1. Il presente bando disciplina l’accesso ai contributi previsti dall’Attività 4.1.a) “Supporto allo sviluppo urbano” del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione (di seguito POR FESR 2007-2013).
2. I contributi sono finalizzati alla realizzazione di un Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (di seguito denominato PISUS), così come definito dalla
3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2 misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.
Art. 2. Normativa di riferimento
Gli interventi previsti dal PISUS saranno disciplinati, in particolare, dalla normativa di seguito elencata:
1. Normativa comunitaria
a)
b)
c)
d)
e) decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (2006/702/CE) e s.m.i.;
f) decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007, modificata con decisione C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, di approvazione del POR FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;
g) decisione della Commissione europea C(2007) 5618 def. del 28 novembre 2007, con la quale la Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato comune, in applicazione dell'art 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, l'aiuto di Stato N 324/2007 - Italia - Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
2. Normativa nazionale
a)
b)
c) QSN – Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, approvato dalla Commissione Europea con
d)
e)
3. Normativa regionale1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j) decreto del Presidente della Regione. del 13 settembre 2008 n. 0238/Pres. concernente “Regolamento per l’attuazione del POR FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013”, così come modificato con Decreto del Presidente della Regione. del 6 luglio 2009 n. 0185/Pres.;
k) decreto del Presidente della Regione del 31 dicembre 2009 n. 0374/Pres. concernente “Friuli Venezia Giulia – Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato per l’intero periodo 2007-2013”;
l) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante"Modifica della decisione C (2007) 5717 che adotta il Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
m) decreto del Presidente della Regione del 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres. concernente “
n) deliberazione della Giunta regionale del 18 maggio 2007 n. 1173 concernente “Approvazione della ripartizione finanziaria del Programma Operativo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo di programmazione 2007-2013” e s.m.i.;
o) deliberazione della Giunta regionale del 7 maggio 2009 n. 1009 concernente “POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione. Approvazione dei requisiti tecnico organizzativi degli Organismi intermedi di cui all'art 7, comma 3, del regolamento di attuazione del POR, approvato con DPReg 238/2008”;
p) deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2009 n. 1494 concernente “
q)
r) deliberazione della Giunta regionale del 10 dicembre 2010 n. 2564 di approvazione della scheda di attività relativa all’Attività 4.1.a. - “Supporto allo sviluppo urbano” del POR FESR 2007-2013;
s) deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2010 n. 2749 concernente “POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”. Revisione composizione Comitato Interdirezionale ex art. 31, comma 5, lettera c) della
t) decreto del Segretario generale n. 45/SGR di data 5 maggio 2011 costitutivo del Gruppo di lavoro interdirezionale denominato “Comitato interdirezionale per l’attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano” del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione e del Sottogruppo di lavoro denominato “Comitato di esperti”;
u) Circolare n. 1 del 4 giugno 2009- contratti pubblici UE;
v)
w)
x) Circolare n.4 dd. 23 settembre 2010 – modifiche regolamenti CE 1080/2006 e 1083/2006;
y)
z)
aa)
1 La normativa comprensiva di decreti e circolari è reperibile sul sito internet www.regione.fvg.it
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
a) Beneficiario: ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del
b) Partner portatore di interessi: un soggetto pubblico o privato che, tramite risorse finanziarie proprie, collabora nella formazione, gestione, realizzazione del PISUS. Tali soggetti non sono beneficiari dei contributi di cui al presente bando;
c) Intesa partenariale: accordo di collaborazione tra i soggetti beneficiari o tra i soggetti beneficiari e i partner portatori di interessi, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al presente bando originato dal processo di confronto, concertazione e cooperazione condotto tra i medesimi soggetti;
d) Comune responsabile: il Comune che presenta il PISUS in forma singola e, definendo una specifica intesa partenariale con altri soggetti beneficiari e/o partner portatori di interessi, assume la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione regionale della formazione, redazione, attuazione, gestione nonché rendicontazione, monitoraggio e controllo degli interventi di cui lo stesso si compone, anche in qualità di Organismo Intermedio;
e) Comune capofila: il Comune che presenta il PISUS in forma congiunta con altre Amministrazioni comunali e, definendo una specifica intesa partenariale con altri soggetti beneficiari e/o partner portatori di interessi, assume la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione regionale e, anche nei confronti degli altri Comuni, della formazione, redazione, attuazione, gestione nonché rendicontazione, monitoraggio e controllo degli interventi di cui lo stesso si compone, anche in qualità di Organismo Intermedio;
f) Comuni contigui: i Comuni confinanti territorialmente alle Aree urbane di cui all’Allegato A) al presente bando, nell’ambito del partenariato progettuale, purché strettamente strumentali e funzionali alla realizzazione degli interventi o lotti del PISUS. Detti Comuni non possono rivestire il ruolo né di Comune responsabile di cui alla lettera d), né di Comune capofila di cui alla lettera e);
g) OI (Organismo Intermedio): ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2.6 del POR FESR 2007 – 2013, è qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano gli interventi, in possesso dei requisiti di cui all’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 1009 di data 7 maggio 2009, corrispondente allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi”;
h) PISUS (Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile): ai sensi dell’articolo 31, comma 5, lettera b), della
i) Intervento del PISUS: un insieme di attività, iniziative di rigenerazione urbana e servizi, costituenti una proposta progettuale che compone e articola il PISUS, destinata a soddisfare una specifica ed unitaria esigenza di natura economica o tecnica avente obiettivi ben definiti. L’intervento deve essere autonomamente funzionale e risultare completo da un punto di vista progettuale, organizzativo e finanziario (definito lotto funzionale in caso di opere pubbliche ai sensi della lettera j), ancorché facente parte integrante del PISUS, ed essere in accordo con la strategia unitaria del medesimo. Pertanto, possono essere finanziati solo interventi o lotti funzionali nella loro interezza e non sono finanziabili parti degli stessi;
j) Lotto funzionale: nel caso di realizzazione di opere pubbliche, il lotto funzionale coincide con l’intervento di cui alla lettera i) se si tratta di lotto unico ovvero, in presenza di più lotti funzionali, coincide con la parte di un singolo intervento, ad opera di un singolo beneficiario, autonomamente funzionale e completo da un punto di vista progettuale, organizzativo e finanziario;
k) Stato di avanzamento del PISUS e dei singoli interventi: fase del progetto integrato e dei singoli interventi che coincide con una rendicontazione delle spese sostenute;
l) Stato avanzamento lavori (SAL): documento amministrativo contabile di cui all’articolo 156 del
m) Aree urbane: capoluoghi e centri urbani a valenza territoriale aventi le caratteristiche di cui all’articolo 8 del
n) Aree 107 3.c: aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, in base alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), già articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, riportate nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, elencate nell’Allegato B) al presente bando, ai sensi del D.P.Reg. n. 0374/Pres./2009 e successivo D.P.Reg. di modifica n. 036/Pres./2010;
o) Aree montane: il territorio comunale ovvero la ripartizione di territorio comunale classificato montano o parzialmente montano ai sensi della
p) Aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e aree ZPS (Zone di Protezione Speciale): aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo (SIC -
http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA16/);
q) Tipologie di interventi edilizi: ai fini dell’individuazione degli interventi a carattere edilizio che compongono e strutturano la proposta di PISUS ed i relativi interventi, si fa rinvio all’articolo 4 della
r) CCIAA del territorio regionale: gli enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali, ai sensi della
s) Microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui al D.P.Reg. 0463/Pres./2005, recante “Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa”, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell’11 gennaio 2006;
t) Struttura regionale attuatrice (SRA): la Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo economico locale e terziario, responsabile dell’attuazione e della gestione dell’Attività 4.1.a prevista dal Programma Operativo Regionale e che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all’attuazione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del regolamento di attuazione del POR FESR 2007 – 2013 di cui all’articolo 2, comma 3, lettera i);
u) Autorità di Gestione (ADG): l’organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall’articolo 60 del
v) Disponibilità degli immobili: si intende la proprietà ovvero il possesso del bene in base a contratto di locazione/affitto, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento o altro titolo idoneo.
Art. 4. Progettazione e requisiti generali del PISUS
1. La domanda di finanziamento del PISUS deve essere presentata ai sensi dell’articolo 25 dal Comune responsabile ovvero dal Comune capofila delle Aree urbane di cui all’Allegato A) al presente bando.
2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 8 del
3. Ai fini della redazione del PISUS, il Comune responsabile ovvero il Comune capofila seleziona le idee progettuali avvalendosi dei criteri di selezione e valutazione di cui al presente bando e in conformità alle strategie locali di medio termine relative al territorio interessato.
4. In esito alle valutazioni delle idee progettuali, il Comune responsabile ovvero il Comune capofila sottoscrive un’Intesa partenariale secondo lo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi” , con i soggetti beneficiari di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dell’articolo 9 e, qualora presenti, con i partner portatori di interessi.
5. La proposta di PISUS redatta e sottoscritta dal Comune istante è presentata secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 26 e contiene l’individuazione dei soggetti proponenti gli interventi ammissibili a finanziamento relativamente alle tipologie di iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5.
6. In caso di ammissione a finanziamento nelle forme previste dall’articolo 30 e successivamente alla sottoscrizione della convenzione con la SRA, il Comune responsabile ovvero il Comune capofila agirà in qualità di OI, secondo le disposizioni di cui al capo VII del presente bando.
7. Successivamente all’ammissione a finanziamento ai sensi dell’articolo 30 ed all’assunzione della qualifica di OI, il Comune responsabile ovvero il Comune capofila provvede a concedere i finanziamenti ai beneficiari nei modi e termini stabiliti dal bando.
8. Con riferimento all’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5, diretta a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI, e loro consorzi, appartenenti ai settori dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i., del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese, il Comune responsabile ovvero il Comune capofila, in via diretta ovvero avvalendosi delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, indice una consultazione nell’ambito dei soggetti, associati e non associati, di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 9 onde poter valutare preliminarmente il grado di adesione delle imprese che insistono sul territorio oggetto di intervento del PISUS alle strategie di sviluppo ideate per l’area di riferimento.
9. In esito alla procedura di consultazione di cui al comma precedente, il Comune responsabile ovvero il Comune capofila dà conto delle relative risultanze e, a tal fine, redige un elenco delle imprese potenzialmente interessate a detta iniziativa.
10. L’elenco di cui al comma precedente, di carattere puramente indicativo e non vincolante né per il Comune responsabile o capofila né per la SRA, è allegato alla proposta di PISUS di cui al comma 1 dell’articolo 6.
11. Il bando per la selezione dei beneficiari dell’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5, avviene nelle forme stabilite dall’articolo 17 ed è in ogni caso rivolto a tutte le PMI aventi i requisiti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 9, siano queste associate o meno alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
12. Ogni Comune può presentare un’unica domanda di contributo in qualità di soggetto beneficiario, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate dalla medesima Amministrazione comunale successive alla prima. Ogni Comune può eventualmente rivestire il ruolo di partner portatore di interessi in più proposte di PISUS.
