§ 34.2.102 - L. 16 dicembre 2022, n. 196.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:16/12/2022
Numero:196


Sommario
Art. 1. 


§ 34.2.102 - L. 16 dicembre 2022, n. 196.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonchè di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

(G.U. 27 dicembre 2022, n. 301)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonchè di Commissioni presso l'AIFA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

     b) all'articolo 9, comma 15, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 NOVEMBRE 2022, N. 169

 

     All'articolo 1:

     al comma 3, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1 bis. (Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali). - 1. All'articolo 538-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: ", i servizi di assicurazione, di trasporto e di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonchè l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";

     b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche".

     Art. 1 ter. (Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare). - 1. Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 è aggiunto il seguente:

     "Art. 544 bis. (Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare). - 1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonchè per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonchè alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

     2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile".

     Art. 1 quater. (Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza). - 1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

     2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.

     3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età";

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Il Comandante Generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

     4. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso può essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

     5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo», le parole: «con le medesime procedure di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «con le procedure di cui al medesimo articolo 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: "Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e" sono inserite le seguenti: "l'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, nonchè presso".

     1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: "per le finalità del presente comma e"»;

     al comma 2, le parole: «dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale»;

     al comma 3, le parole: «disposizioni recate dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonchè di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.

     3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo"».

     All'articolo 3:

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonchè del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

     1-ter. A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è abrogata;

     b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

     1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "del direttore generale" sono soppresse.

     1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco».

     Al titolo, dopo le parole: «presso l'AIFA» sono aggiunte le seguenti: «e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia».