§ 27.2.182 - D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148.
Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:27/12/2018
Numero:148


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche
Art. 4.  Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali
Art. 5.  Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica
Art. 6.  Clausola di salvaguardia
Art. 7.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 27.2.182 - D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148.

Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

(G.U. 17 gennaio 2019, n. 14)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, e in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, punto 31, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

     Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

     Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

     Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

     Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonchè le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 1, commi da 209 a 214, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, prevedendo che le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della pubblica amministrazione, nè è possibile procedere al relativo pagamento e che la trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di interscambio;

     Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

     Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2018;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2018;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonchè alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     2. Il presente decreto non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e segnatamente quelle di «amministrazioni aggiudicatrici», «autorità governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatori», di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

 

     Art. 3. Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche

     1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE, nonchè alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

     2. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.

     3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con modalità applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.

     4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 4. Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali

     1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.

 

     Art. 5. Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica

     1. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità [1]:

     a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3;

     b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;

     c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;

     d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

     2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica è composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) [2].

     3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.

 

     Art. 6. Clausola di salvaguardia

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'articolo 113 del TFUE.

 

     Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Alinea così modificato dall'art. 50 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[2] Comma così modificato dall'art. 50 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.