§ 12.1.142 - Regolamento 27 luglio 2006, n. 1198.
Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:27/07/2006
Numero:1198


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Ambito geografico
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Obiettivi
Art. 5.  Missioni
Art. 6.  Complementarità, coerenza e conformità
Art. 7.  Aiuti di Stato
Art. 8.  Partenariato
Art. 9.  Proporzionalità
Art. 10.  Gestione concorrente
Art. 11.  Parità tra uomini e donne
Art. 12.  Risorse e concentrazione
Art. 13.  Livello massimo dei trasferimenti
Art. 14.  Ripartizione finanziaria
Art. 15.  Piano strategico nazionale
Art. 16.  Dibattito strategico
Art. 17.  Elaborazione e approvazione del programma operativo
Art. 18.  Durata e revisione del programma operativo
Art. 19.  Principi orientativi per il programma operativo
Art. 20.  Contenuti del programma operativo
Art. 21.  Ambito di applicazione
Art. 22.  Contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca
Art. 23.  Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca
Art. 24.  Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca
Art. 25.  Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
Art. 26.  Piccola pesca costiera
Art. 27.  Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria
Art. 28.  Ambito dell'intervento nella produzione dell'acquacoltura
Art. 29.  Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
Art. 30.  Misure idroambientali
Art. 31.  Misure sanitarie
Art. 32.  Misure veterinarie
Art. 33.  Pesca nelle acque interne
Art. 34.  Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione
Art. 35.  Misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione
Art. 36.  Ambito dell'intervento
Art. 37.  Azioni collettive
Art. 38.  Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche
Art. 39.  Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca
Art. 40.  Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori
Art. 41.  Progetti pilota
Art. 42.  Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività
Art. 43.  Portata dell'intervento
Art. 44.  Misure ammissibili
Art. 45.  Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca
Art. 46.  Assistenza tecnica
Art. 47.  Disposizioni generali
Art. 48.  Valutazione ex ante
Art. 49.  Valutazione intermedia
Art. 50.  Valutazione ex post
Art. 51.  Informazione e pubblicità
Art. 52.  Intensità dell'aiuto pubblico
Art. 53.  Partecipazione del FEP
Art. 54.  Non cumulabilità
Art. 55.  Ammissibilità delle spese
Art. 56.  Stabilità delle operazioni
Art. 57.  Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
Art. 58.  Designazione delle autorità
Art. 59.  Funzioni dell'autorità di gestione
Art. 60.  Funzioni dell'autorità di certificazione
Art. 61.  Funzioni dell'autorità di audit
Art. 62.  Principi di sorveglianza
Art. 63.  Comitato di sorveglianza
Art. 64.  Composizione
Art. 65.  Compiti
Art. 66.  Modalità di sorveglianza
Art. 67.  Relazioni annuali e relazioni finali di attuazione
Art. 68.  Relazione annuale della Commissione
Art. 69.  Esame annuale dei programmi operativi
Art. 70.  Gestione e controllo
Art. 71.  Creazione di sistemi di gestione e di controllo
Art. 72.  Competenze della Commissione
Art. 73.  Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri
Art. 74.  Impegni di bilancio
Art. 75.  Norme comuni per i pagamenti
Art. 76.  Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi
Art. 77.  Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo
Art. 78.  Dichiarazione di spesa
Art. 79.  Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi
Art. 80.  Integralità dei pagamenti ai beneficiari
Art. 81.  Pagamento
Art. 82.  Pagamenti intermedi
Art. 83.  Ricevibilità delle domande di pagamento
Art. 84.  Procedura di pagamento
Art. 85.   Chiusura parziale
Art. 86.  Condizioni per il pagamento del saldo
Art. 87.  Disponibilità dei documenti
Art. 88.  Interruzione dei termini di pagamento
Art. 89.  Sospensione dei pagamenti
Art. 90.  Principi
Art. 91.  Deroghe al termine per il disimpegno
Art. 92.  Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi
Art. 93.  Eccezioni al disimpegno automatico
Art. 94.  Procedura
Art. 95.  Uso dell'euro
Art. 96.  Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
Art. 97.  Criteri per le rettifiche
Art. 98.  Procedura
Art. 99.  Obblighi degli Stati membri
Art. 100.  Rimborso
Art. 101.  Comitato
Art. 102.  Norme di attuazione
Art. 103.  Disposizioni transitorie
Art. 104.  Abrogazioni
Art. 105.  Riesame
Art. 106.  Entrata in vigore


§ 12.1.142 - Regolamento 27 luglio 2006, n. 1198.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

(G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) L'evoluzione della flotta da pesca comunitaria deve essere disciplinata in particolare conformemente alle decisioni che il Consiglio e la Commissione sono chiamati ad adottare in base al capitolo II del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

     (2) L'obiettivo della politica comune della pesca dovrebbe essere promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

     (3) L'ambito di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura, come pure alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nella misura in cui dette attività sono praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

     (4) L'articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell'attività, che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

     (5) La componente di sviluppo sostenibile della politica comune della pesca è stata inclusa nel 1993 nelle norme che disciplinano i Fondi strutturali e la sua attuazione dovrebbe proseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile mediante il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP»).

     (6) Poiché lo scopo principale del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo sostenibile della politica comune della pesca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri in un'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario fornendo finanziamenti pluriennali mirati alle pertinenti priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (7) La politica comune della pesca e quindi il FEP devono comprendere le priorità della Comunità in materia di sviluppo sostenibile quali definite nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

     (8) La programmazione dovrebbe garantire un coordinamento del FEP con gli altri fondi orientati allo sviluppo sostenibile e con i Fondi strutturali e gli altri fondi comunitari.

     (9) L'attività del FEP e le operazioni che esso contribuisce a finanziare dovrebbero essere compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

     (10) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare all'azione condotta dagli Stati membri o dovrebbe cercare di contribuire alla stessa. Per apportare un valore aggiunto significativo, è opportuno rafforzare il partenariato. Questo partenariato, nel pieno rispetto delle norme e delle prassi nazionali degli Stati membri, interessa le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché gli altri organismi appropriati, compresi quelli responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, le parti economiche e sociali e altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.

     (11) L'articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

     (12) L'efficacia e la trasparenza delle attività del FEP esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità. Queste responsabilità dovrebbero essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo.

     Ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo dovrebbe spettare in primo luogo agli Stati membri.

     (13) Gli articoli 2 e 3 del trattato prevedono l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.

     (14) La Commissione dovrebbe stabilire, ricorrendo a procedure obiettive e trasparenti, una ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili, in particolare per quanto concerne le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza.

     (15) Ai fini della programmazione gli stanziamenti disponibili nell'ambito del FEP dovrebbero essere indicizzati in maniera forfettaria.

     (16) Per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie, favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private, e per tenere più adeguatamente conto della redditività delle operazioni, è opportuno diversificare le modalità di intervento del FEP e differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione del FEP, sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate.

     (17) Per rafforzare il contenuto strategico della politica comune della pesca, coerentemente con le priorità comunitarie in materia di sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, gli Stati membri dovrebbero adottare, sulla scorta di un dialogo con la Commissione, un piano strategico nazionale su tutti gli aspetti rilevanti della politica comune della pesca.

     (18) Per rispondere alle necessità di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero avvenire unicamente a livello di programma operativo e di assi prioritari, sospendendo il quadro comunitario di sostegno e i complementi di programmazione.

     (19) È opportuno semplificare il sistema di programmazione.

     A tal fine le attività del FEP dovrebbero assumere la forma di un unico programma operativo per Stato membro, in conformità della sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

     (20) L'adozione, da parte del Consiglio, di piani pluriennali di ricostituzione degli stock e i piani di gestione, affiancati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca nell'ambito del FEP, costituiscono una priorità assoluta.

     (21) Anche il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o di un altro accordo dovrebbero tradursi nell'adozione di piani pluriennali di gestione dello sforzo di pesca, allo scopo di adeguare la flotta da pesca comunitaria alla nuova situazione.

     (22) È opportuno stabilire disposizioni per adeguare lo sforzo di pesca nel contesto dell'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione, come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     (23) È anche opportuno stabilire disposizioni per adeguare lo sforzo di pesca nel contesto dell'adozione dei piani nazionali di disarmo, che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     (24) È opportuno adattare la flotta da pesca comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

     (25) È opportuno stabilire disposizioni per il sostegno degli investimenti a bordo, in particolare per far fronte alla necessità di ristrutturare la flotta da pesca comunitaria sostenendo i pescatori e gli armatori per la sostituzione dei motori con motori nuovi di potenza pari o inferiore.

     (26) In aggiunta è opportuno prevedere disposizioni specifiche per rispondere alle specificità della piccola pesca costiera.

     (27) La ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie richiede l'adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.

     (28) È opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e agli armatori in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca.

     (29) Per il settore della pesca è essenziale pervenire a un equilibrio sostenibile tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento, tenendo debitamente conto dell'impatto ambientale. È opportuno, di conseguenza, adottare misure adeguate non solo per preservare la catena alimentare, ma anche per l'acquacoltura e l'industria di trasformazione.

     (30) È opportuno adottare norme dettagliate per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura, della pesca nelle acque interne e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica. A tal fine è necessario individuare un numero limitato di obiettivi prioritari di intervento e indirizzare gli aiuti strutturali all'acquacoltura, alla pesca nelle acque interne, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura verso le microimprese e le piccole e medie imprese, attribuendo priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

     (31) Il FEP dovrebbe finanziare anche misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private.

     (32) È necessario stabilire misure di accompagnamento per la politica comune della pesca, riducendone in particolare l'impatto socioeconomico mediante l'attuazione di strategie di sviluppo locale per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

     (33) Vista la diversità delle situazioni e delle zone all'interno della Comunità, la politica per lo sviluppo delle zone di pesca dovrebbe essere parte di un approccio integrato basato su un'appropriata strategia territoriale, essere adattata alla situazione locale, essere il più possibile basata sul decentramento, dare la precedenza a operatori locali, essere basata su un approccio dal basso verso l'alto, consentire operazioni di portata ridotta e garantire una partecipazione sostanziale di attori del settore privato.

     (34) Mediante l'assistenza tecnica il FEP dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi e scambi di esperienze, al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e di promuovere metodologie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente.