13. Le CCIAA del territorio regionale possono assumere la qualifica di soggetti beneficiari ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c) o partner portatori di interessi in più proposte di PISUS.
Art. 5. Interventi finanziabili
1. Nel quadro del POR FESR 2007 – 2013 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato sono finanziabili nell’ambito dell’Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo Urbano” gli interventi elencati nelle iniziative di cui alle tipologie a), b), e c) di seguito indicate:
a) Iniziativa di riqualificazione e infrastrutturazione urbana:
1) opere di riqualificazione urbana con specifico riferimento alle strutture, sia esistenti sia di nuova edificazione, funzionali allo sviluppo economico del territorio locale;
2) opere infrastrutturali, sia di nuova realizzazione sia quale potenziamento delle dotazioni esistenti, finalizzate al miglioramento della fruibilità ed allo sviluppo della capacità attrattiva dell’area individuata;
3) interventi di realizzazione, integrazione e adeguamento di elementi di arredo urbano, ivi compresa la possibilità di allestire sistemi e tecnologie a favore della pubblica sicurezza;
4) limitate opere di urbanizzazione primaria funzionali alle opere e agli interventi di cui ai punti 1) e 2;
5) interventi volti al recupero e alla rifunzionalizzazione di edifici esistenti, pubblici o privati, afferenti al tessuto economico-produttivo ovvero al patrimonio culturale, storico e architettonico dell’area interessata, anche nelle forme di limitate opere di valorizzazione e sistemazione;
6) opere di rifunzionalizzazione di spazi di proprietà pubblica per l’inserimento ovvero il consolidamento, anche con forme di carattere polifunzionale ed integrate con servizi pubblici, di attività commerciali, turistiche e di pubblico esercizio, di servizi, di artigianato artistico, nonché di promozione turistica;
7) interventi volti a sviluppare i trasporti puliti per il raggiungimento e la mobilità dell’area interessata, ivi compresi la progettazione e la realizzazione di aree di sosta attrezzate veicoli elettrici in dotazione delle Amministrazioni comunali, comprensive di punti di ricarica e dotate di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da utilizzare per la ricarica di detti mezzi, strettamente funzionali e inerenti l’esecuzione di interventi riconducibili alla tipologia di cui alla presente lettera a);
8) interventi per la promozione dell’efficienza ed il risparmio energetico, nonché l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ivi comprese la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici e geotermici strettamente funzionali e inerenti l’esecuzione di interventi riconducibili alla tipologia di cui alla presente lettera a);
9) iniziative per l’implementazione dell’offerta turistica, in termini di sviluppo di strutture, infrastrutture nonché di sfruttamento del patrimonio edilizio, con particolare riferimento all’incremento del turismo termale, nell’ottica di un crescente uso sostenibile delle risorse naturali.
b) Iniziativa di rigenerazione urbana2:
2 A titolo meramente esemplificativo dette iniziative possono essere attuate dai Comuni e dalle CCIAA per il tramite di PMI, o loro consorzi, costituite dalle organizzazioni di categoria e il cui oggetto sociale sia finalizzato, tra l’altro, alla conduzione di specifici programmi di informazione e assistenza, nonché di animazione, rivolti alle imprese dei settori dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese.
1) azioni di marketing territoriale e di programmazione di manifestazioni ed eventi connessi come strumenti di promozione del territorio e di incentivo allo sviluppo locale;
2) azioni di promozione e miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione, compresi i servizi di prossimità;
3) azioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione di locali storici;
4) azioni di messa in rete di istituti museali.
c) Iniziativa diretta a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI, e loro consorzi, appartenenti ai settori dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i., del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese elencati negli Allegati G) e H) al presente bando, da realizzarsi secondo le modalità di cui all’articolo 17.
2. Ogni proposta di PISUS deve essere necessariamente composta dalla somma di tre iniziative, una per ciascuna delle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) elencate al comma 1, pena l’inammissibilità della domanda di finanziamento.
3. Con riferimento alla tipologia di interventi elencati nella lettera a) del comma 1, ogni proposta di PISUS deve prevedere almeno uno degli interventi indicati nei punti 7) o 8) a pena di inammissibilità a contributo del PISUS.
4. Ogni intervento finanziabile è riconducibile ad un unico beneficiario di cui all’articolo 9.
Art. 6. Contenuti del PISUS
1. La proposta di PISUS è redatta utilizzando il formulario che verrà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi” ed è strutturata secondo i contenuti tecnico-descrittivi in esso delineati in base alle specifiche indicazioni fornite nelle linee guida alla compilazione della modulistica che, a loro volta, saranno rese disponibili nella predetta sezione del sito internet istituzionale.
2. Nella redazione del PISUS il valore economico dello stesso è ripartito secondo le seguenti proporzioni:
a) per l’iniziativa di cui alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 5 sino ad un massimo del 50% del valore dell’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5;
b) per l’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5 sino ad un massimo del 30% del valore dell’iniziativa di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 5.
3. L’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5 non può in ogni caso superare l’importo massimo di euro 1.200.000,00.
Art. 7. PISUS precedentemente concertati e progettati
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, il Comune responsabile ovvero il Comune capofila che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbia in corso il processo di concertazione di un PISUS che preveda la realizzazione di interventi rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 5 può presentare domanda ai sensi dell’articolo 25.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono ammissibili le iniziative di cui alle tipologie di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 5 purché avviate successivamente alla data del 24 luglio 2009, data di pubblicazione sul 2° Supplemento ordinario n. 16 al Bollettino ufficiale della Regione n. 29 di data 22 luglio 2009 della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 di data 3 luglio 2009 recante “
3. Per le finalità di cui al comma 1 non è ammissibile l’iniziativa di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 5.
4. Le modalità di avvio e di conclusione degli interventi sono disciplinate agli articoli da 20 a 22.
5. Le spese dichiarate come già sostenute e quietanzate da tutti i soggetti beneficiari al momento della presentazione della domanda, in caso di finanziamento del PISUS, dovranno essere rendicontate e dovrà esserne richiesto il rimborso dall’OI entro due mesi dall’assunzione della qualifica di OI da parte del Comune responsabile ovvero del Comune capofila . Le stesse saranno rimborsate e certificate dalla SRA entro l’anno di riferimento.
Art. 8. Ambito territoriale
1. Il PISUS prevede la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5 in aree del territorio regionale identificate, in ragione delle specifiche problematiche economiche, ambientali e sociali che le caratterizzano, quali le Aree urbane di cui all’Allegato A) al presente bando.
2. Gli interventi possono essere localizzati anche nei Comuni contigui territorialmente ai capoluoghi e ai centri urbani a valenza territoriale compresi nell’Allegato sopraccitato, purché strettamente strumentali e funzionali allo sviluppo degli stessi e nei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 9.
Art. 9. Soggetti beneficiari degli interventi
1. Sono soggetti beneficiari dei contributi relativi agli interventi previsti dal presente bando i seguenti soggetti:
a) i Comuni delle Aree urbane di cui all’Allegato A) del presente bando;
b) i Comuni contigui ai sensi della lettera f), del comma 1, dell’articolo 3;
c) le CCIAA del territorio regionale ai sensi della lettera r), del comma 1, dell’articolo 3, ad esclusione delle Aziende speciali operanti nell’ambito delle medesime, che possono rivestire il ruolo di mere esecutrici di interventi legittimamente affidati, per la propria area territoriale di riferimento [2];
d) limitatamente all’iniziativa cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5, le PMI, e loro consorzi, appartenenti ai settori dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i., del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese elencati negli Allegati G) e H) e aventi sede o almeno una unità operativa attiva nel territorio regionale, e comunque nell’ambito del territorio interessato dal PISUS.
2. Il PISUS elaborato da più Comuni può essere presentato dalle Amministrazioni proponenti con le seguenti modalità di aggregazione:
a) Comuni ubicati al di fuori delle Aree montane o parzialmente montane di cui alla lettera o), del comma 1, dell’articolo 3: sino a cinque;
b) Comuni ubicati all’interno delle Aree montane o parzialmente montane di cui alla lettera o), del comma 1, dell’articolo 3: sino a nove;
c) Comuni ubicati in parte nelle Aree di cui alla lettera a) e in parte Aree di cui alla lettera b): sino a sette.
3. Non sono in ogni caso beneficiari gli Enti locali associati nelle forme disciplinate dal Titolo II, Capo V, della
Art. 10. Casi di esclusione
1. Ai sensi del
CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA’ DI AIUTO
Art. 11. Risorse finanziarie disponibili
1. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1967 del 27 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, le risorse stanziate dal piano finanziario previsto dal POR FESR 2007 – 2013 per l’Attività 4.1.a ammontano a euro 18.850.000 così ripartite:
a) euro 4.900.000,00 di quota FESR;
b) euro 10.500.000,00 di quota statale;
c) euro 3.450.000,00 di quota regionale.
2. Gli interventi attuati dagli Enti pubblici devono essere cofinanziati, con risorse proprie, in misura non inferiore al 23% del valore della spesa ammissibile. Tale cofinanziamento dovrà essere apportato per un valore non inferiore al 13% con stanziamenti a bilancio di data successiva alla presentazione della domanda di PISUS.
3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi connessi al piano finanziario del POR FESR 2007 – 2013 (“earmarking”) vengono destinati euro 2.500.000,00 di contributo complessivo per l’intervento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 7) ed euro 2.500.000,00 di contributo complessivo per l’intervento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 8).
4. L’Amministrazione regionale si riserva di assegnare ulteriori risorse al presente bando qualora disponibili.
Art. 12. Tipologia e intensità del contributo
1. Il contributo minimo concedibile per ogni PISUS è pari a 3.000.000,00 euro e quello massimo concedibile per ogni PISUS è pari a 6.000.000,00 euro .
2. Il contributo viene concesso sottoforma di aiuto non rimborsabile e calcolato in percentuale sulle spese ammissibili nei limiti massimi di seguito indicati:
a) a favore dei soggetti pubblici nel limite del 77% della spesa ammissibile per ogni intervento;
b) a favore delle PMI, e dei loro consorzi, per l’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5 entro i massimali previsti a titolo di “de minimis” in osservanza delle condizioni prescritte dal
3. Ai sensi dell’articolo 2 del
4. Ai fini dell’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5, l’intensità di aiuto massima applicabile agli interventi ivi previsti è pari all’80 % della spesa ammissibile.
