Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 05/11/1973 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. |
Art. 4. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il [...] |
§ 1.2.11 - Legge Regionale 5 novembre 1973, n. 54.
Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.
(B.U. 13 novembre 1973, n. 55).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti, per l’esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio, calcolati mensilmente [4].
2. L’importo complessivo delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, moltiplicando il numero dei consiglieri regionali per il 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, riferita al 1 gennaio 2011, addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata dalla Camera dei deputati ai suoi componenti, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato, riferita al 1 gennaio 2011 [5].
3. L'importo complessivo di cui al comma 2, ridotto del 50 per cento, è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza [6]:
a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni [7];
b) per l’80 per cento tra tutti i gruppi consiliari in ragione del numero totale dei componenti di ogni gruppo [8].
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale dl detti esercizi.
[1] Norma aggiuntiva del II comma dell'art. 2 della
[2] Norma sostitutiva dell'art. 2 della
[3] Articolo sostituito dall’art. 17 della
[4] Comma così modificato dall'art. 14 della
[5] Comma sostituito dall'art. 84
[6] Alinea così sostituito dall'art. 1 della
[7] Lettera modificata dall'art. 13 della
[8] Comma sostituito dall'art. 84