     (35) L'esecuzione delle azioni del FEP da parte degli Stati membri tramite la gestione condivisa dovrebbe fornire sufficienti garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla buona gestione finanziaria e al suo controllo.

     (36) L'efficacia e l'impatto delle attività del FEP dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione. A tal fine occorrerebbe precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione.

     (37) Per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile. Tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi.

     (38) È opportuno stabilire i massimali del contributo pubblico per ciascuna operazione.

     (39) È anche opportuno stabilire i massimali per il contributo del FEP in relazione alla spesa pubblica totale per asse prioritario.

     (40) Per garantire un'esecuzione efficace e regolare, è opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. Con riguardo alla gestione e al controllo, è necessario in particolare fissare le modalità con le quali gli Stati membri assicurano che i sistemi esistano e funzionino in maniera soddisfacente.

     (41) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A tal fine è opportuno designare un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit per ciascun programma operativo e definirne le rispettive competenze. Queste dovrebbero riguardare principalmente la buona gestione finanziaria, l'organizzazione della valutazione, la certificazione delle spese, l'audit e il rispetto del diritto comunitario. È opportuno prevedere riunioni periodiche tra la Commissione e le autorità nazionali a fini di sorveglianza.

     (42) È opportuno specificare che il comitato di sorveglianza è un'istanza nominata dallo Stato membro per assicurare la qualità dell'attuazione di un programma operativo.

     (43) Gli indicatori e le relazioni annuali di attuazione sono essenziali ai fini della sorveglianza e dovrebbero essere definiti con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento e la qualità dell'attuazione del programma operativo.

     (44) Fatti salvi i poteri attuali della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo campo.

     (45) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti dovrebbero essere semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento del 7 % del contributo del FEP contribuirebbe ad accelerare l'attuazione del programma operativo.

     (46) Oltre alla sospensione dei pagamenti nei casi di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrerebbero misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti, in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza nel funzionamento di questi sistemi, o alla Commissione di operare una trattenuta sui pagamenti, qualora lo Stato membro interessato non abbia messo in atto tutte le misure residue in un piano d'azione correttivo.

     (47) Al fine di garantire la buona gestione delle risorse comunitarie, è opportuno migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le loro previsioni circa l'utilizzo delle risorse comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni automatici.

     (48) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente il loro programma operativo con riguardo alle operazioni completate. A tal fine, è opportuno definire un inquadramento adeguato.

     (49) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione. Tuttavia, in taluni casi e a fini di efficacia, la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa decisione è quella più adeguata.

     (50) È opportuno precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la nuova programmazione immediatamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati membri in attesa dell'adozione del programma operativo a norma del presente regolamento,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

 

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne.

 

          Art. 2. Ambito geografico

     1. Le misure previste dal presente regolamento si applicano nell'intero territorio della Comunità.

     2. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli interventi di cui al titolo IV, capo IV, relativo allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, gli Stati membri selezionano le zone ammissibili in base ai criteri di cui all'articolo 43, paragrafi 3 e 4.

 

          Art. 3. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     a) «settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     b) «pescatore»: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale a bordo di un peschereccio in attività, quale riconosciuta dallo Stato membro;

     c) «peschereccio»: una nave ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

     d) «acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

     e) «zona di pesca»: una zona che comprende una costa marina o lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e presenta un notevole livello di occupazione nel settore della pesca;

     f) «microimpresa, piccola e media impresa»: una microimpresa, una piccola e media impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

     g) «programma operativo»: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;

     h) «programmazione»: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi prioritari del FEP;

     i) «asse prioritario»: una delle priorità in un programma operativo comprendente un gruppo di misure connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;

     j) «misura»: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un asse prioritario;

     k) «operazione»: un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza e attuato da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi dell'asse prioritario al quale si riferisce;

     l) «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dell'aiuto pubblico;

     m) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti regionali e locali e delle Comunità europee, nonché ogni spesa assimilabile. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

     n) «obiettivo di convergenza»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

     o) «obiettivo non di convergenza»: l'obiettivo riguardante gli Stati membri e le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza di cui alla lettera n);

     p) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

     q) «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.

 

CAPO II

Obiettivi e missioni

 

          Art. 4. Obiettivi

     Gli interventi a titolo del FEP sono finalizzati a:

     a) sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e sostenere l'acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;

     b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;

     c) promuovere uno sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;

     d) favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente vitali nel settore della pesca;

     e) rafforzare la tutela e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca;

     f) incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca;

     g) promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca.

 

          Art. 5. Missioni

     Gli interventi a favore del settore della pesca sono finanziati dal FEP. Le misure attuate nel quadro del presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 33 del trattato e degli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca. Esse accompagnano e integrano, ove necessario, le altre politiche e gli altri strumenti comunitari.

 

CAPO III

Principi di intervento

 

          Art. 6. Complementarità, coerenza e conformità

     1. Il FEP interviene a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

     2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del FEP sia coerente con le politiche, le priorità e le attività comunitarie e complementare ad altri strumenti finanziari comunitari. Tale coerenza e tale complementarità sono indicate, in particolare, nel programma operativo.

     3. Le operazioni finanziate dal FEP sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

     4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento del FEP ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e altri strumenti finanziari della Comunità.

     5. Le operazioni finanziate dal FEP non aumentano lo sforzo di pesca.

 

          Art. 7. Aiuti di Stato

     1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

     2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal FEP e previste dal programma operativo.

     3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai contributi finanziari di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.

 

          Art. 8. Partenariato

     1. Gli obiettivi del FEP sono perseguiti nell'ambito di una stretta cooperazione (di seguito «partenariato») tra la Commissione e lo Stato membro. Lo Stato membro, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, quali:

     a) le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti;

     b) le parti economiche e sociali;

     c) ogni altro organismo appropriato.

     2. Gli Stati membri garantiscono l'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli organismi appropriati, conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione della tutela e del miglioramento dell'ambiente.

     3. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner, come definito nel paragrafo 1.

     4. Il partenariato verte sulla preparazione, sull'attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma operativo. Gli Stati membri associano tutti i partner appropriati alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna fase.

     5. Ciascuno Stato membro organizza una consultazione sul piano strategico nazionale secondo le modalità dettagliate che ritiene più appropriate.

 

          Art. 9. Proporzionalità

     1. L'attuazione di un programma operativo è di competenza dello Stato membro. Detta competenza è esercitata al livello territoriale appropriato conformemente ai sistemi istituzionali di ciascuno Stato membro e al presente regolamento.

     2. I mezzi impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri possono variare a seconda dell'importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso dei mezzi utilizzati a fini di valutazione, controllo e partecipazione della Commissione al comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 e per le relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi.

 

          Art. 10. Gestione concorrente

     1. Il bilancio comunitario destinato al FEP è eseguito nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, fatta salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento, per cui il bilancio è eseguito dalla Commissione nell'ambito della gestione diretta.

     Il principio di sana gestione finanziaria è applicato a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

     2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

     a) verifica l'esistenza e il corretto funzionamento negli Stati membri dei sistemi di gestione e di controllo, a norma degli articoli 70 e 73;

     b) interrompe i termini di pagamento o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, a norma degli articoli 88 e 89, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 98 e 99;

     c) verifica il rimborso degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, e degli articoli da 90 a 94.

     3. Agli interventi del FEP si applicano le disposizioni del titolo II, parte seconda, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

          Art. 11. Parità tra uomini e donne

     Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEP, comprese la progettazione, l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione.

     Gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.

 

CAPO IV

Quadro finanziario

 

          Art. 12. Risorse e concentrazione

     1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEP per il periodo dal 2007 al 2013, espresse ai prezzi del 2004, ammontano a 3 849 milioni di EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato I.

     2. Lo 0,8 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è assegnato all'assistenza tecnica per la Commissione, quale definita nell'articolo 46, paragrafo 1.

     3. In previsione della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

     4. La ripartizione delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 non assegnate a norma del paragrafo 2 è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni di cui all'obiettivo di convergenza.

 

          Art. 13. Livello massimo dei trasferimenti

     1. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il Fondo di coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi di cui al paragrafo 2 a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:

     per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL,

     — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL,

     — oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001- 2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

     2. I massimali di cui al paragrafo 1 includono gli stanziamenti complessivi annuali del FEP per un determinato Stato membro ai sensi del presente regolamento, quelli del FESR, dell'FSE e del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, incluso il contributo del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e quello dello strumento di assistenza preadesione, nonché quelli del FEASR provenienti dalla sezione «orientamento» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

     3. La Commissione basa i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il periodo 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, sono applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

 

          Art. 14. Ripartizione finanziaria

     La Commissione opera una ripartizione indicativa annua per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per il periodo di programmazione dal 2007 al 2013, indicando a parte la quota destinata all'obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi:

     a) dimensione del settore della pesca nello Stato membro;

     b) entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca;

     e

     c) livello occupazionale nel settore della pesca, tenuto conto delle situazioni e delle esigenze particolari e degli stanziamenti d'impegno del passato.

 

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

 

CAPO I

Piano strategico nazionale

 

          Art. 15. Piano strategico nazionale

     1. Ciascuno Stato membro, previa opportuna consultazione con i partner, adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca e lo sottopone alla Commissione al più tardi quando presenta il programma operativo.

     Il piano strategico nazionale è oggetto di dialogo tra lo Stato membro e la Commissione.

     2. Il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, una descrizione succinta di tutti gli aspetti della politica comune della pesca e fissa le priorità, gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie e i termini di attuazione, con particolare attenzione alla strategia per:

     a) la gestione e l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria e, in particolare, l'adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca tenuto conto dell'evoluzione delle risorse della pesca, della promozione di metodi di pesca rispettosi dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile delle attività di pesca;

     b) lo sviluppo sostenibile del settore dell'acquacoltura;

     c) lo sviluppo sostenibile della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     d) lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;

     e) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, inclusi i criteri di individuazione delle zone prioritarie;

     f) la competitività del settore della pesca, incluso il miglioramento delle strutture, dell'organizzazione e del contesto operativo del settore;

     g) la preservazione delle risorse umane nel settore della pesca, in particolare attraverso l'aggiornamento delle competenze professionali, assicurando l'occupazione sostenibile e rafforzando la posizione e il ruolo delle donne;

     h) la tutela e il miglioramento dell'ambiente acquatico connesso al settore della pesca.

     3. Inoltre, il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, informazioni aggiuntive appropriate sulle priorità, gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie e i termini, con particolare attenzione alla strategia per:

     a) soddisfare i requisiti in materia di ispezione e controllo sulle attività di pesca e di raccolta di dati e informazioni sulla politica comune della pesca;

     b) la fornitura di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie.

 

CAPO II

Seguito strategico

 

          Art. 16. Dibattito strategico

     1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione organizza un dibattito con gli Stati membri sui contenuti e l'evoluzione dell'attuazione dei piani strategici nazionali, sulla base di informazioni trasmesse per iscritto dagli Stati membri e al fine di incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

     2. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni dei risultati del dibattito di cui al paragrafo 1.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

 

CAPO I

Disposizioni generali sul FEP

 

          Art. 17. Elaborazione e approvazione del programma operativo

     1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo per l'attuazione delle politiche e delle priorità da cofinanziare tramite il FEP. Il programma operativo è coerente con il piano strategico nazionale.

     2. Le attività del FEP assumono la forma di un unico programma operativo per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale.

     3. Lo Stato membro redige il programma operativo al termine di strette consultazioni con i partner regionali, locali, economici e sociali nel settore della pesca e con tutti gli altri organismi appropriati, conformemente alla sua struttura nazionale e al partenariato di cui all'articolo 8.

     4. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 20, in tempo utile perché possa essere adottata il più rapidamente possibile.

     5. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, dei principi orientativi di cui all'articolo 19 e della parte pertinente del piano strategico nazionale, tenuto conto della valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

     Se la Commissione, entro due mesi dal ricevimento del programma operativo proposto, ritiene che il programma non sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4, i principi orientativi di cui all'articolo 19 o la parte pertinente del piano strategico nazionale, può chiedere allo Stato membro di fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se del caso, di adattare di conseguenza il programma proposto.

     6. Successivamente lo Stato membro sottopone il programma operativo alla Commissione che adotta una decisione di approvazione il più rapidamente possibile e comunque non oltre quattro mesi dopo la presentazione.

 

          Art. 18. Durata e revisione del programma operativo

     1. Il programma operativo copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

     2. Il programma operativo può essere riesaminato qualora emergano notevoli difficoltà di attuazione o siano stati introdotti mutamenti strategici significativi o per motivi di sana gestione e, se necessario, è modificato per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, previa approvazione del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63.

     La revisione tiene conto, in particolare, della valutazione intermedia, delle relazioni annuali di attuazione e degli esami annuali di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 67 e 69 e delle modifiche importanti della politica comune della pesca.

     3. La Commissione adotta la decisione su una richiesta di revisione del programma operativo il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dopo la presentazione della domanda da parte dello Stato membro, sempreché il contenuto del programma operativo riveduto sia conforme all'articolo 20.

     Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

 

          Art. 19. Principi orientativi per il programma operativo

     Nel predisporre ed attuare il programma operativo di cui all'articolo 17, gli Stati membri tengono conto dei principi orientativi seguenti:

     a) coerenza con i principi della politica comune della pesca e con il piano strategico nazionale, in particolare ai fini di un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca e le possibilità di pesca;

     b) promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, dei posti di lavoro e delle risorse umane, nonché tutela e miglioramento dell'ambiente;

     c) ripartizione appropriata delle risorse finanziarie disponibili fra gli assi prioritari e, in particolare, laddove appropriato, un congruo livello di finanziamento per le operazioni che rientrano nel titolo IV, capo I (asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria);

     d) promozione delle operazioni che contribuiscono alla strategia di Lisbona.

     Sono incoraggiate le operazioni volte a promuovere, in particolare tramite il miglioramento qualitativo dei posti di lavoro, l'accesso alla professione per i giovani e l'innovazione in tutto il settore, un livello sostenibile di occupazione nel settore della pesca;

     e) promozione delle operazioni che contribuiscono alla strategia di Göteborg, in particolare di quelle che migliorano la dimensione ambientale nel settore della pesca.

     Sono incoraggiate le operazioni tese a ridurre l'impatto ambientale delle attività del settore della pesca e a promuovere metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

     f) miglioramento della situazione delle risorse umane nel settore della pesca mediante operazioni volte ad aumentare e diversificare le competenze professionali, a sviluppare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;

     g) incoraggiamento di operazioni con grande valore aggiunto, tramite lo sviluppo di capacità d'innovazione che assicurino standard qualitativi elevati e rispondano ai bisogni del consumatore riguardo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

     Sono incoraggiate le operazioni volte a promuovere la trasparenza nei confronti dei consumatori dei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

     h) contributo ad una migliore offerta e ad uno sviluppo sostenibile del mercato comunitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     i) promozione dell'equilibrio di genere nelle varie fasi di attuazione del programma operativo, tramite operazioni tese, in particolare, a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro;

     j) promozione di uno sviluppo sostenibile integrato delle zone di pesca promuovendo il loro potenziale intrinseco e migliorando la qualità della vita;

     k) se appropriato, miglioramento delle capacità istituzionale ed amministrativa ai fini della buona gestione della politica comune della pesca e dell'attuazione efficace del programma operativo.

 

          Art. 20. Contenuti del programma operativo

     1. Il programma operativo contiene:

     a) una sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di punti di forza e debolezze;

     b) una descrizione e una motivazione degli assi prioritari adottati tenuto conto della parte pertinente del piano strategico nazionale e dei principi orientativi di cui all'articolo 19, nonché dell'impatto previsto risultante dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48;

     c) obiettivi specifici per ciascun asse prioritario. Tali obiettivi sono quantificati, ove si prestino a quantificazione, usando un numero limitato di indicatori, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono consentire di misurare i progressi in relazione alla situazione di base e l'efficacia degli obiettivi specifici stabiliti per ciascun asse prioritario;

     d) una descrizione succinta delle principali misure previste per l'attuazione degli assi prioritari;

     e) informazioni sulla complementarità con le misure previste dal FESR, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, ove opportuno;

     f) un piano di finanziamento comprendente due tabelle, ciascuna delle quali indica separatamente, se del caso, gli stanziamenti destinati all'obiettivo di convergenza e quelli che non lo sono:

     i) una tabella che presenta una ripartizione per ciascun anno dell'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per la partecipazione del FEP;

     ii) una tabella che indica, per l'intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario e l'importo destinato all'assistenza tecnica;

     g) le disposizioni di attuazione del programma operativo comprendenti:

     i) la designazione da parte dello Stato membro delle entità di cui all'articolo 58;

     ii) una descrizione dei sistemi di valutazione e sorveglianza e la composizione del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63;

     iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

     iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;

     v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 51;

     vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati, al fine di soddisfare i requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;

     h) informazioni sull'applicazione dell'articolo 8.

     2. Nel programma operativo lo Stato membro definisce le condizioni e le procedure di applicazione per ciascuno degli assi prioritari di cui al titolo IV. In particolare, il programma indica chiaramente l'obiettivo di ciascun asse prioritario pianificato.

 

TITOLO IV

ASSI PRIORITARI

 

CAPO I

Asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

 

          Art. 21. Ambito di applicazione

     Il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria comporta gli aspetti seguenti:

     a) aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

     i) piani di ricostituzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

     ii) misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

     iii) il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa;

     iv) piani di gestione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

     v) misure di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

     vi) piani nazionali di disarmo che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull'adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;

     b) aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, punto vii);

     c) investimenti a bordo dei pescherecci e selettività a norma dell'articolo 25;

     d) aiuti pubblici per la piccola pesca costiera a norma dell'articolo 26;

     e) compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria a norma dell'articolo 27;

     f) aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

 

          Art. 22. Contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca

     1. Ciascuno Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca nel piano strategico nazionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso assegna la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 21, lettera a), punto i).

     2. I piani di adeguamento dello sforzo di pesca possono comprendere tutte le pertinenti misure previste nel presente capo.

     3. Nei casi di cui all'articolo 21, lettera a), punti i), ii) e iv), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

     Nei casi di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci e i pescatori coinvolti sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della notifica della Commissione.

     4. Ogni anno gli Stati membri comunicano, nelle relazioni annuale e finale di attuazione di cui all'articolo 67, i risultati ottenuti nell'attuazione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca. I risultati sono quantificati utilizzando i pertinenti indicatori definiti nei programmi operativi.

 

          Art. 23. Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

     1. Il FEP contribuisce al finanziamento dell'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci, purché tale arresto avvenga nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a). L'arresto definitivo delle attività di pesca di un peschereccio può avvenire soltanto mediante:

     a) la sua demolizione;

     b) la sua destinazione, sotto bandiera di uno Stato membro e con immatricolazione nella Comunità, ad attività diverse dalla pesca;

     c) la sua destinazione alla creazione di barriere artificiali. Gli Stati membri provvedono affinché tali operazioni siano precedute da una valutazione d'impatto ambientale e contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a).

     Gli aiuti pubblici per l'arresto permanente delle attività di pesca versati ai proprietari di pescherecci sono basati sulla capacità di pesca del peschereccio e, se del caso, sulla licenza di pesca associata.

     2. L'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci è programmato sotto forma di piani nazionali di disarmo da realizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore.

     3. Per facilitare l'attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca gli Stati membri possono indire gare di appalto o pubblicare inviti a presentare proposte.

     Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia in base a criteri obiettivi quali:

     a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il suo valore assicurato;

     b) il fatturato realizzato dal peschereccio;

     c) l'età del peschereccio e la sua stazza espressa in GT o potenza motrice espressa in kW.

 

          Art. 24. Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

     1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, di:

     i) 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi, nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i);

     ii) tre mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello iii) sei mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);

     iv) sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii);

     v) otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

     vi) tre mesi nell'ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), per il periodo di sostituzione dei motori;

     vii) sei mesi in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decise dagli Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse.

     2. Il contributo finanziario del FEP alle misure di cui ai punti da i) a vi) del paragrafo 1 per Stato membro per l'intero periodo dal 2007 al 2013 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 1 milione di EUR o il 6 % dell'aiuto finanziario comunitario assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.