Art. 13. Tipologia di spese ammissibili
1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal
a) per la realizzazione di opere e lavori pubblici relativi all’iniziativa di tipo a):
1. lavori in appalto (articolo 17, comma 1, lettera a)
2. spese di progettazione e studi (articolo 17, comma 1, lettera b), punti nn. 2, 7, 8, 11
3. allacciamenti (articolo 17, comma 1, lettera b), punto n. 3
4. acquisizione di beni, ivi compresi la possibilità di allestire sistemi e tecnologie a favore della pubblica sicurezza, nella misura massima del 10% della voce di spesa di cui al punto 1), Per la cartellonistica ed il materiale informativo per la pubblicizzazione dell’aiuto finanziario sono ammissibili spese nella misura massima di € 500,00 per singolo intervento;
5. realizzazione di impiantistica multimediale per l’utilizzo di tecnologie innovative in funzione dello svolgimento dell’attività turistica, fieristica, commerciale e della qualificazione dei servizi all’utenza;
6. realizzazione di banchi architettonicamente compatibili e di nuove strutture di vendita nelle aree mercatali, in quanto beni e/o infrastrutture di proprietà pubblica;
7. acquisizione di servizi ivi compresi la possibilità di allestire sistemi e tecnologie a favore della pubblica sicurezza nella misura massima del 5% della voce di spesa di cui al punto 1);
8. spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori nella misura massima dell’1% della voce di spesa di cui al punto 1);
9. spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture in appalto nella misura massima dell’1% della voce di spesa di cui al punto 1);
10. imprevisti nei limiti fissati dall’articolo 44, comma 3, lettera b),
11. accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali nella misura massima dello 0,5% della voce di spesa di cui al punto 1);
12. IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7 del
1) spese di progettazione e studi;
2) attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori e alle forniture;
13. IVA su spese non comprese nell’elenco di cui sopra, distinta per le voci di spesa cui si riferisce, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7 del
b) per l’acquisizione di beni e servizi relativi all’iniziativa di tipo b):
1. acquisizione di servizi e consulenze specialistiche ivi compresa la possibilità di allestire sistemi e tecnologie a favore della pubblica sicurezza (ad eccezione dei servizi e delle consulenze specialistiche acquisite nell’ambito delle attività di OI);
2. spese per il personale dedicato in via esclusiva (ad eccezione del personale coinvolto nelle attività di OI) nella misura massima del 2% dei costi ammissibili per ciascun intervento e, comunque, fino a un massimo di complessivi 35.000,00 euro riferiti alla totalità degli interventi da realizzare. Nel caso di espletamento di eventuali gare il valore massimo si riferisce all’importo di aggiudicazione;
3. acquisizione di beni, ivi compresa la possibilità di allestire sistemi e tecnologie a favore della pubblica sicurezza. Per la cartellonistica ed il materiale informativo per la pubblicizzazione dell’aiuto finanziario sono ammissibili spese nella misura massima di € 500,00 per singolo intervento;
4. lavori in appalto di natura accessoria;
5. spese di progettazione e studi (articolo 17, comma 1, lettera b) punti nn. 2, 7, 8, 11
6. spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture in appalto nella misura massima del 4% della voce di spesa di cui al punto 3);
7. spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori nella misura massima dell’1% della voce di spesa di cui al punto 4);
8. imprevisti nella misura massima del 10 % della somma delle voci di spesa di cui ai punti da 1) a 7);
9. IVA, distinta per le voci di spesa cui si riferisce, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7 del
c) per l’erogazione di finanziamenti e aiuti ai singoli beneficiari relativi all’iniziativa di tipo c), nella misura massima per ogni PISUS di 1.200.000,00 euro:
1. opere edili e impianti nella misura massima di 80.000,00 euro;
2. acquisizione di beni nella misura massima dell'80 per cento della voce di cui al punto 1) per un controvalore di spesa non superiore a 64.000 euro, compresi la cartellonistica e il materiale informatico per la pubblicizzazione dell'aiuto finanziario nella misura massima di 500 euro per singolo intervento [4];
3. acquisizione di sevizi nella misura massima del 50 per cento della voce di cui al punto 1) per un controvalore di spesa non superiore a 10.000 euro [5];
4. spese di progettazione, direzione lavori e collaudi nella misura massima del 10% della voce di spesa di cui al punto 1);
5. spese per atti notarili ed imposta di registro strettamente inerenti all’intervento e diverse da quelle previste nel quadro economico per le spese ammissibili relative a opere e lavori nella misura massima di 1.000,00 euro;
6. IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7 del
7. spese per garanzie bancarie, assicurative, fidejussorie o fornite da altri istituti finanziari strettamente inerenti all’intervento e nella misura massima di 1.000,00 euro.
2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, della
Art. 14. Tipologia di spese non ammissibili
1. Ai fini del presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall’articolo 13 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative a:
a) acquisto di beni immobili (terreni ed edifici);
b) lavori in economia, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera b), punto n. 3,
c) acquisto di materiale usato;
d) spese di gestione ordinaria e funzionamento, salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), punto 2);
e) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure);
f) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
g) spese rientranti nell’ambito del divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31 della
h) spese per materiale di consumo.
2. Ai sensi dell’Allegato 1 alle Linee Guida asse IV Attività 4.1.a di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009 – Requisiti oggettivi della proposta di PISUS – sono esclusi dai benefici previsti per le iniziative di cui al presente bando gli interventi finalizzati all’edilizia abitativa.
CAPO III – CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL PISUS
Art. 15. Requisiti generali di ammissibilità
1. E’ ritenuto ammissibile il PISUS che risponde ai seguenti requisiti generali di ammissibilità stabiliti dal POR FESR 2007 - 2013:
a) Requisiti generali di ammissibilità formale:
1) ammissibilità del proponente;
2) correttezza e completezza formale della proposta progettuale, anche con riferimento alle procedure di cui all’articolo 4.
b) Requisiti generali di ammissibilità:
1) coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell’Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento;
2) coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal
3) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
4) coerenza dell’operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
5) divieto di cumulabilità dei contributi (articolo 54
6) coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
7) coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa, a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
8) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
9) rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del
3 In deroga a quanto disposto all’art.15, comma 1, lettera b) punto 5), i contributi concessi ai sensi del presente bando sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in base alla valutazione della Commissione, comunque nel limite massimo della spesa ammessa a contributo ed effettivamente sostenuta.
Art. 16. Criteri di ammissibilità del PISUS e degli interventi
1. La domanda di finanziamento dovrà rispondere, inoltre, ai seguenti criteri di ammissibilità:
a) Il PISUS deve:
- essere ricevuto dall’Amministrazione regionale nei modi e nei tempi previsti nel bando;
- essere redatto utilizzando il formulario reso disponibile;
- contenere tutti i documenti richiesti dal bando;
- prevedere la localizzazione degli interventi in Aree urbane identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale ai sensi dell’articolo 31, comma 5, lettera b), della
b) il PISUS deve rispondere ai seguenti requisiti soggettivi del proponente e del partenariato:
1) essere presentato dal Comune responsabile, ovvero, in presenza di una candidatura da parte di più Amministrazioni comunali, dal Comune capofila. Tale soggetto proponente dovrà agire in qualità di Organismo Intermedio (OI) per le funzioni ad esso delegate, così come definito dal regolamento di attuazione del POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, emanato con D.P.Reg. n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008 e s.m.i. ed essere in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato “A” alla
2) prevedere le deleghe operative e funzionali all’interno del partenariato per la sua attuazione;
3) dimostrare la solidità del soggetto responsabile (articolo 31, comma 5, lettera d) della
a) per i soggetti pubblici:
1) elencazione di almeno due iniziative di miglioramento della qualità urbana per un utilizzo razionale, economico o ecocompatibile degli spazi e dei contesti locali messe in atto sui territori complessivamente interessati dal PISUS negli ultimi tre anni, con indicazione dei Comuni effettivamente interessati, dei soggetti coinvolti, degli stanziamenti complessivamente allocati da tutti i soggetti effettivamente aderenti (pubblici e privati), delle date di avvio e conclusione (effettive o previste per le iniziative in itinere), nonché dei risultati raggiunti;
2) allocazione complessiva di stanziamenti riferiti ad iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana negli ultimi tre bilanci approvati pari almeno ad 4.000.000,00 euro.
I requisiti di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera dovranno essere posseduti dal complesso di Comuni e di soggetti pubblici coinvolti quali partner o partner portatori di interessi nel partenariato di attuazione del PISUS.
b) per i soggetti privati:
1) dimostrazione, con riferimento ai soggetti privati coinvolti quali partner portatori di interessi nell’attuazione del PISUS, di una capacità operativa, espressa in giornate/uomo, corrispondente alla dotazione in termini di risorse umane complessive di almeno due risorse full time da dedicare alla gestione degli interventi previsti dal PISUS medesimo;
2) conseguimento, con riferimento ai soggetti privati coinvolti quali partner portatori di interessi nell’attuazione del PISUS, di negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi di un fatturato per servizi ed iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana per un importo complessivo, nel triennio, non inferiore a 500.000,00 euro.
I requisiti di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera dovranno essere posseduti dal complesso di soggetti privati coinvolti quali partner portatori di interessi nel partenariato di attuazione del PISUS.
c) Requisiti oggettivi della proposta di PISUS:
1) predisposizione di un piano strategico articolato in interventi corredato da un’analisi socio-economica e ambientale, dal quale si evincano le criticità osservate, i bisogni e le vocazioni del territorio di riferimento, di una SWOT analysis, nonché come detti interventi siano in grado di rispondere a tali esigenze e/o altri documenti richiesti dal bando;
2) qualora il PISUS preveda la realizzazione di interventi di recupero ovvero di nuova costruzione di immobili di proprietà privata, lo stesso deve essere corredato da documentazione attestante la propria fattibilità tecnica, urbanistica, edilizia e ambientale;
3) qualora il PISUS preveda la realizzazione di opere pubbliche, si richiede la presentazione di un progetto preliminare delle stesse in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e, ove esistenti, di programmazione territoriale;
4) formulazione del PISUS per stati di avanzamento relativi alle varie fasi del progetto integrato e, nel caso di interventi mirati alla realizzazione di opere pubbliche, in lotti funzionali, in modo da assicurare la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità delle milestone progettuali;
5) cronoprogrammi coerenti con le scadenze previste dai regolamenti comunitari e nazionali relativi ai POR FESR;
6) importo minimo di contributo concedibile pari a 3.000.000,00 euro e massimo pari a 6.000.000,00 euro di finanziabilità del PISUS;
7) esclusione di spese per l’edilizia abitativa dagli interventi previsti dal PISUS;
8) previsione di iniziative di marketing territoriale, come strumento di promozione del territorio e di incentivo allo sviluppo locale.
d) Requisiti soggettivi dei singoli interventi
1. Gli interventi dovranno essere proposti da soggetti qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, punto b) nell’ambito di PISUS rispondenti ai criteri di ammissibilità sopra specificati.
e) Requisiti oggettivi dei singoli interventi
1) cronoprogramma del singolo intervento coerente con il cronoprogramma del PISUS;
2) formulazione degli interventi per stati di avanzamento e, qualora si tratti di opere pubbliche, in lotti funzionali;
3) qualora gli interventi prevedano il recupero ovvero la nuova costruzione di immobili di proprietà privata, gli stessi devono essere corredati da documentazione attestante la propria fattibilità tecnica, urbanistica, edilizia e ambientale;
4) qualora gli interventi prevedano la realizzazione di opere pubbliche, si richiede la presentazione di un progetto preliminare delle stesse in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e, ove esistenti, di programmazione territoriale;
5) interventi realizzati nel rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
6) ammissibilità della spesa nell’ambito dei regolamenti comunitari e del
7) realizzazione e rendicontazione della spesa entro il 31 marzo 2015 secondo quanto stabilito dall’articolo 20, comma 2;
8) esclusione nell’ambito degli interventi di spese per l’edilizia abitativa.
