§ 1.2.11 - Legge Regionale 5 novembre 1973, n. 54.
Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:05/11/1973
Numero:54


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3. 
Art. 4.      Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il [...]


§ 1.2.11 - Legge Regionale 5 novembre 1973, n. 54.

Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.

(B.U. 13 novembre 1973, n. 55).

 

     Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. [3]

     1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti, per l’esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio, calcolati mensilmente [4].

     2. L’importo complessivo delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, moltiplicando il numero dei consiglieri regionali per il 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, riferita al 1 gennaio 2011, addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata dalla Camera dei deputati ai suoi componenti, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato, riferita al 1 gennaio 2011 [5].

     3. L'importo complessivo di cui al comma 2, ridotto del 50 per cento, è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza [6]:

     a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni [7];

     b) per l’80 per cento tra tutti i gruppi consiliari in ragione del numero totale dei componenti di ogni gruppo [8].

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 4.

     Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale dl detti esercizi.


[1] Norma aggiuntiva del II comma dell'art. 2 della L.R. 9 settembre 1964, n. 2.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 2 della L.R. 5 giugno 1967, n. 8 a decorrere dal 7 luglio 1973, data di inizio della terza legislatura regionale.

[3] Articolo sostituito dall’art. 17 della L.R. 12 agosto 2003, n. 13, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004 e abrogato dall'art. 43 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[5] Comma sostituito dall'art. 84 L.R. 18 dicembre 2007, n. 28, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[6] Alinea così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2012, n. 21.

[7] Lettera modificata dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[8] Comma sostituito dall'art. 84 L.R. 18 dicembre 2007, n. 28, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.