     Tuttavia, tali soglie possono essere superate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

     3. La sospensione stagionale ricorrente delle attività di pesca non è presa in considerazione per la concessione di indennità o pagamenti a norma del presente regolamento.

 

          Art. 25. Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

     1. Il FEP può contribuire al finanziamento dell'armamento e dell'ammodernamento dei pescherecci di età pari o superiore a cinque anni solo alle condizioni previste nel presente articolo e a norma delle disposizioni di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     2. Tali investimenti possono riguardare il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell'igiene, della qualità dei prodotti, dell'efficienza energetica e della selettività, purché esso non determini un aumento delle capacità di cattura del peschereccio.

     Non sono concessi aiuti per la costruzione dei pescherecci né per l'incremento della stiva.

     3. Il FEP può contribuire a una sostituzione di motore per nave, purché:

     a) per le navi definite all'articolo 26, paragrafo 1, il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al vecchio;

     b) per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da quelle di cui alla lettera a), il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio;

     c) per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.

     4. La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c) di detto paragrafo.

     5. Le condizioni per l'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 4 possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

     6. Il FEP può contribuire al finanziamento dell'armamento e dei lavori di ammodernamento:

     a) volti a rendere possibile catture il cui rigetto in mare non è più consentito tenere a bordo;

     b) nell'ambito di progetti relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

     c) volti a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali;

     d) volti a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;

     e) volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parti degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori.

     7. Il FEP può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, tra cui il finanziamento di due sostituzioni al massimo degli attrezzi da pesca nell'intero periodo dal 2007 al 2013, purché:

     a) il peschereccio interessato rientri in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i), stia cambiando metodo di pesca e stia abbandonando la specifica attività di pesca a favore di un'altra in cui lo stato delle risorse consente la pesca;

     o

     b) i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi previsti dal diritto comunitario.

     8. Il FEP può contribuire al finanziamento della prima sostituzione degli attrezzi da pesca:

     a) allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario. Gli aiuti possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data che può essere fissato dalla pertinente normativa comunitaria;

     b) per ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali.

 

          Art. 26. Piccola pesca costiera

     1. Ai fini del presente articolo, per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

     2. Qualora il FEP disponga il finanziamento delle misure di cui all'articolo 25 a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell'allegato II può essere ridotto di 20 punti percentuali.

     3. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche di cui all'articolo 27 a favore della piccola pesca costiera.

     4. Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

     a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

     b) promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

     c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

     d) incoraggiare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;

     e) migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

 

          Art. 27. Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria

     1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

     a) diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori;

     b) aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori;

     c) regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;

     d) fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento;

     e) compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 23. Questa compensazione è rimborsata pro rata temporis se i beneficiari riprendono l'attività di pescatori entro un periodo inferiore ad un anno dalla data di ricevimento della stessa.

     2. Il FEP può contribuire a premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o di possedere una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni.

     3. Il premio non supera il 15 % del costo d'acquisizione della proprietà né l'importo di 50 000 EUR.

     4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

 

CAPO II

Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione

e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

 

          Art. 28. Ambito dell'intervento nella produzione dell'acquacoltura

     1. Il sostegno mirato alla produzione dell'acquacoltura può essere concesso alle seguenti misure:

     a) misure per investimenti produttivi nell'acquacoltura;

     b) misure idroambientali;

     c) misure di sanità pubblica;

     d) misure veterinarie.

     2. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

     3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può costituire un contributo all'apprendimento permanente.

     4. Per quanto riguarda le operazioni di cui agli articoli 29, 31 e 32 effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

     5. Gli Stati membri provvedono a che esistano meccanismi adeguati per evitare effetti controproducenti, in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie o di incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse di pesca.

     6. Per le operazioni di cui all'allegato II della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi solo se sono state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.

 

          Art. 29. Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

     1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

     a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;

     b) applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;

     c) sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;

     d) sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;

     e) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

     2. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:

     a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese;

     e

     b) alle imprese non contemplate dalla definizione di cui all'articolo 3, lettera f), che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR.

     3. In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.

     4. Gli Stati membri assicurano che la priorità sia data alle microimprese e alle piccole imprese.

 

          Art. 30. Misure idroambientali

     1. Il FEP può sostenere la concessione di indennità compensative per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l'ambiente e a preservare la natura.

     2. L'intervento del FEP è finalizzato a promuovere:

     a) le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura;

     b) la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

     c) l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

     d) l'acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 a norma della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

     3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura.

     Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

     4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

     a) le perdite di reddito subite;

     b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;

     c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;

     d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

     5. È concessa un'indennità compensativa forfettaria:

     a) ai sensi del paragrafo 2, lettera a), in base a un importo massimo per ettaro della zona in cui è situata l'impresa a cui si applicano gli impegni idroambientali;

     b) ai sensi del paragrafo 2, lettera c), per un periodo massimo di due anni durante il periodo della conversione dell'impresa alla produzione biologica;

     c) ai sensi del paragrafo 2, lettera d), per un periodo massimo di due anni successivo alla data della decisione che istituisce la zona Natura 2000, limitatamente alle unità di acquacoltura preesistenti a detta decisione.

 

          Art. 31. Misure sanitarie

     Il FEP può contribuire a indennità compensative ai molluschicoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati.

     L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

     per più di quattro mesi consecutivi, o

     — qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

     L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

 

          Art. 32. Misure veterinarie

     Il FEP può contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione n. 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario.

 

          Art. 33. Pesca nelle acque interne

     1. Ai fini del presente articolo, per «pesca nelle acque interne» si intendono le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio.

     2. Il sostegno per la pesca nelle acque interne può contemplare investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso.

     Gli investimenti a bordo delle navi possono essere sostenuti a norma delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 25.

     3. Il FEP può finanziare la destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività diverse dalla pesca. Le autorità nazionali competenti adottano le misure appropriate per garantire che le navi che ricevono aiuto dal FEP a norma del presente paragrafo non ritornino ad operare nel settore della pesca.

     4. Qualora le misure per la ricostituzione delle specie che si trovano nelle acque interne siano previste in un atto giuridico della Comunità, il FEP può concedere il finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne. Il finanziamento è limitato ad un massimo totale di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione per il peschereccio interessato.

     5. I trasferimenti di proprietà di un'azienda non sono ammissibili all'aiuto comunitario.

     6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, la cessazione permanente o temporanea delle attività di pesca e la costruzione di navi che operano nelle acque interne non sono ammissibili all'aiuto.

     7. Gli investimenti non sono ammissibili all'aiuto se possono pregiudicare l'equilibrio tra la dimensione della flotta peschereccia e le corrispondenti risorse ittiche disponibili.

     8. L'autorità di gestione adotta tutte le misure necessarie per garantire che i pescherecci che ricevono un'assistenza finanziaria dal FEP ai sensi del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

 

          Art. 34. Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

     1. Il FEP può finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

     2. I trasferimenti di proprietà di un'azienda non sono ammissibili all'aiuto comunitario.

     3. Il FEP può inoltre sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

     4. Non sono ammissibili all'aiuto gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura '64estinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

     5. Qualora le operazioni siano effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti sino alla data in cui le norme divengono vincolanti per le imprese.

 

          Art. 35. Misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione

     1. Il FEP può finanziare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese, focalizzandosi in particolare sul conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

     a) migliorare le condizioni di lavoro;

     b) migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti;

     c) produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;

     d) ridurre l'impatto negativo sull'ambiente;

     e) migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;

     f) produrre o commercializzare nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;

     g) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali.

     2. Nel complesso gli investimenti mirano a promuovere l'occupazione sostenibile nel settore della pesca.

     3. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:

     a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese;

     e

     b) alle imprese non contemplate all'articolo 3, lettera f), con meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di EUR.

     4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti sono concessi a tutte le imprese.

     5. Gli Stati membri provvedono affinché la priorità sia attribuita alle microimprese e alle piccole imprese.

     6. Per investimenti relativi al commercio al dettaglio non sono concessi finanziamenti comunitari.

 

CAPO III

Asse prioritario 3: misure di interesse comune

 

          Art. 36. Ambito dell'intervento

     1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private, finalizzate a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

     2. Dette misure possono riguardare:

     a) azioni collettive;

     b) protezione e sviluppo della fauna e flora acquatiche;

     c) porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca;

     d) sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali;

     e) progetti pilota;

     f) modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.

 

          Art. 37. Azioni collettive

     Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

     a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;

     b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;

     c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma;

     d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;

     e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità;

     f) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;

     g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;

     h) investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;

     i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;

     j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca;

     k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;

     l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'articolo 26, paragrafo 4;

     m) migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti;

     n) istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, relativa ristrutturazione e attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità;

     o) effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.

     L'aiuto di cui alla lettera n) è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data della decisione di ristrutturazione dell'organizzazione di produttori ed è decrescente nell'arco dei tre anni in questione.

 

          Art. 38. Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

     1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico.

     2. Le misure riguardano:

     a) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;

     o

     b) il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie;

     o

     c) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attività di pesca, esclusi i costi operativi.

     Il ripopolamento diretto non beneficia dell'aiuto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico della Comunità.

     3. Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.

 

          Art. 39. Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

     1. Il FEP può finanziare investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti.

     Il FEP può finanziare anche investimenti per ristrutturare i luoghi di sbarco e per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle autorità nazionali competenti.

     2. Gli investimenti sono indirizzati in particolare:

     a) a migliorare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della loro messa all'asta;

     b) alla fornitura di carburante, ghiaccio, acqua ed energia elettrica;

     c) all'attrezzatura per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci;

     d) alla costruzione, all'ammodernamento e all'ampliamento delle banchine, migliorando la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;

     e) alla gestione informatizzata delle attività di pesca;

     f) al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

     g) al deposito e al trattamento degli scarti;

     h) alle misure per ridurre i rigetti in mare.

     3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può inoltre sostenere gli investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

 

          Art. 40. Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

     1. Il FEP può finanziare le misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

     2. Le operazioni non devono essere orientate verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

     3. Le misure sono indirizzate in particolare:

     a) alla realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     b) alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate che solitamente sono rigettate in mare o che non rivestono interesse commerciale;

     c) all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     d) alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;

     e) alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

     f) alla certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

     g) a campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;

     h) alla realizzazione di indagini di mercato.

