§ 5.2.90 - L.R. 13 dicembre 2012, n. 25.
Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:13/12/2012
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Enti del Servizio sanitario regionale)
Art. 4.  (Assetto delle nuove Aziende per i servizi sanitari e dei presidi ospedalieri)
Art. 5.  (Ridefinizione dell'organizzazione distrettuale)
Art. 6.  (Atto aziendale)
Art. 7.  (Costituzione dei nuovi enti)
Art. 8.  (Norme finali)


§ 5.2.90 - L.R. 13 dicembre 2012, n. 25. [1]

Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

(B.U. 19 dicembre 2012, n. 51)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), dispone la modifica dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito per:

a) privilegiare l'integrazione ospedale - territorio;

b) garantire appropriate politiche di prevenzione e agevolare l'attivazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali che assicurino la continuità e la personalizzazione delle cure del paziente;

c) favorire omogeneità organizzativa e di offerta di servizi sul territorio regionale e uniformità nei livelli di assistenza forniti ai cittadini;

d) semplificare il sistema istituzionale e organizzativo esistente;

e) garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario e la razionalizzazione nell'uso delle risorse.

 

     Art. 3. (Enti del Servizio sanitario regionale)

1. La nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale è costituita dalle Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 4, nonchè:

a) dalle Aziende ospedaliero - universitarie di Trieste e di Udine;

b) dall'Azienda ospedaliera di Pordenone;

c) dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano.

 

     Art. 4. (Assetto delle nuove Aziende per i servizi sanitari e dei presidi ospedalieri)

1. Sono Aziende per i servizi sanitari:

a) l'Azienda per i servizi sanitari " Giuliano Isontina " avente quale ambito territoriale le province di Trieste e di Gorizia, istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 1 " Triestina " e n. 2 " Isontina ", che sono contestualmente soppresse;

b) l'Azienda per i servizi sanitari " Friulana " avente quale ambito territoriale la provincia di Udine, istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 " Alto Friuli ", n. 4 " Medio Friuli " e n. 5 " Bassa Friulana ", che sono contestualmente soppresse;

c) l'Azienda per i servizi sanitari "Friuli Occidentale", avente quale ambito territoriale la provincia di Pordenone.

2. Le nuove Aziende per i servizi sanitari " Giuliano Isontina " e " Friulana " svolgono le funzioni già esercitate dagli enti del Servizio sanitario regionale incorporati e soppressi e succedono nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Le nuove Aziende per i servizi sanitari " Giuliano Isontina " e " Friulana " succedono nella titolarità del patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale incorporati e soppressi.

4. Gli ospedali presenti nell'ambito territoriale delle Aziende per i servizi sanitari di cui al comma 1, lettere a) (Gorizia, Monfalcone) e b) (Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Latisana, Palmanova, San Daniele del Friuli, Tolmezzo), costituiscono, a decorrere dalla data di cui all'articolo 7, un unico presidio ospedaliero, costituente un'unica struttura operativa aziendale.

5. Il Presidio ospedaliero denominato "Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta" di Udine, è trasferito dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" all'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine ed è dotato di autonomia economico - finanziaria e gestionale mediante l'attribuzione, da parte del competente direttore generale, di uno specifico budget determinato tenendo conto dell'attività da espletare.

6. L'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine succede nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti il presidio di cui al comma 5, ivi compresi i rapporti di lavoro, di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.

 

     Art. 5. (Ridefinizione dell'organizzazione distrettuale)

1. I direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari ridefiniscono, entro il 31 dicembre 2014 e con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, previo parere delle Province e dei Comuni da esprimersi entro trenta giorni, l'ambito territoriale dei distretti sulla base dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come modificato dal comma 2.

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12/1994 è sostituito dal seguente:

«3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

a) la popolazione del distretto deve essere superiore a 100.000 abitanti;

b) corrispondenza del territorio del distretto con uno o più ambiti del Servizio sociale dei comuni.».

3. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 12/1994 la parola «intercomunale» è soppressa.

4. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 21 della legge regionale 12/1994.

 

     Art. 6. (Atto aziendale)

1. Entro i sei mesi successivi alla data di cui all'articolo 7 i direttori generali delle nuove Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 4 ne definiscono l'organizzazione e il funzionamento mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992.

2. Entro i sei mesi successivi alla data di cui all'articolo 7 il direttore generale dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, adotta l'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992.

 

     Art. 7. (Costituzione dei nuovi enti)

1. La costituzione delle nuove Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), la soppressione degli enti incorporati in esse, nonchè il trasferimento del Presidio ospedaliero denominato " Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta " di Udine, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2013, con effetto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo.

2. In attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 502/1992 costituiscono titoli per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari i decreti del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 1.

 

     Art. 8. (Norme finali)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014 decadono dall'incarico i direttori generali, i direttori amministrativi e sanitari, i coordinatori sociosanitari, i titolari degli ulteriori incarichi la cui durata è connessa all'incarico del direttore generale, nonchè cessano i collegi sindacali e gli ulteriori organi e organismi degli enti soppressi.

2. [Ai direttori generali che decadono dall'incarico ai quali, a decorrere dall'1 gennaio 2014, non venga conferito altro incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale, viene corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dell'incarico] [2].

3. Entro il termine massimo del 31 ottobre 2013 i direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari nn. 1, 2, 3, 4 e 5 trasmettono alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali la ricognizione del patrimonio, delle strutture aziendali e degli incarichi dirigenziali.


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 11 novembre 2013, n. 17.

[2] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2014, n. 4, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.