§ 3.1.165 - L.R. 22 aprile 2002, n. 11.
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:22/04/2002
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Registro volontario regionale).
Art. 3.  (Commissioni tecnico-scientifiche).
Art. 4.  (Rete di conservazione e sicurezza).
Art. 5.  (Banca del germoplasma).
Art. 6.  (Tutela della biodiversità forestale).
Art. 7.  (Programmi d’intervento).
Art. 8.  (Norme finanziarie).


§ 3.1.165 - L.R. 22 aprile 2002, n. 11.

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.

(B.U. 26 aprile 2002, n. 17 - S.S. n. 7).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce e promuove, nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

     2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integratesi nell’agroecosistema del Friuli Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

     3. Possono, altresì, essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre Regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

 

     Art. 2. (Registro volontario regionale).

     1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all’articolo 1.

     2 bis. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui al comma 1 l'ERSA può avvalersi delle competenze di specialisti di volta in volta individuati in relazione alla tipologia di specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni [1].

     2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA).

     3. L’iscrizione nel registro volontario regionale è gratuita ed eseguita a cura dell’ERSA. L’iscrizione avviene su iniziativa dell’ERSA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonché di singoli cittadini. Alla domanda d’iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica. Il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall’ERSA quando non sussistano più i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1 [2].

     4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Regolamento per la tenuta del registro volontario regionale e per l’iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all’articolo 1. Il Regolamento prevede:

     a) l’organizzazione del registro secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

     b) che le accessioni di cui all’articolo 1, comma 1 (specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni), per essere iscritte nel registro volontario regionale, devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità.

 

     Art. 3. (Commissioni tecnico-scientifiche). [3]

     1. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.

     2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, nominati dalla Giunta regionale [4].

     3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e  forestali o suo delegato che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale, nominati dalla Giunta regionale [5].

     4. Le Commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni. Ai componenti le Commissioni è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 80 e il rimborso delle spese di viaggio e del- le eventuali indennità di missione, come previsto dalla vigente normativa regionale.

     5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte dall’ERSA, attraverso un proprio funzionario appositamente designato.

 

     Art. 4. (Rete di conservazione e sicurezza).

     1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, iscritte nel registro volontario regionale di cui all’articolo 2, si attuano mediante la costruzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, coordinata dall’ERSA, cui possono aderire enti pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati [6].

     2. La rete si occupa della conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all’articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e il miglioramento.

     3. Relativamente alle risorse genetiche di cui all’articolo 1 minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti, stabiliti per ogni singola entità al momento dell’iscrizione nel registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda [7].

 

     Art. 5. (Banca del germoplasma).

     1. Al fine di garantire la conservazione ex situ delle accessioni di cui all’articolo 1, comma 1, per breve, medio e lungo periodo, viene istituita la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l’Università degli studi di Udine.

     2. Le attività di conservazione e gestione ex situ del germoplasma presso la BaGAV devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.

 

     Art. 6. (Tutela della biodiversità forestale). [8]

     [1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dalla Direzione regionale delle foreste.

     2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l’elenco.

     3. La Direzione regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, a imprenditori singoli o associati o a vivaisti, affinché ne curino l’accrescimento.

     4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.

     5. La Regione promuove, attraverso la Direzione regionale delle foreste, la costituzione di arborei per la produzione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati.]

 

     Art. 7. (Programmi d’intervento).

     1. La Regione, mediante appositi programmi d’intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale; determina, altresì, i criteri d’accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

     2. Con i programmi d’intervento di cui al comma 1 la Regione:

     a) favorisce le iniziative, pubbliche e private, che tendono a conservare la biodiversità autoctona e a diffondere la conoscenza e le innovazioni per l’uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;

     b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

     c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;

     d) promuove e sostiene la divulgazione, la formazione e l’informazione relative alla conoscenza della biodiversità agricola e forestale;

     e) diffonde l’uso e la valorizzazione dei prodotti derivanti dalle razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.

     3. I programmi d’intervento sono attuati dall’ERSA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della Direzione centrale competente in materia di agricoltura [9].

 

     Art. 8. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 5.164,57 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.2.06.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - spese correnti - con la denominazione «Contributi all’Università degli studi di Udine per l’istituzione e gestione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)» e con lo stanziamento di euro 51.645,69 per l’anno 2002.

     3. [Per le finalità previste dall’articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 46.481,12 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 4.5.23.2.1121 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - rubrica n. 23 - spese di investimento - con la denominazione «Tutela della biodiversità forestale», con riferimento al capitolo 3152 (2.1.210.3.10.11) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 23 - Servizio per la gestione delle foreste regionali - con la denominazione «Spese per la costituzione e la gestione degli arborei per la promozione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati » e con lo stanziamento di euro 46.481,12 per l’anno 2002] [10].

     4. Per le finalità previste dall’articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di euro 154.937,07 per l’anno 2002, di cui euro 51.645,69 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e di euro 103.291,38 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali, a carico dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6805 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - con la denominazione «Contributi all’ERSA per l’attuazione dei programmi d’intervento riguardanti la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale» e con lo stanziamento di euro 154.937,07 per l’anno 2002.

     5. All’onere complessivo di euro 258.228,45 per l’anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).


[1] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[4] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[5] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[6] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[7] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[8] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[10] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.