 

          Art. 41. Progetti pilota

     1. Il FEP può finanziare progetti pilota, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

     2. I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono avere l'obiettivo di:

     a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata;

     b) consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale;

     c) elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;

     d) sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

     Per conseguire risultati significativi i progetti pilota prevedono sempre un adeguato monitoraggio scientifico.

     3. I risultati dei progetti pilota finanziati a norma del paragrafo 1 formano oggetto di relazioni tecniche disponibili al pubblico.

 

          Art. 42. Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

     Il FEP può finanziare la modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca. Dette operazioni sono limitate agli organismi pubblici o semipubblici.

 

CAPO IV

Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca

 

          Art. 43. Portata dell'intervento

     1. A complemento degli altri strumenti comunitari, il FEP può finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

     2. Le misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca mirano a:

     a) mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e

     b) preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone confrontate a problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;

     c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero;

     d) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.

     3. Una zona di pesca selezionata ai fini dell'intervento ha estensione limitata ed ha, di norma, dimensioni inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). La zona dovrebbe presentare caratteristiche geografiche, economiche e sociali sufficientemente coerenti.

     4. L'intervento dovrebbe essere diretto, in via prioritaria, alle zone aventi:

     a) bassa densità di popolazione;

     o

     b) attività di pesca in fase di declino;

     o

     c) piccole comunità che vivono di pesca.

     5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone selezionate ai fini dell'intervento nell'ambito del presente asse prioritario e includono tali dati nella successiva relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 67.

 

          Art. 44. Misure ammissibili

     1. I finanziamenti per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca possono essere concessi per:

     a) rafforzare la competitività delle zone di pesca;

     b) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;

     c) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca;

     d) aggiungere valore ai prodotti della pesca;

     e) sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;

     f) tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico;

     g) recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali;

     h) promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche;

     i) acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale;

     j) contribuire alle spese operative dei gruppi.

     2. Il FEP può inoltre finanziare, fino a un massimo del 15 % dell'asse prioritario interessato, misure quali la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile e siano in relazione diretta con le misure di cui al paragrafo 1.

     3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono includere le misure di cui ai capi I, II e III, ad eccezione delle misure di cui agli articoli 23 e 24. Quando sono concessi finanziamenti per le operazioni corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati, rispettivamente, nei capi I, II e III e nell'allegato II.

     4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2 dovrebbero essere lavoratori del settore della pesca o persone che esercitano una professione ad esso connessa.

     5. Di norma, i costi operativi dei gruppi non possono superare il 10 % del bilancio complessivo assegnato a una zona di pesca. A titolo di deroga gli Stati membri possono permettere, caso per caso, il superamento di detto massimale, in particolare se i gruppi non possono essere istituiti sulla base di organizzazioni esistenti che hanno maturato esperienza.

     6. Qualora una delle misure di cui al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, lo Stato membro specifica nel programma operativo se tale misura è sostenuta dal FEP o da un altro strumento di finanziamento comunitario.

 

          Art. 45. Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

     1. Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono attuate in un dato territorio da enti locali o gruppi (di seguito «il gruppo») che rappresentino i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e, conformemente al principio di proporzionalità, dispongano di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo.

     Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore.

     2. Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'autorità di gestione, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto.

     3. Il territorio interessato da un gruppo dovrebbe essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.

     4. Le operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale sono scelte dal gruppo e corrispondono alle misure di cui all'articolo 44. La maggior parte delle operazioni è condotta dal settore privato.

     5. Gli Stati membri o le regioni, a seconda della natura specifica della loro struttura istituzionale, possono incoraggiare l'istituzione di reti volte alla divulgazione delle informazioni e, in particolare, allo scambio delle migliori pratiche.

 

CAPO V

Asse prioritario 5: assistenza tecnica

 

          Art. 46. Assistenza tecnica

     1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, il FEP può finanziare, entro un limite dello 0,8 % della dotazione annuale, le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione e audit necessarie all'attuazione del presente regolamento.

     Tali misure sono eseguite a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione pertinente dello stesso regolamento e delle sue norme di applicazione a questa forma di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

     Dette misure comprendono:

     a) valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento del FEP;

     b) misure destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento del FEP e al grande pubblico, incluse le azioni informative;

     c) misure di divulgazione delle informazioni, organizzazione in rete, sensibilizzazione, nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;

     d) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione;

     e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore;

     f) l'istituzione di reti transnazionali e comunitarie tra soggetti che operano nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca, al fine di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, promuovendo e attuando la cooperazione transregionale e transnazionale e la divulgazione delle informazioni.

     2. Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può finanziare, nel quadro del programma operativo, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, nonché creazione di reti, con un massimale del 5 % del relativo importo complessivo. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, detto massimale può essere superato.

     3. Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può parimenti finanziare, nel quadro del programma operativo, attività volte a rafforzare le capacità amministrative dello Stato membro in cui tutte le regioni rientrano nell'obiettivo di convergenza.

     4. Le tipologie di assistenza tecnica previste nel paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

 

TITOLO V

EFFICACIA E PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

 

CAPO I

Valutazione dei programmi operativi

 

          Art. 47. Disposizioni generali

     1. Il programma operativo è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, ai sensi degli articoli 48, 49 e 50.

     Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità e l'efficacia dell'intervento del FEP nonché l'attuazione del programma operativo.

     Esse inoltre ne valutano l'impatto in riferimento ai principi guida fissati nell'articolo 19, alle pertinenti parti dei piani strategici nazionali e ai problemi specifici che interessano gli Stati membri, tenendo conto delle esigenze dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca e dell'impatto ambientale.

     2. L'efficacia dell'azione del FEP è valutata in funzione dei seguenti criteri:

     a) l'impatto globale del FEP sugli obiettivi di cui all'articolo 4;

     b) l'impatto degli assi prioritari integrati nel programma operativo.

     3. Le valutazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono svolte, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità e sulla base di un partenariato con la Commissione e lo Stato membro.

     4. Gli Stati membri forniscono le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni rilevate dal sistema di sorveglianza.

     5. I metodi e le norme di valutazione applicabili sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

     6. Le valutazioni sono effettuate da valutatori indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 58. I risultati sono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell'autorità responsabile della valutazione, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

     7. Le valutazioni sono finanziate dal bilancio per l'assistenza tecnica del programma operativo, quando sono effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri, e dal bilancio per l'assistenza tecnica della Commissione, quando sono effettuate sotto la responsabilità di quest'ultima.

 

          Art. 48. Valutazione ex ante

     1. La valutazione ex ante è volta a garantire la coerenza tra i principi guida fissati a norma dell'articolo 19, le pertinenti parti del piano strategico nazionale e il programma operativo, a ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito del programma operativo e a migliorare la qualità della programmazione.

     2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante a livello dei programmi operativi nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità ai metodi e alle norme di valutazione da definire secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 5.

     3. Gli Stati membri presentano la valutazione ex ante al più tardi contestualmente alla presentazione del programma operativo.

 

          Art. 49. Valutazione intermedia

     1. La valutazione intermedia ha l'obiettivo di esaminare, in tutto o in parte, l'efficacia del programma operativo allo scopo di apportarvi gli opportuni adeguamenti per migliorare la qualità degli interventi e le modalità di attuazione.

     2. Le valutazioni intermedie sono effettuate per programma operativo nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base di uno scadenzario che consenta di tenere conto dei risultati ai fini del dibattito strategico di cui all'articolo 16.

     3. Le valutazioni intermedie sono organizzate sotto la responsabilità dello Stato membro e su iniziativa delle autorità di gestione in consultazione con la Commissione e in conformità ai metodi e alle norme di valutazione da definire secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 5. Le valutazioni intermedie sono trasmesse al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

 

          Art. 50. Valutazione ex post

     1. La valutazione ex post analizza il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza del programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali di cui all'articolo 4 e ai principi guida di cui all'articolo 19. Essa individua i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento nell'attuazione del programma operativo, anche in termini di sostenibilità e di buona pratica.

     2. La valutazione ex post è effettuata su iniziativa e sotto la responsabilità della Commissione in consultazione con gli Stati membri e l'autorità di gestione, cui spetta raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione.

     3. La valutazione ex post deve essere completata entro il 31 dicembre 2015.

 

CAPO II

Informazione e pubblicità

 

          Art. 51. Informazione e pubblicità

     1. Gli Stati membri forniscono informazioni circa il programma operativo, le operazioni e il contributo comunitario e le pubblicizzano. Le informazioni si rivolgono al pubblico e sono intese a valorizzare il ruolo della Comunità e ad assicurare la trasparenza dell'intervento del FEP.

     2. L'autorità di gestione del programma operativo esercita le seguenti competenze in materia di pubblicità:

     a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni interessate del settore della pesca, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi attivi nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, riguardo alle possibilità offerte dal programma e alle norme e alle modalità di accesso al finanziamento;

     b) informa i beneficiari in merito all'ammontare del contributo comunitario;

     c) informa il pubblico in merito al ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma operativo e ai risultati ottenuti.

     3. Gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le iniziative adottate ai fini del presente articolo nell'ambito delle relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'articolo 67.

 

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL FEP

 

CAPO I

Partecipazione del FEP

 

          Art. 52. Intensità dell'aiuto pubblico

     L'intensità massima dell'aiuto pubblico è indicata nella tabella riportata nell'allegato II.

 

          Art. 53. Partecipazione del FEP

     1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'aliquota massima e l'importo massimo della partecipazione del FEP separatamente per l'obiettivo di convergenza e per l'obiettivo non di convergenza, per ciascun asse prioritario.

     2. La partecipazione del FEP è calcolata in relazione alla spesa pubblica totale.

     3. La partecipazione del FEP è stabilita per asse prioritario. La partecipazione del FEP è soggetta ai seguenti massimali:

     a) 75 % della spesa pubblica totale cofinanziata dal FEP in regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9;

     b) 50 % della spesa pubblica totale cofinanziata in altre regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9.

     Ciononostante, gli Stati membri possono applicare nel programma operativo un'aliquota uniforme per regione per quanto riguarda le misure.

