§ 41.7.295 - D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 34.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:02/03/2007
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Principi generali
Art. 2.  Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia
Art. 3.  Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia
Art. 4.  Accordi
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali


§ 41.7.295 - D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 34.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.

(G.U. 29 marzo 2007, n. 74)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

     Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Principi generali

     1. La regione, nell'ambito della potestà legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facoltà di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

     2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale.

     3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa già spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facoltà attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.

 

     Art. 2. Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia

     1. E' istituito il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, rispettivamente in rappresentanza della Direzione regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza delle strutture competenti in materia di beni culturali, di beni paesaggistici e di risorse economiche e finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni culturali dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le attività culturali e, in ogni caso, quando si tratti del conferimento di cui al comma 3, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, nonchè da un ulteriore dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza del Comitato spetta ad uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli dell'Amministrazione regionale.

     2. Il Comitato è sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine alle attività di comune interesse in materia di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi.

     3. Al Comitato è attribuita, altresì, la facoltà di stipulare accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attività da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando le opportune forme di gestione delle conseguenti attività, ai sensi degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con gli accordi medesimi possono essere individuati istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale da conferire in uso alla regione nell'ambito di progetti di fruizione integrata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo.

     4. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 3 sono definiti gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi.

     5. Il Comitato è dotato di una segreteria paritetica composta da due funzionari appartenenti, rispettivamente, all'Amministrazione statale ed a quella regionale. Le attività di segreteria non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

     Art. 3. Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia

     1. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento delle attività di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte nel Friuli-Venezia Giulia, può essere costituito con decreto del Presidente della regione, che ne disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

     2. L'Istituto di cui al comma 1 è aperto anche alla partecipazione dello Stato ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

     3. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 è istituita presso l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali ed eventualmente delle Università degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri, secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualità definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformità ai requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

     4. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola è sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

     Art. 4. Accordi

     1. In coerenza con il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio culturale, lo Stato e la regione stabiliscono accordi in sede regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

     1. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti spettanti alla regione ai sensi del presente decreto si provvederà con legge statale di modifica del Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.

     2. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 2, si provvede con fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla regione.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

     1. In attesa dell'accreditamento della Scuola di cui all'articolo 3, comma 3, il diploma regionale rilasciato a conclusione del ciclo di studi in materia di restauro di beni culturali, organizzato direttamente dalla regione e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è titolo per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento della prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante prevista dal comma 1-bis dell'articolo 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

     2. Resta estranea al presente decreto la disciplina delle funzioni relative all'amministrazione dei beni appartenenti al Fondo edifici di culto.