2. Per l’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5 attuata dal Comune responsabile ovvero dal Comune capofila nella sua qualità di OI, i singoli interventi presentati dalle PMI dovranno essere selezionati, relativamente ai soli PISUS finanziabili, attraverso gli ulteriori specifici criteri di ammissibilità, valutazione e priorità fissati dal Comune nel bando di selezione di cui all’articolo 17.
Art. 17. Selezione a bando per l’iniziativa di tipo c)
1. Il Comune responsabile ovvero il Comune capofila, nella sua qualità di OI, predispone il bando per la selezione dei beneficiari dell’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5 tra i soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) che dovrà essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro 30 giorni dalla stipula della convenzione tra SRA e OI e rimanere aperto per un periodo di 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.
2. In base alle percentuali di calcolo dell’intensità di aiuto di cui all’articolo 12, comma 4, il contributo minimo concedibile è pari a 20.000 euro e il contributo massimo concedibile è pari a 100.000,00 euro [6].
3. In fase di valutazione il bando di cui al comma 1 dovrà prevedere per la selezione i requisiti generali di ammissibilità di cui all’articolo 15, nonché gli specifici criteri di ammissibilità, valutazione e priorità a parità di punteggio.
4. Il bando per la selezione delle PMI dovrà essere coerente con i termini e le condizioni fissate nel presente bando relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all’articolo 9. comma 1, lettera d).
5. Il Comune OI, entro 3 mesi dalla pubblicazione del bando, istruisce le domande di contributo, approva la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, la pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione comunicando nel contempo la stessa alla SRA , nonché concede i relativi contributi.
6. Il Comune rimane responsabile dell’attuazione dell’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5 fino alla scadenza di tutto il periodo previsto per la stabilità degli interventi ai sensi dell’articolo 39.
7. I soggetti beneficiari dovranno garantire la stabilità degli interventi ai sensi dell’articolo 39.
Art. 18. Criteri di valutazione
1. La valutazione è articolata sulla base di un doppio ordine di punteggio, assegnato sia al PISUS nel suo complesso sia ad ogni singolo intervento che lo compone. Il punteggio attribuito al PISUS si somma al punteggio attribuito complessivamente ai singoli interventi che lo compongono al fine di definire un unico punteggio, finalizzato alla formazione della graduatoria finale.
2. I PISUS ritenuti ammissibili ai sensi degli articoli 15 e 16 sono valutati nel loro complesso attribuendo un punteggio massimo fino a 90 punti, in base ai criteri di seguito indicati [7]:
CRITERI |
PUNTEGGIO MAX 90 PUNTI |
|
|
Ampiezza e coerenza del partenariato, con particolare riferimento alla presenza e all'integrazione fra il proponente e gli altri soggetti coinvolti |
|
a) partner presenti nel partenariato in numero da 2 a 4: 1 punto (in alternativa a b) |
|
b) partner presenti nel partenariato in numero pari o superiore a 5: 3 punti (in alternativa |
|
ad a) |
|
c) presenza nel partenariato di due partner portatori d’interesse: 3 punti |
|
d) presenza nel partenariato di un’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale: 2 punti |
|
e) presenza nel partenariato di un’associazione culturale: 1 punto |
Fino a 9 punti |
|
|
|
|
Livello di impatto del PISUS sullo sviluppo socio-economico dell'area interessata, sulla qualità della vita (es. sostegno e implementazione dell’offerta commerciale e turistica, nonché dei servizi economici erogati in termini di servizi di prossimità, servizi alla persona, artigianato artistico e tradizionale), come pure rispondenza delle soluzioni proposte dal PISUS alle criticità osservate, ai bisogni e alle vocazioni del territorio di riferimento a) previsione, nell’ambito del PISUS, di un intervento dedicato ad agevolare l’insediamento di attività dell’artigianato artistico e tradizionale e dell’abbligliamento su misura nell’area di riferimento del Piano: da 1 a 5 punti |
|
b) previsione, nell’ambito del PISUS, di un intervento dedicato ad agevolare l’insediamento di attività commerciali e di servizi alle persone e alle imprese nell’area di riferimento del Piano: da 1 a 5 punti |
|
c) previsione, nell’ambito del PISUS, di un intervento dedicato all’incremento delle presenze turistiche nell’area di riferimento del Piano: da 1 a 5 punti |
|
d) previsione, nell’ambito del PISUS, di un intervento dedicato all’aumento della fruibilità delle attività produttive insediate nell’area di riferimento: da 1 a 5 punti |
|
e) previsione, nell’ambito del PISUS, di un intervento che agevoli l’accesso ai luoghi del commercio e del turismo, dell’area di riferimento del Piano, da parte delle persone diversamente abili e degli anziani: da 1 a 4 punti |
Fino a 24 punti |
|
|
|
|
Grado di definizione, chiarezza e completezza del PISUS |
|
a) qualità dell’analisi socio-economica e della SWOT : da 1 a 3 punti |
|
b) livello di articolazione e descrizione delle criticità osservate e dei bisogni rilevati, nonché delle vocazioni espresse dal territorio: da 1 a 3 punti |
Fino a 6 punti |
|
|
|
|
Grado di realizzabilità del PISUS, con particolare riferimento allo stadio di progettazione delle opere pubbliche e private dallo stesso previste |
|
a) presenza, nell’ambito dell’iniziativa ex articolo 5, comma 1, lettera a) di almeno un intervento avente progettazione pari al grado di: |
|
- progettazione definitiva: 2 punti |
|
- progettazione esecutiva: 4 punti |
|
- consegna lavori avvenuta da 1 mese: 6 punti |
|
- consegna lavori avvenuta da 6 mesi: 12 punti |
|
- consegna lavori avvenuta da oltre 1 anno: 17 punti |
Fino a 17 punti |
|
|
|
|
Grado di integrazione tra le diverse priorità d’intervento previste dal PISUS in un’ottica di strategia unitaria, sinergica e coerente del piano medesimo |
|
a) valutazione del livello di integrazione intercorrente tra gli interventi proposti nell’ambito del PISUS relativamente a: |
|
- strategia unitaria: da 1 a 2 punti |
|
- sinergia: da 1 a 2 punti |
|
- coerenza: da 1 a 2 punti |
Fino a 6 punti |
|
|
|
|
Grado di integrazione del PISUS con le iniziative di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione ammesse a finanziamento ex D.P.Reg. 0273/Pres/2007 o a valere sull'attività 1.1.a) settori commercio, servizi e turismo presenti sul territorio dell’area interessata |
|
a) presenza, nell’area di riferimento, di un’impresa beneficiaria di contributi per R&S e innovazione ex D.P.Reg. n. 0273/Pres./2007 o sull’attività 1.1.a) settori commercio, servizi e turismo: 1 punto (in alternativa a, b) |
|
b) presenza, nell’area di riferimento, di due o più imprese beneficiarie di contributi per R&S e innovazione ex D.P.Reg. n. 0273/Pres./2007 o sull’attività 1.1.a) settori commercio, servizi e turismo: 3 punti (in alternativa ad a) |
Fino a 3 punti |
|
|
|
|
Previsione di interventi volti alla tutela ambientale (efficienza energetica, trasporti puliti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) |
|
a) previsione, nell’ambito del PISUS, di un intervento volto all’efficienza energetica, anche mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili: 2 punti |
|
b) previsione, nell’ambito del PISUS, di un intervento volto a favorire l’utilizzo di trasporti puliti: 2 punti |
Fino a 4 punti |
|
|
|
|
Dimostrazione della capacità del PISUS di attrarre ulteriori investimenti nell’ambito dell'attuazione del piano |
|
a) numero di PMI aderenti alla consultazione di cui all’articolo 4 del bando: |
|
Fino a 3 punti |
|
- da 1 a 4 imprese: 1 punto |
|
- da 5 a 7 imprese: 2 punti |
|
- oltre 8 imprese: 3 punti |
|
Quota aggiuntiva di cofinanziamento pubblico/privato al piano finanziario del PISUS rispetto a quanto obbligatorio |
|
a) maggiore quota di cofinanziamento rispetto alla percentuale minima |
|
del 23% di cui all’articolo 11: |
|
- da 0,5% a 3%: 5 punti |
|
- da 3,1% a 5%: 8 punti |
|
- oltre 5,1%: 12 punti |
Fino a 12 punti |
|
|
|
|
Previsione di misure di promozione e miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione, compresi i servizi di prossimità |
3 punti |
|
|
Previsione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e architettonico dell’area interessata |
3 punti |
3. Gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi degli articoli 15 e 16 sono valutati attribuendo un punteggio massimo fino a 210 punti, risultante dalla somma dei punteggi parziali, in base ai criteri di seguito indicati:
CRITERI |
|
PUNTEGGIO MAX 210 PUNTI |
|
Iniziativa tipo a) |
Iniziativa tipo b) |
Iniziativa tipo e) |
|
|
(max 120 punti) |
(max 30 punti) |
(max 60 punti) |
Peso strategico |
Fino a 24 punti |
Fino a 6 punti |
Fino a 20 punti |
degli interventi |
|
|
|
nell'ambito degli |
|
|
|
obiettivi e delle finalità del PISUS |
a) presenza, nell'ambito del PISUS, di un intervento |
a) presenza, nell'ambito del PISUS, di un intervento che |
Peso strategico dell'intervento c) |
|
che agevoli e costituisca il |
agevoli e costituisca il |
nell'ambito del PISUS |
|
presupposto per la |
presupposto per la |
|
|
realizzazione degli ulteriori |
realizzazione degli ulteriori |
|
|
interventi previsti dal |
interventi previsti dal Piano: |
|
|
Piano: |
- presenza di un intervento: 3 |
|
|
- presenza di un intervento: 10 punti |
punto |
|
|
- presenza di due interventi: 24 punti |
- presenza di due interventi: 6 punti |
|
|
|
|
|
Interventi che |
Fino a 15 punti |
Fino a 12 punti |
5 punti |
favoriscano nuovi |
|
|
|
insediamenti |
|
|
|
commerciali, |
|
|
|
artigianali e di |
a) presenza, nell'ambito del PISUS, di interventi diversi |
a) presenza, nell'ambito del PISUS, di interventi diversi |
|
servizi ovvero |
da quelli previsti dall'iniziativa |
da quelli previsti dall'iniziativa |
|
prevedano un |
ex articolo 5, comma 1, lettera |
ex articolo 5, comma 1, lettera |
|
mantenimento |
c) in misura pari a: |
c) in misura pari a: |
|
degli esistenti |
- presenza di un intervento: 5 |
- presenza di un intervento: 1 |
|
|
punti |
punto |
|
|
- presenza di due interventi: io |
presenza di due |
|
|
punti |
interventi: 6 punti |
|
|
- presenza di tre interventi: 15 |
presenza di tre |
|
|
punti |
interventi: 12 punti |
|
Grado di |
Fino a 36 punti |
Non valutabile |