     4. La partecipazione minima del FEP per asse prioritario ammonta al 20 % della spesa pubblica totale.

     5. L'ammontare minimo del sostegno erogato dal FEP per un'operazione ammonta al 5 % della spesa pubblica totale destinata a tale operazione.

     6. L'ammontare complessivo del sostegno erogato dal FEP per un'operazione non può superare il 95 % della spesa pubblica totale destinata a tale operazione.

     7. Qualora le operazioni finanziate dal FEP rientrino tra quanto contemplato negli articoli 24 o 27, ove esse facciano parte di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i), o rientrino tra quanto contemplato all'articolo 26, paragrafi 3 o 4, il massimale della partecipazione del FEP per l'asse prioritario 1 è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 15 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.

     Il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell'asse prioritario 1.

     8. Qualora le operazioni finanziate dal FEP rientrino tra quanto contemplato nell'articolo 23, il massimale della partecipazione del FEP per l'asse prioritario 1 è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 25 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.

     Il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell'asse prioritario 1.

     9. Qualora le operazioni siano finanziate dal FEP nelle isole periferiche greche, che si trovano in condizioni svantaggiate data la loro posizione remota, e nelle regioni ultraperiferiche, il massimale della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 35 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.

     Per ciascun asse prioritario il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell'asse prioritario.

     10. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa della Commissione o in nome di quest'ultima sono finanziate dal FEP in ragione del 100 %.

 

          Art. 54. Non cumulabilità

     Una spesa cofinanziata dal FEP non può ricevere aiuti da un altro strumento comunitario.

 

          Art. 55. Ammissibilità delle spese

     1. Le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP, se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione, o il 1° gennaio 2007 se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

     2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

     a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;

     b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;

     c) per quanto riguarda i contributi in natura, il cofinanziamento del FEP non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

     3. Si considerano ammissibili alla partecipazione del FEP soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione secondo criteri preventivamente fissati dal comitato di sorveglianza.

     Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 18, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

     4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono fissate a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Esse si applicano alla totalità della spesa pubblica dichiarata nell'ambito del programma operativo.

     5. Non sono ammissibili alla partecipazione del FEP le spese seguenti:

     a) l'imposta sul valore aggiunto, tranne l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile, se realmente e definitivamente sostenuta da un beneficiario diverso da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

     b) gli interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 8;

     c) le spese per l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;

     d) le spese di alloggio.

     6. I paragrafi 1, 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1.

     7. Per quanto concerne le operazioni che non comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile per un contributo del FEP è costituita dall'aiuto pubblico pagato al beneficiario.

     8. Fatto salvo il paragrafo 5, lettera b), la partecipazione del FEP può assumere una forma diversa da quella dell'aiuto diretto a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

 

          Art. 56. Stabilità delle operazioni

     1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione del FEP resti attribuita a un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dalla data della decisione di finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali:

     a) che ne alterino la natura o le modalità di attuazione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

     o

     b) che risultino da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva.

     2. L'autorità di gestione informa la Commissione nella relazione annuale e nella relazione finale di attuazione di cui all'articolo 67 di ogni modifica di cui al paragrafo 1.

     3. Le somme indebitamente versate sono recuperate a norma del titolo VIII, capi II e III.

     4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro, non siano ammesse a beneficiare della partecipazione del FEP.

 

TITOLO VII

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

 

CAPO I

Sistemi di gestione e di controllo

 

          Art. 57. Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

     1. I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

     a) la definizione delle funzioni degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo e la ripartizione delle funzioni nell'ambito di ciascun organismo;

     b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e nell'ambito degli stessi;

     c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;

     d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria affidabili e informatizzati;

     e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

     f) un dispositivo per la verifica del funzionamento dei sistemi;

     g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo soddisfacente;

     h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

     2. Le misure di cui alle lettere e) ed f) sono proporzionate all'importo totale della spesa pubblica destinato al programma operativo in questione.

 

          Art. 58. Designazione delle autorità

     1. Per il programma operativo, lo Stato membro designa:

     a) un'autorità di gestione per gestire il programma operativo;

     b) un'autorità di certificazione per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

     c) un'autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

     2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per espletare una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità.

     3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

     4. Fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 1, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 può far parte dello stesso organismo.

 

          Art. 59. Funzioni dell'autorità di gestione

     Spetta all'autorità di gestione di un programma operativo gestire e attuare il programma operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

     a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

     b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e che le spese dichiarate dai beneficiari siano effettivamente eseguite e che siano conformi alle norme comunitarie e nazionali; le verifiche in loco delle singole operazioni possono essere effettuate sulla base di un campione conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3;

     c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;

     d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

     e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui agli articoli 48 e 49 siano svolte a norma dell'articolo 47;

     f) istituire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano tenuti a disposizione secondo quanto disposto dall'articolo 87;

     g) garantire che l'autorità di certificazione e l'autorità di audit ricevano tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese, ai fini, rispettivamente, della certificazione e dell'audit;

     h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;

     i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni annuali e finali di attuazione;

     j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 51.

 

          Art. 60. Funzioni dell'autorità di certificazione

     L'autorità di certificazione di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:

     a) elabora e trasmette alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;

     b) certifica che:

     i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

     ii) la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma e conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali;

     c) si accerta che le informazioni ricevute in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa costituiscano un'adeguata base di certificazione;

     d) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutti gli audit svolti dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

     e) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

     f) tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati prima della chiusura del programma operativo, che devono essere riversati al bilancio generale dell'Unione europea in seguito a rettifiche finanziarie apportate a norma dell'articolo 97, sono detratti dalla dichiarazione di spesa successiva.

 

          Art. 61. Funzioni dell'autorità di audit

     1. L'autorità di audit di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:

     a) garantisce che gli audit vengano svolti per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;

     b) garantisce che gli audit vengano svolti sulla base di un campione di operazioni appropriato per la verifica delle spese dichiarate;

     c) presenta alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti agli audit a norma delle lettere a) e b), il metodo di lavoro, il metodo di campionamento per gli audit delle operazioni e una pianificazione indicativa di audit, al fine di garantire che i principali organismi siano controllati e che gli audit siano ripartiti uniformemente sull'intero periodo di programmazione;

     d) garantisce che l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione ricevano tutte le informazioni necessarie in merito agli audit e ai controlli effettuati;

     e) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

     i) presenta alla Commissione una relazione annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle verifiche effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione, conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. La prima relazione, che deve essere presentata entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative agli audit effettuati nel periodo dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nella relazione finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera f);

     ii) esprime un parere, basato sui controlli e sugli audit effettuati sotto la sua responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e, pertanto, circa la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti;

     iii) presenta, nei casi previsti dall'articolo 85, una dichiarazione di chiusura parziale che attesti la legalità e la regolarità della spesa in questione;

     f) presenta alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo e la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa, suffragata da una relazione finale di controllo.

     2. L'autorità di audit garantisce che il lavoro di audit tenga conto delle norme di audit internazionalmente riconosciute.

     3. Qualora gli audit e i controlli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima accerta che tale organismo disponga dell'indipendenza funzionale necessaria.

     4. La Commissione trasmette le sue osservazioni in merito alla strategia di audit presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

 

CAPO II

Sorveglianza

 

          Art. 62. Principi di sorveglianza

     1. La sorveglianza consiste nell'esame della corretta attuazione del programma operativo.

     2. La sorveglianza è effettuata in primo luogo dal comitato di sorveglianza e dall'autorità di gestione.

     3. La Commissione prende parte alla sorveglianza tramite la sua partecipazione al comitato di sorveglianza e la revisione annuale del programma operativo che include, in particolare, l'analisi delle relazioni annuali di attuazione e controllo.

     4. Lo scambio di dati fra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato elettronicamente in conformità delle modalità d'applicazione di cui all'articolo 102.

 

          Art. 63. Comitato di sorveglianza

     Per il programma operativo lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione e previa consultazione dei partner ai sensi dell'articolo 8. Il comitato di sorveglianza viene istituito entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo.

     Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare le sue funzioni a norma del presente regolamento.

 

          Art. 64. Composizione

     1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

     La sua composizione viene decisa dallo Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e d'intesa con l'autorità di gestione.

     2. Su propria iniziativa, un rappresentante della Commissione prende parte ai lavori del comitato di sorveglianza con funzione consultiva.

 

          Art. 65. Compiti

     Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo conformemente alle seguenti disposizioni:

     a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;

     b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;

     c) esamina i risultati dell'attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni intermedie di cui all'articolo 49;

     d) esamina e approva le relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'articolo 67 prima che siano trasmesse alla Commissione;

     e) è informato in merito alla relazione annuale di controllo e alle eventuali osservazioni pertinenti formulate dalla Commissione a seguito dell'esame della relazione;

     f) su iniziativa dello Stato membro, può essere informato in merito alle informazioni scritte presentate alla Commissione di cui all'articolo 16, paragrafo 1;

     g) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da consentire il conseguimento degli obiettivi del FEP di cui all'articolo 4 o migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

     h) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione del FEP.

 

          Art. 66. Modalità di sorveglianza

     1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.

     2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.

     3. Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per genere e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

     4. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo avviene per via elettronica, conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 102.

 

          Art. 67. Relazioni annuali e relazioni finali di attuazione

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta nel 2008, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione annuale ed entro il 31 marzo 2017 una relazione finale sull'attuazione del programma operativo.

     2. Al fine di ottenere una chiara visione circa l'attuazione del programma operativo, le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:

     a) lo stato di realizzazione del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta ciò sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;

     b) qualsiasi cambiamento della situazione generale che abbia un impatto diretto sull'attuazione dell'intervento, in particolare sviluppi significativi sul piano socioeconomico, riforme delle politiche nazionali, regionali o settoriali, nonché le loro eventuali ripercussioni sulla coerenza tra gli interventi del FEP e gli interventi di altri strumenti finanziari;

     c) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifichi separatamente per l'obiettivo di convergenza e per quello che non è di convergenza per ciascun asse prioritario:

     i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle richieste di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;

     ii) i pagamenti totali provenienti dalla Commissione e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2;

     e

     iii) le spese sostenute dall'organo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari;

     d) le iniziative intraprese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, riguardanti segnatamente:

     i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

     ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati in sede di attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, anche a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2;

     iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

     e) le misure adottate per garantire informazione e pubblicità per il programma operativo;

     f) l'impiego degli aiuti messi a disposizione dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di attuazione del programma operativo in seguito alla soppressione di cui all'articolo 96, paragrafo 2;

     g) i casi in cui è stata individuata una modifica importante a norma dell'articolo 56;

     h) problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli.

     La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa pubblica del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.

     Le informazioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g), non sono incluse, qualora non sia intervenuta alcuna modifica significativa dalla relazione precedente.

     3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 2. La Commissione informa lo Stato membro sulla ricevibilità di tali relazioni entro quindici giorni lavorativi.

     4. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall'autorità di gestione. Per la relazione finale di attuazione, il termine è di cinque mesi. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, una relazione si considera accettata.

 

          Art. 68. Relazione annuale della Commissione

     1. Entro il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta nel 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'effettiva applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente.

     2. La relazione traccia una sintesi delle principali evoluzioni, tendenze e sfide connesse all'attuazione dei programmi operativi.

     3. La relazione annuale della Commissione comprende inoltre:

     a) una sintesi delle attività del FEP per Stato membro, con l'indicazione della ripartizione degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascuno Stato membro nonché del ricorso all'assistenza tecnica da parte della Commissione e degli Stati membri;

     b) una valutazione del coordinamento del FEP con i Fondi strutturali e il FEASR;

     c) le risultanze delle valutazioni di cui all'articolo 49, non appena disponibili;

     d) al momento della presentazione della quarta relazione annuale e al momento della presentazione della relazione relativa all'ultimo anno di programmazione, una sintesi degli audit realizzati per conto della Commissione sui sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri e degli audit realizzati dagli Stati membri sugli interventi del FEP, con l'indicazione delle rettifiche finanziarie eventualmente effettuate.

     4. La relazione è basata su un esame ed una valutazione, da parte della Commissione, della relazione annuale degli Stati membri e di qualsiasi altra informazione disponibile. In particolare nel 2012, la relazione sarà inoltre basata sull'esito del dibattito strategico di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e su ogni altra informazione disponibile. La relazione precisa le misure di controllo che gli Stati membri e la Commissione hanno adottato o devono adottare per dare un seguito adeguato alle conclusioni della relazione.

 

          Art. 69. Esame annuale dei programmi operativi

     1. Ogni anno, al momento di presentare la relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 67 e tenuto conto del parere della Commissione, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri fattori, allo scopo di migliorare l'attuazione.

     Possono inoltre essere esaminati, se del caso con la partecipazione dell'autorità di audit, gli eventuali aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo sollevati nella relazione annuale di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i).

     2. A seguito dell'esame di cui al paragrafo 1 e, se del caso, con la partecipazione dell'autorità di audit, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione che ne informano il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

     3. Una volta approntate le valutazioni ex post degli interventi riguardanti il periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali vengono esaminati nell'ambito dell'esame annuale successivo.

 

CAPO III

Competenze degli Stati membri e della Commissione

 

Sezione 1

Competenze degli Stati membri

 

          Art. 70. Gestione e controllo

     1. Spetta agli Stati membri garantire la gestione e il controllo dei programmi operativi, in particolare tramite le misure seguenti:

     a) assicurare che i sistemi di gestione e di controllo per il programma operativo sono stati creati a norma degli articoli da 57 a 61 e funzionano efficacemente;

     b) prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

     2. Quando un importo indebitamente versato ad un beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, qualora sia stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

 

          Art. 71. Creazione di sistemi di gestione e di controllo

     1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione del programma operativo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

     a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;

     b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

     2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione della creazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi con quanto disposto agli articoli da 57 a 61. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

     La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:

     a) entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al primo comma non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;

     b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi chiave dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione, entro tre mesi dalla data della conferma.

     Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.

     3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono redatti dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto delle norme di verifica accettate a livello internazionale.

 

Sezione 2

Competenze della Commissione

 

          Art. 72. Competenze della Commissione

     1. Secondo la procedura di cui all'articolo 71, la Commissione si assicura che gli Stati membri abbiano creato sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 57 a 61 e, sulla base delle relazioni di controllo annuali e del parere annuale dell'autorità di audit e dei propri audit, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

     2. Fatti salvi gli audit svolti dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; esse possono comprendere audit sulle operazioni incluse nel programma operativo, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

     Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e i metadati elaborati o ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate dal FEP.

     Le competenze di audit summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificatamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, tra l'altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

     3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un audit in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali audit possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

 

          Art. 73. Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

     1. La Commissione collabora con l'autorità di audit del programma operativo per coordinare i rispettivi piani e metodi di verifica e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo, al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

     La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono regolarmente, almeno una volta all'anno, salvo diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme la relazione di controllo annuale e il parere presentati ai sensi dell'articolo 61 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo del programma operativo.

     2. Nel definire la propria strategia di audit la Commissione identifica i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità del sistema ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, per i quali la strategia di audit dell'autorità di audit è soddisfacente e sono state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sulla base dei risultati degli audit realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

     3. Per detti programmi operativi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), per quanto riguarda il funzionamento efficace dei sistemi e che svolgerà gli audit in loco solo se vi sono motivi sostanziali per ritenere che le carenze del sistema riguardino le spese certificate per la Commissione per un determinato anno, per le quali il parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), è stato fornito senza alcuna riserva in merito a tali carenze.

     Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano motivi sostanziali per ritenere delle carenze, la Commissione può imporre allo Stato membro di svolgere audit a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere audit per proprio conto a norma dell'articolo 72, paragrafo 2.

 

TITOLO VIII

GESTIONE FINANZIARIA

 

CAPO I

Gestione finanziaria

 

Sezione 1

Impegni di bilancio

 

          Art. 74. Impegni di bilancio

     Gli impegni di bilancio comunitari rispetto ai programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente e separatamente per ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza sul periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione, da parte della Commissione, della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato dalla Commissione, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della decisione di concedere un contributo del FEP ai sensi dell'articolo 17.

 

Sezione 2

Pagamenti

 

          Art. 75. Norme comuni per i pagamenti

     1. I pagamenti, da parte della Commissione, della partecipazione del FEP sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente.

     2. I pagamenti avvengono sotto forma di un prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di un pagamento del saldo. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

     3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

     4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 102. In casi di forza maggiore ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione di una connessione, lo Stato membro può trasmettere la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento su supporto cartaceo.

 

          Art. 76. Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi

     1. I pagamenti intermedi sono calcolati applicando, al contributo pubblico esposto nella dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento comunitario fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo.

     2. In deroga al paragrafo 1 e in risposta ad una richiesta specifica e debitamente fondata dello Stato membro, un pagamento intermedio corrisponde all'importo dell'assistenza comunitaria pagata o da pagare ai beneficiari rispetto all'asse prioritario e all'obiettivo. Questo importo deve essere specificato dallo Stato membro nella dichiarazione di spesa.

 

          Art. 77. Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo

     Il pagamento del saldo è limitato all'importo minore tra i due importi seguenti:

     a) l'importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di spesa certificata dall'autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento comunitario fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo;

     b) l'importo dell'assistenza comunitaria pagata o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo. Quest'ultimo importo deve essere specificato dallo Stato membro nell'ultima dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione rispetto a ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo.

 

          Art. 78. Dichiarazione di spesa

     1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo, l'ammontare totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari secondo le condizioni che disciplinano il contributo pubblico.

     Le spese sostenute dai beneficiari sono supportate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

     Con riguardo alle operazioni che non comportano spese del beneficiario, le spese certificate dall'autorità di certificazione e presentate alla Commissione sono l'aiuto pubblico pagato al beneficiario.

     2. Con riguardo all'articolo 76, paragrafo 2, e all'articolo 77, lettera b), le dichiarazioni di spesa mettono inoltre in rilievo l'importo totale dell'assistenza comunitaria pagata o da pagare ai beneficiari.

 

          Art. 79. Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

     1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95 % del contributo del FEP al programma operativo.

     2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per il FEP, al massimo entro la fine di febbraio dell'anno n+1.

 

          Art. 80. Integralità dei pagamenti ai beneficiari

     Gli Stati membri si assicurano che gli organismi responsabili dei pagamenti garantiscano che i beneficiari percepiscano l'ammontare complessivo del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integralità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che conduca alla riduzione di questi importi per i beneficiari.

 

Sezione 3

Prefinanziamento

 

          Art. 81. Pagamento

     1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo del FEP a un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro per il periodo dal 2007 al 2013 un importo unico a titolo di prefinanziamento. Tale importo rappresenta il 7 % del contributo del FEP al programma operativo. Esso può essere ripartito in due esercizi finanziari in conformità al bilancio disponibile del FEP.

     2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento, qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

     3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo, sono considerati risorsa per lo Stato membro sotto forma di contributo pubblico nazionale e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

     4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata totalmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo a norma dell'articolo 86.

 

Sezione 4

Pagamenti intermedi

 

          Art. 82. Pagamenti intermedi

     Per il programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi.

     Il primo pagamento intermedio è effettuato a norma dell'articolo 71, paragrafo 2.

 

          Art. 83. Ricevibilità delle domande di pagamento

     1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

     a) la Commissione deve aver ricevuto una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa, a norma dell'articolo 78;

     b) l'importo versato dalla Commissione per ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo nell'intero periodo in questione non deve superare il massimale previsto per l'assistenza del FEP, stabilito nel corrente piano di finanziamento;

     c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultima relazione annuale di attuazione a norma dell'articolo 67, paragrafi 1 e 3;

     d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

     2. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere adottate le misure necessarie per porvi rimedio.

 

          Art. 84. Procedura di pagamento

     1. L'autorità di certificazione provvede affinché le domande di pagamenti intermedi per il programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte l'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la relativa domanda è presentata entro il 31 ottobre.

     2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi ed in assenza di un'interruzione del termine per i pagamenti o di una sospensione dei pagamenti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 88 e 89, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della relativa domanda conforme ai requisiti di cui all'articolo 83.

