Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 08/11/2022 |
Numero: | 169 |
Sommario |
Art. 1. Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF |
Art. 1 bis. (Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali). |
Art. 1 ter. (Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare). |
Art. 1 quater. (Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza). |
Art. 2. Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria |
Art. 3. Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione [...] |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 34.2.100 - D.L. 8 novembre 2022, n. 169. [1]
Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonchè di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia [2].
(G.U. 8 novembre 2022, n. 261)
Art. 1. Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [3].
Art. 1 bis. (Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali). [4]
1. All'articolo 538-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: ", i servizi di assicurazione, di trasporto e di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonchè l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";
b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche".
Art. 1 ter. (Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare). [5]
1. Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al
"Art. 544 bis. (Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare). - 1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonchè per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonchè alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della
2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile".
Art. 1 quater. (Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza). [6]
1. All'articolo 29 del
"1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".
2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.
3. All'articolo 25 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Comandante Generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".
4. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
Art. 2. Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria
1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del
1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del
1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [12].
3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonchè di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del
3-ter. All'articolo 4, comma 1, del
Art. 3. Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco [15]
1. All'articolo 38, comma 1, del
1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del
1-ter. A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, all'articolo 48, comma 4, del
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanzee due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" [17].
1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del
1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [19].
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonchè di Commissioni presso l'AIFA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 32, 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 1, del
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla richiamata
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le misure eccezionali per il sistema sanitario della regione Calabria, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonchè per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2. Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria
1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco
1. All'articolo 38, comma 1, del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 3 del
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2024, n. 114, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.