Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione |
Data: | 27/12/2018 |
Numero: | 148 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche |
Art. 4. Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali |
Art. 5. Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica |
Art. 6. Clausola di salvaguardia |
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 27.2.182 - D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148.
Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
(G.U. 17 gennaio 2019, n. 14)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Il presente decreto non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
Art. 3. Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche
1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla
2. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.
3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della
4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della
Art. 4. Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali
1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.
Art. 5. Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica
1. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità [1]:
a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3;
b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.
2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica è composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) [2].
3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.
Art. 6. Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'articolo 113 del TFUE.
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Alinea così modificato dall'art. 50 del
[2] Comma così modificato dall'art. 50 del