 

Sezione 5

Pagamento del saldo e chiusura del programma

 

          Art. 85.  Chiusura parziale

     1. La chiusura parziale del programma operativo può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro. La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano concluse le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali sono state pagate tutte le spese da parte del beneficiario nonché il contributo pubblico corrispondente.

     2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione quanto segue entro il 31 dicembre di un determinato anno:

     a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;

     b) una dichiarazione di chiusura parziale a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto iii).

     3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 96 e 97 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

 

          Art. 86. Condizioni per il pagamento del saldo

     1. La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione che:

     a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che include la documentazione seguente:

     i) una domanda di pagamento del saldo e una dichiarazione di spesa a norma dell'articolo 78;

     ii) la relazione finale di attuazione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;

     iii) una dichiarazione di chiusura a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera f);

     e

     b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

     2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 90.

     3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricevimento. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro detto periodo di cinque mesi.

     4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:

     a) la data di accettazione della relazione finale, a norma dell'articolo 67, paragrafo 4;

     o

     b) la data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii).

     5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato a distanza di dodici mesi dal pagamento.

     La Commissione comunica agli Stati membri la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.

     6. Fatto salvo l'esito di eventuali audit effettuati dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea, il saldo versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Eventuali modifiche del saldo non modificano la data di chiusura del programma operativo comunicata a norma del paragrafo 5.

 

          Art. 87. Disponibilità dei documenti

     1. L'autorità di gestione provvede affinché tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti al programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea per:

     a) i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;

     b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e audit sulle operazioni di cui al paragrafo 2.

     La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

     2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di una chiusura parziale ai sensi dell'articolo 85.

     3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

 

Sezione 6

Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

 

          Art. 88. Interruzione dei termini di pagamento

     1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

     a) in una relazione di un organismo di audit comunitario o nazionale vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

     o

     b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

     2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione è sospesa non appena lo Stato membro adotta le iniziative necessarie.

 

          Art. 89. Sospensione dei pagamenti

     1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello degli assi prioritari o del programma operativo nei casi in cui:

     a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive;

     o

     b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

     o

     c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli a norma dell'articolo 70.

     2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

     3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 97.

 

Sezione 7

Disimpegno automatico

 

          Art. 90. Principi

     1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o i pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 83, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio comunitario nell'ambito del programma operativo.

     2. La parte di impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata, qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.

     3. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

 

          Art. 91. Deroghe al termine per il disimpegno

     Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione del programma operativo, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.

 

          Art. 92. Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

     L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informazione motivata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 90.

     Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 90, paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

     La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se una sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giuridica o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.

 

          Art. 93. Eccezioni al disimpegno automatico

     Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

     a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 90 e conformemente agli articoli 88 e 89. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la disposizione per il disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata;

     b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, in particolare per mancanza di risorse di bilancio;

     c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma operativo.

 

          Art. 94. Procedura

     1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno automatico a norma dell'articolo 90.

     2. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

     3. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informazione per approvare l'importo comunicato o trasmettere le proprie osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro nove mesi dalla scadenza di cui all'articolo 90.

     4. La partecipazione del FEP al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo che è oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più degli assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

 

Sezione 8

Uso dell'euro

 

          Art. 95. Uso dell'euro

     1. Gli importi che figurano nel programma operativo presentato dallo Stato membro, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

     2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

     3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data di una domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale.

     L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

     4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

 

CAPO II

Rettifiche finanziarie

 

Sezione 1

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

 

          Art. 96. Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

     1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità e prendere provvedimenti quando viene accertata una modifica importante che incida sulla natura delle condizioni di attuazione o di controllo delle operazioni o del programma operativo ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

     2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il FEP.

     Fatto salvo il paragrafo 3, le risorse del FEP così svincolate possono essere riutilizzate dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo.

     3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità del sistema, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o di parte dell'asse prioritario in cui si è prodotta l'irregolarità del sistema.

     4. Nel caso di irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

 

Sezione 2

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

 

          Art. 97. Criteri per le rettifiche

     1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

     a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;

     b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

     c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 96 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

     2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di applicare un tasso forfettario o una rettifica estrapolata.

     3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.

     4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, le informazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro.

 

          Art. 98. Procedura

     1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro due mesi.

     Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale dell'irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al primo comma.

     2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui al paragrafo 1.

     3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire ad un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

     4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare le risorse del FEP in questione, a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma.

     5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro sei mesi dalla data dell'audizione, tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

 

          Art. 99. Obblighi degli Stati membri

     L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE.

 

CAPO III

Rimborso

 

          Art. 100. Rimborso

     1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine di riscossione.

     2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a partire dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

 

TITOLO IX

COMITATO

 

          Art. 101. Comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo europeo per la pesca (di seguito «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 102. Norme di attuazione

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 103. Disposizioni transitorie

     1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4028/86, (CE) n. 3699/93, (CE) n. 2468/98 e (CE) n. 2792/1999, o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applica pertanto successivamente a tale data a detto intervento fino alla sua chiusura.

     2. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, gli importi impegnati per gli interventi cofinanziati dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituiti dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali la dichiarazione di spesa certificata effettivamente corrisposta, la relazione finale di attuazione, inclusi lo stato di avanzamento dei programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 non sono stati inviati alla Commissione entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo della SFOP, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

     3. Qualora si rendessero necessarie misure specifiche per facilitare la transizione dal sistema in vigore a quello fissato dal presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

     In particolare, tali misure sono adottate per integrare l'esistente sostegno comunitario approvato dalla Commissione per il periodo dal 2000 al 2006 nel sostegno del FEP previsto dal presente regolamento.

 

          Art. 104. Abrogazioni

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103, paragrafo 1, i regolamenti (CE) n. 1263/1999 e (CE) n. 2792/1999 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007.

     2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

 

          Art. 105. Riesame

     Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, a norma dell'articolo 37 del trattato.

 

          Art. 106. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     La ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo per la pesca, espressa ai prezzi del 2004, di

cui all'articolo 12, è la seguente:

 

 

 

 

 

 

 

(in EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

538 501 708

544 387 564

551 260 557

551 264 533

552 866 449

554 350 809

556 368 380

 

 

ALLEGATO II

Intensità dell'aiuto

 

     a) Per tutte le misure di cui al titolo IV, i limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione (A) e, se del caso, da parte dei beneficiari privati (B) sono quelli riportati nella tabella che segue, espressi in percentuale dei costi complessivi ammissibili, che rappresentano la somma di (A) + (B).

     Per la tabella che segue, le operazioni rientrano in questo gruppo come segue:

 

 

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza e isole periferiche greche

A 100 %

B 0 %

A 40 %

B 60 % (*) (**)

A 80 %

B 20 %

A 60 %

B 40 % (***)

Regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza

A 100 %

B 0 %

A 40 %

B 60 % (*) (**)

A 60 %

B 40 %

A 40 %

B 60 % (***)

Regioni ultraperiferiche

A 100 %

B 0 %

A 50 %

B 50 % (*) (**)

A 80 %

B 20 %

A 75 %

B 25 %

 

(*) Per le operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, la voce (B) del gruppo 2 è aumentata di 20 punti percentuali. La voce (A) è ridotta di conseguenza.

(**) Per le operazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 25), la voce (B) del gruppo 2 può essere ridotta di 20 punti percentuali. La voce (A) è aumentata di conseguenza.

(***) Per le operazioni di cui agli articoli 29 e 35 attuate da imprese non rientranti nella definizione dell'articolo 3, lettera f), con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, la voce (B) è aumentata di 30 punti percentuali nelle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, ad eccezione delle isole greche periferiche, e di 20 punti percentuali nelle regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza. La voce (A) è ridotta di conseguenza.

 

     Gruppo 1

     Operazioni di cui all'articolo 23 (aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca), all'articolo 24 (aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca), all'articolo 26, paragrafo 3 (compensazione socioeconomica per i pescatori che praticano la piccola pesca costiera), all'articolo 26, paragrafo 4 (premi ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera), all'articolo 27 (compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria), all'articolo 30 (misure idroambientali), all'articolo 31 (misure sanitarie), all'articolo 32 (misure veterinarie), all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma (investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne), all'articolo 33, paragrafo 3 (destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne), all'articolo 37 (azioni collettive), all'articolo 38 (misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche), all'articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca), all'articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori), all'articolo 41 (progetti pilota), all'articolo 42 (modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività), all'articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca) e all'articolo 46 (assistenza tecnica).

 

     Gruppo 2

     Operazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1, 2, 6, 7 e 8 (investimenti a bordo dei pescherecci), all'articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, ai sensi dell'articolo 25), all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma (investimenti a bordo delle navi operanti nelle acque interne) e all'articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca).

     A seguito dell'applicazione di (*) e (**), qualora il FEP finanzi operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, a favore di pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, la voce (B) del gruppo 2 sarà:

     pari o superiore a 60 punti percentuali (B 60 %) per le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, le isole periferiche greche e le regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza,

     e

     — pari o superiore a 50 punti percentuali (B 50 %) per le regioni ultraperiferiche.

 

     Gruppo 3

     Operazioni di cui all'articolo 37 (azioni collettive), all'articolo 38 (misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche), all'articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca), all'articolo 41 (progetti pilota) e all'articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca).

 

     Gruppo 4

     Operazioni di cui all'articolo 29 (misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura), all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma (investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne), articolo 35 (misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione), all'articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) e all'articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca).

 

     b) L'autorità di gestione determina, per le operazioni riguardanti:

     i) l'articolo 37 (azioni collettive), l'articolo 38 (misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche), l'articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca) e l'articolo 41 (progetti pilota), se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3;

     ii) l'articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) e l'articolo 33, paragrafo 2, primo comma (investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne), se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 4;

     iii) l'articolo 44 (misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca), se esse rientrano nei gruppi 1, 2, 3 o 4.

     L'autorità di gestione determina quanto citato ai punti i), ii) e iii) basandosi sulle seguenti considerazioni:

     — interesse collettivo oppure individuale,

     — beneficiario collettivo oppure singolo (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del commercio),

     — accesso pubblico ai risultati delle operazioni oppure proprietà e controllo privati,

     — partecipazione finanziaria da parte di organismi collettivi e istituti di ricerca.