Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 06/12/1960 |
Numero: | 1621 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 43 della Convenzione [...] |
§ 94.1.294 - Legge 6 dicembre 1960, n. 1621.
Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione.
(G.U. 7 gennaio 1961, n. 5)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 43 della Convenzione medesima.
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada e Protocollo di firma.
(Omissis)