Non valutabile |
realizzabilità degli |
|
|
|
interventi, con |
|
|
|
particolare riferimento allo |
a) presenza, nell'ambito dell'iniziativa ex articolo 5, |
|
|
stadio di |
comma 1, lettera a) di almeno |
|
|
progettazione |
un intervento avente |
|
|
delle opere |
progettazione pari al grado di: |
|
|
pubbliche e private dagli stessi previste |
progettazione definitiva: 4 punti progettazione esecutiva: 8 punti - consegna lavori avvenuta da 1 mese: 12 punti - consegna lavori avvenuta da 6 mesi: 24 punti - consegna lavori avvenuta da oltre 1 anno: 36 punti |
|
|
Interventi volti al |
Fino a 17 punti |
Fino a 6 punti |
Non valutabile |
recupero e alla |
|
|
|
rifunzionalizzazion |
|
|
|
e di edifici esistenti, pubblici |
a) un immobile avente tali |
a) un intervento di animazione |
|
caratteristiche presente |
mirato a tale obiettivo 3 punti |
|
|
o privati, afferenti |
nell'area di riferimento del |
b) due interventi di animazione |
|
al patrimonio |
PISUS: 10 punti |
mirati a tale obiettivo: 6 punti |
|
culturale, storico e |
b) due immobili aventi tali |
|
|
architettonico dell'area interessata |
caratteristiche presenti nell'area di riferimento del PISUS: 17 punti |
|
|
Interventi che |
Fino a 10 punti |
Non valutabile |
Non valutabile |
prevedano |
|
|
|
l'utilizzo di sistemi |
|
|
|
di risparmio di energia e di risorse naturali |
a) aree di sosta attrezzate per veicoli elettrici in dotazione delle Amministrazioni comunali, fornite di pannelli fotovoltaici |
|
|
|
per la ricarica dei mezzi, realizzate in prossimità di infrastrutture di interscambio della rete di TPt ovvero in corrispondenza di parcheggi pubblici scambiatori o in struttura: 5 punti b) utilizzo di energie rinnovabili, ivi compreso il ricorso ad impianti fotovoltaici e di geotermia: 5 punti |
|
|
Interventi mirati al |
Fino a 6 punti |
Non valutabile |
10 punti |
superamento |
|
|
|
delle barriere |
|
|
|
architettoniche al di fuori dei casi |
a) presenza di interventi aventi tali caratteristiche |
|
a) previsione di interventi aventi tali caratteristiche |
previsti come |
nell'ambito dell'iniziativa |
|
nell'ambito dell'iniziativa |
obbligatori dalla |
ex articolo 5, comma 1, |
|
ex articolo 5, comma 1, |
normativa di |
lettera a): |
|
lettera c): 10 punti |
settore |
- un intervento: 2 punti - due interventi: 4 punti -tre interventi: 6 punti |
|
|
Quota aggiuntiva di cofinanziamento |
Fino a 12 punti |
Fino a 6 punti |
Fino a 25 punti |
|
|
|
|
pubblico/privato rispetto a quanto obbligatorio per il finanziamento degli interventi |
a) maggiore quota di cofinanziamento rispetto alla percentuale minima del 23% di cui all'articolo il: - da 0,5% a 3%: 5 punti - da 3,1% a 5%: 9 punti |
a) maggiore quota di cofinanziamento rispetto alla percentuale minima del 23% di cui all'articolo il: - da 0,5% a 3%: 1 punto - da 3,1% a 5%: 3 punti |
a) maggior intensità di aiuto prevista dal bando emanato dal Comune 01: - intensità inferiore al 65%: 5 punti - intensità tra il 66% e il %%: 10 punti - intensità tra il 71% e il 75%: 15 punti |
|
-oltre 5,1%:12 punti |
-oltre 5,1%: 6 punti |
- intensità oltre il 76%: 25 punti |
Art. 19. Criteri di priorità
1. Qualora due o più PISUS riportino una parità di punteggio, una volta valutati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, si applicano ai fini dell’ammissione a finanziamento, nell’ordine decrescente, i seguenti criteri di priorità:
a) Criteri di priorità del PISUS
1) sinergia tra il PISUS e piani di riqualificazione e rivitalizzazione urbana finanziati in base all’articolo 16, comma 1, della
2) priorità ai PISUS volti allo sviluppo urbano dei capoluoghi di provincia;
3) creazione di sistemi di trasporto pubblico integrato e di comunicazione intelligente volti a garantire una migliore accessibilità e fruibilità delle aree interessate, nonché a riorganizzare la rete pubblica locale;
4) ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. In caso di permanenza di parità di punteggio, si applicheranno i seguenti criteri di priorità, nell’ordine decrescente, facendo riferimento alle singole tipologie di intervento:
a) Criteri di priorità degli interventi previsti dal PISUS:
1) interventi che prevedano sistemi di trasporto pubblico integrato e di comunicazione intelligente volti a garantire una migliore accessibilità e fruibilità delle aree interessate, nonché a riorganizzare la rete pubblica locale;
2) interventi che prevedano l’impegno a introdurre servizi informatici avanzati per i settori del commercio e del turismo proposti dall’Amministrazione regionale a valere sull’Asse III, Attività 3.2.b);
3) utilizzo di materiali bioecologici o a basso impatto ambientale;
4) interventi diretti allo sviluppo di potenzialità tecnologiche della società dell’informazione per aumentare l’offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.
CAPO IV – AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE
Art. 20. Avvio e conclusione del PISUS
1. L’avvio del PISUS corrisponde alla data di avvio del primo intervento singolo. Il Comune responsabile ovvero il Comune capofila, nella sua qualità di OI, comunica alla SRA l’avvio del PISUS, secondo i termini indicati nella convenzione ai sensi del comma 2 dell’articolo 31.
2. In ogni caso la conclusione del PISUS, intesa anche come termine di rendicontazione delle spese, incluso il periodo di proroga eventualmente riconosciuto dalla SRA, sentita l’ADG, di cui all’articolo 41, deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2015.
3. La conclusione del PISUS avviene con l’approvazione da parte della SRA della relazione di chiusura del PISUS trasmessa dal Comune in qualità di OI; detta approvazione deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2015.
4. La relazione di conclusione dovrà indicare la data di conclusione di ogni intervento, nonché la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PISUS con il resoconto globale degli interventi realizzati in raffronto a quelli previsti ed il quadro economico finale di spesa del PISUS.
Art. 21. Avvio, durata e conclusione dei singoli interventi realizzati da soggetti pubblici
1. Per quanto concerne l’avvio, la durata e la conclusione dei singoli interventi realizzati da soggetti pubblici sono previste le seguenti modalità:
a) per l’avvio degli interventi realizzati da soggetti pubblici:
1) per interventi prevalentemente costituiti da opere pubbliche: in base allo stato delle opere da realizzare e in conformità a quanto previsto per gli interventi avviati successivamente al 24 luglio 2009 e non conclusi alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 25, ove ricorra, per avvio si intende la data:
1.1 di affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva, ovvero,
1.2 di affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, ovvero,
1.3 del primo verbale di consegna lavori.
2) per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi: per avvio si intende la data di stipula del primo contratto;
3) per gli interventi costituiti prevalentemente da prestazioni fornite dal personale interno: si intende la data del primo atto che incarica il personale dedicato (in via esclusiva).
b) per la conclusione degli interventi realizzati da soggetti pubblici:
1) per interventi prevalentemente costituiti da opere pubbliche: per conclusione si intende la data dell’ultimo certificato di ultimazione lavori;
2) per interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi: per conclusione si intende al data di consegna dell’ultimo bene;
3) per interventi costituiti prevalentemente da prestazioni fornite dal personale interno: per conclusione si intende la data ultima indicata nell’atto che incarica il personale dedicato (in via esclusiva).
2. Le date di avvio di cui al comma 1, lettera a), devono aver luogo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione del contributo inviata dalla SRA all’OI, di cui al comma 9 dell’articolo 30 rispetto alla quale fa fede la data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le date di conclusione di cui alla lettera b) del comma 1 devono aver luogo entro 24 mesi dalle date di avvio di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 22. Avvio, durata e conclusione dei singoli interventi realizzati da soggetti privati
1. Per quanto concerne l’avvio, la durata e la conclusione dei singoli interventi realizzati da soggetti privati sono previste le seguenti modalità:
a) per l’avvio degli interventi realizzati da soggetti privati:
1) per interventi prevalentemente costituiti da lavori: per avvio si intende la data di comunicazione di inizio lavori ovvero la denuncia di inizio attività divenuta efficace o, nel caso dell’edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del
2) per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi: per avvio si intende la data della prima fattura;
3) per gli interventi costituiti prevalentemente da prestazioni fornite dal personale interno: si intende la data dell’atto che incarica il personale dedicato (in via esclusiva).
b) per la conclusione degli interventi realizzati da soggetti privati:
1) per interventi prevalentemente costituiti da lavori: per conclusione si intende la data dell’ultima fattura;
2) per interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi: per conclusione si intende la data dell’ultima fattura;
3) per interventi costituiti prevalentemente da prestazioni fornite dal personale interno: per conclusione si intende la data ultima indicata nell’atto che incarica il personale dedicato (in via esclusiva).
2. Le date di avvio di cui al comma 1, lettera a), devono aver luogo entro 30 giorni dalla concessione del contributo da parte dell’OI ai sensi del comma 1 dell’articolo 34 rispetto alla quale fa fede la data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le date di conclusione di cui alla lettera b) del comma 1 devono aver luogo entro 22 mesi dalle date di avvio di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 23. Variazioni al PISUS e ai singoli interventi
1. Nel caso in cui il PISUS necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alle modalità e termini di esecuzione dei singoli interventi, il soggetto beneficiario dell’intervento da modificare dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione al Comune in qualità di OI. Successivamente, il Comune dovrà darne tempestiva comunicazione alla SRA che provvede alla valutazione della variante proposta per l’eventuale approvazione.
2. Non è ammissibile la variazione dell’intervento che comporti il trasferimento di un lotto funzionale o dell’intervento stesso in una località non ricompresa nelle Aree urbane di cui all’Allegato A) al presente bando ovvero nel territorio dei Comuni contigui, pena la revoca del contributo concesso ai sensi del comma 7 dell’articolo 43.
3. È possibile la variazione delle voci di spesa del piano finanziario degli interventi entro un valore massimo del 20% di quanto originariamente ammesso a contributo. Le variazioni entro tale percentuale vanno comunicate all’OI.
4. Gli aumenti di una delle voci di spesa del piano finanziario dell’intervento che, anche a seguito di una precedente variazione di spesa di cui al comma 3, determini un aumento superiore al 20% di una delle voci di spesa del piano finanziario del PISUS, devono essere preventivamente autorizzate dall’OI, che comunicherà l’esito della richiesta al beneficiario e alla SRA [8].
5. La variazione dell’intervento, qualora non sottoposta all’approvazione del Comune OI comporta la riduzione del contributo concesso ai sensi dell’articolo 43, comma 3 [9].
6. [Le variazioni che comportino una rendicontazione dell’intervento in misura inferiore all’80% di quanto previsto dal piano finanziario, determineranno una revoca dell’intero contributo concesso per l’intervento medesimo] [10].
7. Le variazioni ai singoli interventi non possono determinare in alcun caso l’aumento del contributo complessivamente concesso.
8. Non sono ammissibili variazioni ai singoli interventi ammessi a finanziamento, non imputabili a causa di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che:
a) modifichino sostanzialmente obiettivi o finalità e che implichino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi ovvero del PISUS;
b) comportino una riduzione del punteggio dell’intervento tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo intervento non finanziata per carenza di risorse.
Art. 24. Sostituzione dei beneficiari e dei partner portatori di interessi
1. Sono ammissibili variazioni nei limiti stabiliti dall’articolo 23, comma 8 e previa autorizzazione dell’OI, dei beneficiari e dei partner portatori di interessi limitatamente alla possibilità di consentirne l’uscita e la relativa sostituzione con uno dei partner già inseriti nell’Intesa partenariale di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 3.
2. L’Intesa partenariale dovrà prevedere e disciplinare le condizioni per la sostituzione del partner (beneficiari e/o portatori di interessi), garantendo nel contempo il buon andamento del PISUS e dei singoli interventi o lotti funzionali oggetto di modifica.
3. Il partner uscente dovrà dare tempestiva e motivata comunicazione al Comune OI.
4. Il Comune OI deve dare tempestiva comunicazione alla SRA dell’avvio del processo di sostituzione del partner, riscontrando la stessa circa l’esito della sostituzione.
5. Qualora al soggetto beneficiario uscente e non sostituibile sia stata concessa quota parte dei finanziamenti, la stessa dovrà essere restituita alla SRA, per il tramite dell’OI, mediante revoca del contributo ai sensi degli articoli 49 e segg. della
6. Il soggetto beneficiario che, a causa dell’uscita dal partenariato di un partner portatore di interessi non sostituibile, non possa procedere alla realizzazione di un intervento, e sia quindi tenuto a restituire quanto già eventualmente corrisposto dall’OI, potrà rivalersi sul soggetto uscente.
7. In ogni caso il partner portatore di interessi, qualora non rientri tra le tipologie di soggetti di cui all’articolo 9, non potrà assumere la qualifica di soggetto beneficiario.
CAPO V – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Art. 25. Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione a contributo di cui all’articolo 26, completa di tutta la documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla SRA – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo economico locale e terziario, via Trento 2, 34132 – Trieste.
2. La domanda deve pervenire alla SRA, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 1° dicembre 2011 (fa fede il protocollo in entrata della SRA); a tal fine trova applicazione quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 12, ogni Comune può presentare un’unica domanda di contributo in qualità di soggetto beneficiario, relativa ad una sola proposta di PISUS, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate dalla medesima Amministrazione comunale successive alla prima [12].
4. La domanda è redatta utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità della stessa, il modello che sarà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi” ed è corredata della documentazione di cui all’articolo 26.
5. Tutta la documentazione di cui all’articolo 26 deve essere presentata sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. In caso di difformità fra le due versioni prevarrà la versione cartacea.
Il proponente che, in corso d’istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.
La domanda, con i relativi allegati deve essere inserita, a pena di esclusione, in una busta sigillata recante la dicitura “POR FESR 2007-2013. Attività 4.1.a – Domanda di partecipazione al bando “Sostegno alla realizzazione di PISUS”.
Art. 26. Modulistica e documentazione di domanda
1. La documentazione di domanda che il Comune responsabile ovvero il Comune capofila è tenuto a presentare per la candidatura a finanziamento del proprio PISUS è la seguente:
a) domanda di ammissione a contributo, redatta secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o altro soggetto legittimato a tal fine. Qualora si tratti di PISUS presentato in forma congiunta da più Amministrazioni comunali, la domanda di ammissione a contributo è sottoscritta dal legale rappresentante ovvero altro soggetto legittimato a tal fine del Comune capofila.
b) copia conforme all’originale dell’Intesa partenariale di cui all’articolo 4, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al PISUS;
c) relazione sul Sistema di Gestione e Controllo che sarà adottato dal Comune responsabile ovvero dal Comune capofila per l’attività di gestione e controllo da svolgere in qualità di OI, (redatta sul modello che verrà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi”) dalla quale si evinca il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’allegato “A” alla DGR 1009 di data 7 maggio 2009;
d) proposta di PISUS debitamente compilata in ogni sua sezione secondo quanto previsto dall’articolo 6 e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato a tal fine del Comune responsabile ovvero del Comune capofila, corredata dagli allegati tecnici, a cura delle autorità competenti, previsti dai criteri di valutazione di cui al Capo III e comprovanti la fattibilità;
e) rappresentazione grafica planovolumetrica degli interventi proposti redatta con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare così come definito dalla vigente normativa, corredata dall’asseverazione in merito al superamento delle barriere architettoniche;
f) relazione tecnico-illustrativa di definizione delle caratteristiche qualitative e funzionali degli interventi proposti, corredata da documentazione di natura fotografica;
g) relazione tecnica, riportante lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indicazione dei requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento, l’inserimento urbanistico e vincoli;h) studio di prefattibilità ambientale, in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che salvaguardino e/o migliorino la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale;
i) documentazione tecnica specifica dimostrativa dell’impatto delle iniziative di risparmio energetico e relative ad iniziative di trasporti puliti previste nel PISUS;
j) piano particellare delle aree utilizzate, degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i beni pubblici, costituito da:
1) estratto di mappa catastale aggiornata dell’area interessata dall’intervento rilasciata dall’Agenzia del Territorio;
2) visura catastale/tavolare per ciascuna particella interessata dalle opere da realizzare;
3) elenco delle ditte che in catasto (o al libro fondiario per le aree soggette al regime tavolare) risultano proprietarie degli immobili con indicazione di tutti i dati catastali;
k) dichiarazione resa dal soggetto deputato ovvero, laddove presente, copia conforme all’originale in ordine al titolo giuridico relativo alla proprietà o alla disponibilità degli immobili interessati dagli interventi che compongono il PISUS al momento della presentazione della domanda, corredata da eventuale assenso all’esecuzione dell’opera qualora necessario;
l) qualora gli interventi prevedano la realizzazione di opere pubbliche, produzione di progetto preliminare delle stesse in coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistica e, ove esistenti, di programmazione territoriale;
m) estratto del Programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale, di cui all’articolo 128 del
n) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del
o) dichiarazione delle entrate nette ex articolo 55 del
p) calcolo del Valore Attuale Netto (V.A.N.) ex articolo 55 del
q) copia di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale o altro soggetto del Comune responsabile ovvero del Comune capofila legittimato a sottoscrivere la domanda;
r) copia conforme all’originale dell’atto con il quale l’organo competente del Comune responsabile ovvero del Comune capofila indicano la quota di cofinanziamento a proprio carico relativa alla durata di ciascun intervento e la relativa fonte di copertura, nonché l’impegno a garantirla [13];
s) copia conforme all’originale della documentazione relativa alle procedure di evidenza pubblica eventualmente già esperite in relazione agli interventi che compongono il PISUS, unitamente alla checklist di autocontrollo appalti di cui all’Allegato E) al presente bando;
t) descrizione dello stato di avanzamento degli interventi eventualmente già in corso di realizzazione, ai sensi dell’articolo 7, con indicazione puntuale della spesa già sostenuta.
Copia della documentazione di spesa regolarmente quietanzata e relativa alle eventuali spese già sostenute sarà presentata, su richiesta dell’OI, successivamente all’adozione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 34;
u) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del
v) ai sensi del comma 9 dell’articolo 4, elenco delle imprese potenzialmente interessate alle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI, e loro consorzi; appartenenti ai settori dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura, del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese;
w) impegno a rendere note alla SRA le risultanze delle consultazioni effettuate in caso di finanziamento del PISUS nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della
2. Con decreto del Direttore centrale alle attività produttive, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente bando, è adottata la modulistica di seguito elencata per la sua attuazione che verrà resa disponibile entro detto termine sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi e rispetto alla quale verrà tenuto conto, ove necessario, delle modifiche e delle integrazioni formulate su indicazione dell’Autorità di Gestione per le parti di competenza di quest’ultima:
a) modello di Intesa partenariale;
b) modello di domanda e modulistica di corredo;
c) formulario di compilazione del PISUS;
d) linee guida per la compilazione della modulistica di domanda;
e) relazione sul sistema di gestione e controllo e relazione dei requisiti tecnicoorganizzativi del Comune responsabile ovvero del Comune capofila nella sua qualità di OI relativamente alle funzioni delegate;
f) schema di convenzione tra la SRA e l’OI;
g) modello per la dichiarazione delle entrate nette;
h) modello per il calcolo del Valore Attuale Netto (V.A.N.).
3. La modulistica per la presentazione delle domande di finanziamento di cui al presente bando non deve essere modificata nei suoi contenuti minimi.
Art. 27. Comunicazione di avvio del procedimento e trattamento dei dati personali
1. L’avvio del procedimento di cui agli articoli 13 e 14 della
2. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
3. I dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di contributo e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
4. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 3 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai contributi.
5. Ai sensi dell'articolo 6 del
6. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
7. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale alle attività produttive; responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio sviluppo economico locale e terziario , mentre, per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l’Insiel S.p.A. con sede in via San Francesco n. 43 – 34133 Trieste.
CAPO VI – ISTRUTTORIA E GRADUATORIA DELLE DOMANDE
Art. 28. Istruttoria amministrativa delle domande
1. Ai sensi dell’articolo 11 della
2. La relazione relativa alla descrizione del sistema di gestione e controllo del Comune che dovrà agire nella sua qualità di OI, dovrà essere redatta secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi”.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell’istruttoria ne dà comunicazione all’interessato assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d’ufficio.
4. La SRA, anche in ragione del supporto fornitole da parte del Comitato interdirezionale, si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie per le valutazioni [14].
5. L’Amministrazione regionale si riserva di non dar seguito al presente procedimento per motivi di sopravvenuta ragione di interesse pubblico.
Art. 29. Commissione giudicatrice
1. La valutazione di ammissibilità dei PISUS e la proposta di graduatoria degli stessi sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, costituita entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, con decreto del Direttore centrale alle attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. In fase istruttoria, la Commissione giudicatrice ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione esclusivamente a chiarimento dei PISUS presentati.
Art. 30. Ammissione a finanziamento
1. La SRA procede all’ammissione a finanziamento dei PISUS presentati mediante procedimento valutativo a bando ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della
1 bis. Con Deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli esiti dell’istruttoria condotta ai sensi del capo VI del bando, vengono individuati i potenziali Organismi Intermedi di cui all’articolo 3, comma 1 lettera g) del bando e viene data autorizzazione al Direttore centrale alle attività produttive a impegnare sul fondo POR FESR 2007-2013 le risorse messe a bando [15].
2. L’istruttoria si conclude entro 150 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e viene approvata con decreto del Direttore centrale alle attività produttive contenente, in particolare:
a) l’’individuazione dei Comuni OI;
b) la graduatoria dei PISUS ammissibili a finanziamento, secondo l’ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria, con l’indicazione dei relativi punteggi, delle spese ammissibili e il totale dell’importo complessivamente assegnato per ciascun intervento o lotto;
c) nell’ambito dei PISUS ammissibili a finanziamento verrà inoltre indicato l’elenco dei singoli interventi non ammissibili a finanziamento con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità
d) l’elenco dei PISUS non ammissibili a finanziamento con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
3. I termini di cui al comma 2 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati in fase istruttoria per le integrazioni della documentazione e sono prorogati di altri 60 giorni nel caso in cui il numero di domande presentate superi le 20 unità.
4. L’importo complessivamente assegnato al PISUS è risultante dalla sommatoria degli importi ammessi a finanziamento per i singoli interventi, o lotti ammissibili a finanziamento. Tale graduatoria costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013 nei confronti degli OI individuati per l’attuazione dei PISUS, qualora sottoscrivano la convenzione con la SRA entro i termini di cui all’articolo 31.
5. I PISUS ed i relativi interventi ammissibili sono finanziati secondo l’ordine della graduatoria nei limiti delle risorse messe a bando, tenuto conto dei valori minimo e massimo del contributo concedibile.
6 Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare interamente un PISUS e sia disposta la concessione parziale di parte degli interventi che lo compongono, con riserva di integrazione del finanziamento con eventuali risorse sopravvenute, il contributo dovrà comunque essere in grado di coprire interamente i costi di una fase o lotto.
7. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it.
8. In caso di rinuncia al contributo da parte di uno dei beneficiari, i fondi disponibili verranno assegnati al progetto immediatamente successivo in graduatoria sino all’esaurimento delle risorse.
9. La SRA comunica con raccomandata con avviso di ricevimento al Comune responsabile o al Comune capofila proponente il PISUS, l’assegnazione del contributo, inviando contestualmente la convezione il cui modello verrà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi” ai fini dell’assunzione della qualifica di OI.
10. Preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione la relazione sul Sistema di Gestione e Controllo dell’OI viene approvata dall’ADG, previa richiesta di eventuali integrazioni. La mancata approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Comune responsabile ovvero del Comune capofila entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 9 comporta la decadenza dello stesso dall’ammissibilità a finanziamento del proprio PISUS utilmente collocato in graduatoria [16].
CAPO VII – RAPPORTI DI CONVENZIONE CON L’ORGANISMO
INTERMEDIO E MONITORAGGIO
Art. 31. Convenzione tra SRA e OI
1. La convenzione tra SRA e OI, redatta secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi”definisce, in particolare, le funzioni delegate, gli obblighi dell’Organismo intermedio, le verifiche, i controlli e le modalità di erogazione dei trasferimenti nei confronti dell’OI.
2. Entro il termine di 30 giorni dall’approvazione di cui al comma 10 dell’articolo 30, il Comune responsabile o il Comune capofila conferma le date di avvio e conclusione del PISUS, l’accettazione del contributo e della qualifica di OI ed effettua la stipula del convenzione di cui al comma 1.
Art. 32. Obblighi dell’OI e controlli della SRA nei confronti dell’OI
1. Ai sensi dell’articolo 17 del DPReg. n. 0238/Pres./2008 e s.m.i.:
a) gli OI sono direttamente responsabili dell’attuazione e gestione della parte di Programma loro affidata secondo quando stabilito dalle rispettive convenzioni che disciplinano anche gli obblighi in capo agli stessi;
b) la SRA mantiene la responsabilità finanziaria relativamente alle attività delegate all’OI e, a tal fine, svolge attività di verifica e controllo nei termini previsti dalla convenzione di cui all’articolo 31.
CAPO VIII – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
Art. 33. Modalità di erogazione dalla SRA a favore dell’OI
1. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la liquidazione del 35% della dotazione finanziaria impegnata in favore dell'OI a titolo di anticipazione ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del DPReg. n. 0238/Pres./2008 e s.m.i., previo accertamento dell’avvio del PISUS come previsto all’articolo 20, comma 1.
2. Successivamente, sulla base degli stati di avanzamento del PISUS di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta in favore degli OI la liquidazione a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari e ritenute certificabili a seguito dell’espletamento delle verifiche e controlli previsti nella convenzione di cui all’articolo 31.
3. Il saldo sarà erogato solo a seguito della positiva valutazione da parte della SRA della relazione di conclusione del PISUS, da effettuarsi entro 3 mesi dalla presentazione della stessa da parte dell’OI, ai sensi dell’articolo 20, comma 3. La SRA potrà richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l’integrazione della documentazione, la SRA procede sulla base della documentazione agli atti.
Art. 34. Modalità di erogazione dall’OI ai beneficiari
1. Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione degli interventi ammessi a finanziamento di cui all’articolo 30, comma 9, il Comune OI adotta ed invia gli atti di concessione a favore dei singoli soggetti beneficiari e ne dà tempestiva comunicazione alla SRA. Per ogni intervento è redatto un atto di concessione che deve contenere, in particolare:
a) l’indicazione del beneficiario;
b) l’indicazione dell’intervento;
c) l’importo del contributo concesso;
d) le condizioni per l’erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla documentazione che i beneficiari devono produrre ed ai termini di pagamento;
e) le date di avvio e di conclusione previste per l’intervento, nonché il termine di rendicontazione.
2. L'OI predispone gli atti di liquidazione in favore dei beneficiari per ogni intervento ammissibile e finanziabile secondo le modalità indicate ai successivi commi 3 e 4.
3. Per i beneficiari pubblici il contributo è erogato con le seguenti modalità:
a) erogazione in via anticipata, entro il limite massimo fissato nell’atto di concessione predisposto dall’OI nei confronti dei soggetti beneficiari e, comunque, entro il limite massimo del 70% del contributo concesso, su spese documentate e non ancora quietanzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) accertamento da parte dell’OI dell’effettivo avvio dell’intervento;
2) invio da parte del beneficiario di copia dei documenti di spesa non quietanzati e di altri eventuali documenti attestanti gli stati avanzamento lavori indicati nell’atto di concessione, anche relativamente a spese per la progettazione di lavori;
3) svolgimento da parte dell’OI dei controlli ai fini dell’accertamento della regolarità della spesa;
b) erogazione dei rimborsi, nei limiti previsti dall’atto di concessione,a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute e su presentazione all’OI della relativa documentazione giustificativa di spesa;
c) erogazione del saldo del contributo a fronte della presentazione della rendicontazione finale di spesa del singolo intervento.
4. Per i beneficiari privati il contributo è erogato con le seguenti modalità:
a) erogazione in via anticipata sino al 60% del contributo concesso indifferentemente dal termine della conclusione dell’intervento dichiarato dal beneficiario;
b) erogazione in via anticipata sino al 70% del contributo concesso a fronte dell’assunzione dell’impegno da parte del beneficiario finale di concludere e rendicontare all’OI l’intervento ammesso a finanziamento entro 20 mesi dalla data di concessione del contributo;
c) erogazione in via anticipata sino all’80% del contributo concesso a fronte dell’assunzione dell’impegno da parte del beneficiario finale di concludere e rendicontare all’OI l’intervento ammesso a finanziamento entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo;
d) erogazione del saldo del contributo, a fronte della presentazione della rendicontazione finale di spesa del singolo intervento.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4, lettere b) e c), incluse le eventuali proroghe concesse, comporta inderogabilmente una riduzione del contributo concesso in misura pari al 10 % del contributo medesimo.
6. L’erogazione in via anticipata del contributo prevista al comma 4, lettere a), b) e c), in ogni caso, potrà essere disposta previo accertamento dell’effettivo inizio dell’intervento e previa presentazione all’OI da parte del beneficiario finale di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da anticipare, maggiorata degli eventuali interessi calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 39 della
7. Il contributo è rideterminato proporzionalmente dall’OI qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale o di rideterminazione di cui all’articolo 43.
8. In sede di liquidazione, il Comune OI, nei casi di variazione previsti dall’articolo 23, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo.
Art. 35. Presentazione della rendicontazione a saldo da parte dei singoli beneficiari all’OI
1. Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione finale di spesa al Comune OI entro i 3 mesi successivi alla data di conclusione dell’ultimo intervento di propria competenza, fissata nell’atto di concessione redatto dall’OI ai favore dei singoli beneficiari, di cui all’articolo 34, comma 1, considerate anche le eventuali proroghe ai sensi dell’articolo 41.
2. Il Comune OI si riserva, d’intesa con la SRA e l’ADG, in casi eccezionali e per eventuali esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.
3. Per la rendicontazione finale di spesa i beneficiari presentano:
a) la relazione illustrativa dell’attività svolta e dei risultati raggiunti per ogni intervento di competenza;
b) l’evidenza delle spese sostenute per ogni intervento di competenza, sia in forma riepilogativa che dettagliata, supportata da idonea documentazione di spesa in originale, qualora non già presentata. In particolare, per le spese di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) punto 2, dovrà essere presentato un diario riepilogativo delle presenza del personale appositamente distaccato in via esclusiva ;
c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 39;
d) le dichiarazioni attestanti la consistenza, congruità e regolarità dei beni e servizi acquisiti e dei costi del personale, in relazione all’attività prestata nel progetto, documentata sinteticamente e quantificata in apposita documentazione descrittiva dell’attività svolta;
e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo e l’ulteriore documentazione prevista in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
4. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti al beneficiario, debitamente annullati dall’OI, a conclusione del procedimento.
5. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti.
6. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell’effettivo sostenimento della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore stesso.
7. Il beneficiario prova l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale attestante l’esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:
a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).
8. Entro il termine del 31 dicembre 2014, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, pena l’inammissibilità delle stesse.
CAPO IX – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE
Art. 36. Obblighi dei beneficiari
1. Ai sensi della normativa disciplinante il POR FESR , i beneficiari sono tenuti a:
a) mantenere la stabilità degli interventi di cui all’articolo 57 del
b) inviare al Comune OI, nel caso di interventi relativi all’iniziativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dalle PMI ai sensi dell’articolo 47 del
c) mantenere, con riferimento al Comune responsabile ovvero al Comune capofila nella sua qualità di beneficiario, nonché ai beneficiari degli interventi, i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 39 per tutta la durata del PISUS e per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto;
d) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al PISUS e ai singoli interventi, che si sostanzia nell’organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all’iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti dovranno essere conservati fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli di tutte le autorità competenti, in originale o in copia conforme all’originale;
e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
f) comunicare le informazioni necessarie all’implementazione del sistema di monitoraggio, compreso il codice CUP dell’intervento, nelle modalità indicate dall’OI, d’intesa con la SRA;
g) comunicare l’inserimento dell’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche entro la data di accettazione del contributo;
h) inviare, su richiesta dell’OI, per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell’intervento
i) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel P.O.R. FESR “Obiettivo competitività e occupazione” 2007-2013, nei regolamenti comunitari inerenti ai Fondi strutturali, in particolare nel
j) rispettare le politiche comunitarie trasversali, in particolare quelle relative alla tutela ambientale e alle pari opportunità;
k) per i beneficiari privati, rispettare la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato tra cui, in particolare, il
l) rispettare la tempistica per l’avvio, realizzazione, conclusione e rendicontazione degli interventi prevista nel bando e nel decreto di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe;
m) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese dell’operazione e del divieto di pluricontribuzione di cui al
n) comunicare le operazioni generatrici di entrate nei casi previsti dall’articolo 38;
o) nel caso di beneficiari pubblici adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
p) nel caso di beneficiari pubblici, osservanza dell’obbligo di mantenere la quota di cofinanziamento di cui all’articolo 11 comma 2, per tutta la durata dell’intervento;
q) comunicare eventuali variazioni ai sensi dell’articolo 23;
r) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
s) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal bando e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all’articolo 2.
Art. 37. Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Le aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria vigente. A tal fine, i beneficiari fanno riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall’ADG nel paragrafo 11.4 del Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma, reperibile sul sito web istituzionale all’indirizzo www.regione.fvg.it alla sezione “POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione”.
2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, della
3. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della
4. Eventuali contratti aggiuntivi, complementari al primo contratto concluso, sono ammissibili solo se sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera, esclusivamente a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili, come indicato nel Manuale delle procedure richiamato al comma 1.
Art. 38. Interventi generatori di entrate
1. Nel caso di interventi dei beneficiari pubblici il cui costo superi 1.000.000,00 di euro e che prevedano la realizzazione di infrastrutture, il beneficiario è obbligato a comunicare all’Amministrazione regionale se il previsto utilizzo delle infrastrutture stesse sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione compilando l’apposito modello che sarà reso disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi”.
2. Le entrate generate dall’intervento di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall’articolo 55 del
3. Nel caso sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo.
Art. 39. Stabilità degli interventi
1. Ai sensi dell’articolo 57 del
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva.
2. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di stabilità degli interventi di cui ai commi 1 e 4, il beneficiario è tenuto a presentare all’OI una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione finale e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.
3. In caso di inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, l’OI procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
4. I beneficiari sono soggetti ad un vincolo di destinazione sia soggettivo che oggettivo:
a. il vincolo soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della piena proprietà o disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al comma 1;
b. il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell’obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo per le finalità progettuali e del bando.
5. Costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare, la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all’uso possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l’investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l’avvenuta sostituzione al Comune OI. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.
6. L’inosservanza dell’obbligo di stabilità degli interventi, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui agli articoli 49 e segg. della
Art. 40. Operazioni straordinarie per le PMI
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari dell’iniziativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d’impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell’obbligo di stabilità degli interventi cui all’articolo 39, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l’impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Al fine dell’apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall’articolo 39, l’impresa interessata presenta entro 6 mesi dalla registrazione dell’atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:
a) una dichiarazione dell’impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l’operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;
b) una dichiarazione dell’impresa subentrante in esito all’operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell’eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l’iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
c) copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria.
3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l’impegno alla prosecuzione dell’attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalla SRA sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi”.
4. Nel caso in cui l’istanza pervenga prima dell’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la OI avvia nuovamente l’iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, la OI espleta le necessarie valutazioni in ordine all’eventuale conferma delle agevolazioni concesse [17].
5. Qualora l’operazione straordinaria intervenga prima della concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d’impresa, in fase di concessione si procede alla rideterminazione del contributo spettante; tale rideterminazione può essere in aumento solo qualora non sia stata ancora approvata la graduatoria. Successivamente alla concessione, si applica l’articolo 39.
Art. 41. Proroghe del PISUS e degli interventi
1. Le richieste di proroghe dei termini di avvio o di conclusione del PISUS o del singolo intervento vengono valutate singolarmente e vengono concesse in casi eccezionali, ciascuna una sola volta, nel limite massimo di 120 giorni e sono disciplinate come disposto dal presente articolo, in osservanza alle procedure del POR FESR 2007-2013.
2. L’eventuale richiesta di proroga del termine di avvio o di conclusione dell’intervento è presentata prima delle rispettive scadenze previste e può essere autorizzata dall’OI, sentite la SRA e l’ADG, tenuto conto dell’avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un’efficace ed efficiente realizzazione del POR FESR 2007-2013.
3. In caso di presentazione dell’istanza oltre il termine di conclusione del PISUS o del singolo intervento, oppure in caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, purché il PISUS o l’intervento venga portato a compimento successivamente alle scadenze originariamente previste e ciò sia dimostrato da idonea documentazione e quietanze di pagamento.
4. In ogni caso la conclusione del PISUS deve avvenire secondo i termini di cui all’articolo 20, comma 2 e la conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2014.
5. Nel caso del mancato rispetto del termine massimo di rendicontazione, l’OI, sentita la SRA, può procedere alla revoca del contributo concesso.
Art. 42. Controlli e verifiche tecniche
1. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico dei soggetti beneficiari, l’OI, la SRA e le altre Autorità del Programma possono disporre controlli e verifiche di cui alla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 31, ai fini del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché in adempimento al protocollo di intesa intercorso tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comando regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza del 10 dicembre 2009.
2. Nel corso dell’intero procedimento la SRA può avvalersi del supporto qualificato e specialistico del Comitato interdirezionale in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
Art. 43. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
1. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
a) non siano stati rispettati l’obbligo di stabilità degli interventi di cui all’articolo 39;
b) si rilevi, anche previa acquisizione del parere del Comitato interdirezionale, che l’intervento realizzato si discosti significativamente dall’intervento ammesso in origine a contributo così come previsto dal comma 2 dell’articolo 5 e dal comma 8 dell’articolo 23 [18];
c) non siano mantenuti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 39.
2. L’OI, sentita la SRA, può procedere alla revoca del contributo concesso in caso di mancata presentazione della rendicontazione finale entro il termine di cui all’articolo 34, comma 1.
3. Il verificarsi delle seguenti condizioni comporta la riduzione del contributo concesso nelle misure di seguito riportate:
a) nei casi previsti dall’articolo 34, comma 5, per l’erogazione in via anticipata del contributo a beneficiari privati;
b) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate ed approvate al progetto iniziale;
c) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’intervento;
d) nel caso di modifica della destinazione d’uso dell’area in cui insiste l’intervento rispetto a quanto originariamente previsto non sottoposta all’approvazione del Comune OI di concerto con la SRA.
4. Il mancato rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari previsti dall’articolo 36, comma 1, lettere f) ed i), comporta la sospensione dell’erogazione del contributo, laddove non ancora erogato, sino all’adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine perentorio fissato dall’OI, il provvedimento di concessione viene revocato.
5. L’OI comunica tempestivamente ai soggetti interessati l’annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e segg. della
6. Le risorse finanziarie derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni, non soggette a procedure di recupero in corso, rientrano nella disponibilità del Fondo POR FESR per la stessa attività. Nel caso dell’iniziativa di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 5, le risorse finanziarie derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni, non soggette a procedure di recupero in corso, rimangono nella disponibilità dell’OI ai soli fini dello scorrimento della graduatoria e fino ad avvenuto esaurimento della stessa; diversamente rientrano nella disponibilità del Fondo POR FESR per la stessa attività.
7. Non è ammissibile la variazione dell’intervento che comporti il trasferimento di un lotto funzionale o dell’intervento stesso in una località non ricompresa nelle Aree urbane di cui all’Allegato A) al presente bando ovvero nel territorio dei Comuni contigui, pena la revoca del contributo concesso.
CAPO X – NORME FINALI
Art. 44. Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate dalla normativa di cui all’articolo 2 del presente bando, nonché alla
Art. 45. Rinvio dinamico
1. Ai sensi dell’articolo 38 bis della
Art. 46. Informazioni e Struttura di attuazione
1. Ai sensi dell’articolo 14 della
a) Struttura attuatrice:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo economico locale e terziario
via Trento 2 – 34132 Trieste
tel. 040/3772405 - fax 040 3772446 - e-mail: s. econ.terziario@regione.fvg.it
b) Responsabile del procedimento:
dott.ssa Sabrina Miotto, Direttore pro tempore del Servizio sviluppo economico locale e terziario
via Trento 2 – 34132 Trieste
tel. 040/3772405 - fax 040 3772446 - e-mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito internet istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), sezioni “economia e imprese” – voce “servizi” e “POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione”.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del bando e dei relativi allegati sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it alla sezione “economia e imprese” – voce “servizi”, previa sua approvazione con decreto del Direttore centrale alle attività produttive, la modulistica di cui all’articolo 26, comma 2.
4. La SRA non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[3] Alinea così modificato dall'art. 2 della
[4] Punto modificato dall'art. 2 della
[5] Numero così sostituito dall'art. 2 della
[6] Comma così modificato dall'art. 2 della
[7] Comma così rettificato dalla
[8] Comma così modificato dall'art. 2 della
[9] Comma così modificato dall'art. 2 della
[10] Comma abrogato dall'art. 2 della
[11] Comma così modificato dall'art. 3 della
[12] Comma così modificato dall'art. 3 della
[13] Lettera così rettificata dalla
[14] Comma così modificato dall'art. 4 della
[15] Comma inserito dalla
[16] Comma così rettificato dalla
[17] Comma così modificato dall'art. 5 della
[18] Lettera così modificata dall'art. 6 della
[19] Per una rettifica all'allegato C, vedi la