Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali |
Data: | 28/12/2018 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014) |
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 26/2014) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 26/2014) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 26/2014) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 19 bis della legge regionale 26/2014) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 26/2014) |
Art. 7. (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 26/2014) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 26/2014) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 26/2014) |
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 18/2015) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18/2015) |
Art. 13. (Norme transitorie per la gestione delle risorse assegnate con la concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018) |
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006) |
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 6/2006) |
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006) |
Art. 19. (Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 6/2006) |
Art. 20. (Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni) |
Art. 21. (Disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona) |
Art. 22. (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona) |
Art. 23. (Norme transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali) |
Art. 24. (Abrogazioni) |
Art. 25. (Entrata in vigore) |
§ 1.4.48 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
(B.U. 27 dicembre 2018, n. 52 - S.O. 31 dicembre 2018, n. 47)
Capo I
Modifiche alla
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
«Art. 6 (Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali)
1. Ferma restando la normativa statale che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali.
2. Per l'adesione all'Unione, il Comune e l'Unione approvano, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, lo Statuto dell'Unione che prevede e disciplina la partecipazione del Comune all'Unione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.
3. Il Comune può revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, nonché la decorrenza della revoca sono regolati da accordo.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 bis, i Comuni possono recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonché la decorrenza del recesso sono regolati da accordo.
5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono approvati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti interessati entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di revoca o di recesso. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.
6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo ai sensi del comma 5, il medesimo è approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
7. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente dell'Unione ne cura la liquidazione.».
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 6 bis nella
1. Dopo l'articolo 6 della
«Art. 6 bis. (Modalità di esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali)
1. Nelle more della piena attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino alla costituzione e all'avvio di enti di area vasta, non possono essere sciolte:
a) le Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della presente legge e quelle di cui all'articolo 4 della
b) le Unioni che esercitano le funzioni sovracomunali e di area vasta già esercitate dalle soppresse Comunità montane.
2. Le funzioni di cui al comma 1 continuano a essere svolte dalle Unioni fino al trasferimento di esse ad altro ente.».
Art. 3. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
a) alla lettera b) le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2» sono soppresse;
b) alla lettera c) le parole: «in attuazione degli articoli da 23 a 33» sono soppresse.
Art. 4. (Modifica all'articolo 17 della
1. Al comma 3 dell'articolo 17 della
Art. 5. (Modifica all'articolo 19 bis della
1. Il comma 1 dell'articolo 19 bis della
«1. In caso di recesso di un Comune da un'Unione territoriale intercomunale e in caso di revoca di una o più funzioni comunali di cui all'articolo 6, il personale trasferito all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca rientra in ogni caso, salvo diverso accordo tra il Comune e l'Unione territoriale intercomunale, nella dotazione organica del Comune.».
Art. 6. (Modifiche all'articolo 23 della
1. All'articolo 23 della
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«a) le funzioni comunali secondo le previsioni del proprio statuto»;
b) le lettere b) ed e) del comma 1 e i commi 3 e 3 bis sono abrogati.
Art. 7. (Modifica all'articolo 31 della
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della
Art. 8. (Modifica all'articolo 32 della
1. Al comma 4 dell'articolo 32 della
Art. 9. (Modifica all'articolo 43 della
1. Al comma 1 bis dell'articolo 43 della
Capo II
Modifiche alla
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
«Art. 7 (Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato)
1. La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali.
2. Tenuto conto del quadro complessivo di sviluppo delineato dal programma di Governo e delle specifiche politiche regionali di settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, dichiara con deliberazione le priorità regionali complessive di sviluppo del territorio riferite al periodo di mandato da proporre nella concertazione di cui al comma 1, specificando i soggetti istituzionali ammessi di volta in volta alla concertazione, gli ambiti di interesse degli investimenti che potranno essere considerati, gli ambiti e gli specifici interventi esclusi da finanziamento con modalità concertata, eventuali priorità di scelta nella selezione degli interventi da finanziare tra gli interventi proposti dagli enti locali e gli altri ulteriori vincoli collegati alla normativa vigente.
3. La legge di stabilità, con riferimento agli esiti della concertazione di cui al comma 1 e in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicura con il fondo di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b), una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e il riparto tra i beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessità o alla dimensione dell'ente locale realizzatore.
4. La modalità concertata di cui al comma 1 prevede il confronto, nell'ambito di Conferenze programmatiche, tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali che presentano alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una scheda con l'elenco delle proposte di investimento, l'indicazione dell'esigenza di finanziamento regionale per ogni anno del triennio e l'eventuale cofinanziamento, nonché un riepilogo indicante lo stato di avanzamento della spesa per ogni intervento finanziato negli anni precedenti con metodo concertativo.».
Art. 11. (Modifica all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 12. (Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) la lettera b) del comma 9 è sostituita dalla seguente:
«b) a favore dei Comuni non in Unione, singoli o associati mediante convenzione, e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici sovracomunali, stanziato e ripartito dalla legge di stabilità in base agli esiti della concertazione di cui all'articolo 7 e finalizzato ad assicurare la perequazione infrastrutturale dei territori.»;
b) al comma 10 dopo le parole «di cui al comma 9, lettera b).» è aggiunto il seguente periodo: «Le Direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la verifica della rendicontazione finale degli interventi individuati dalla legge di stabilità in base agli esiti della concertazione e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.»;
c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), sono concesse a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
10 ter. Per la rendicontazione finale degli investimenti finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'articolo 42 della
Art. 13. (Norme transitorie per la gestione delle risorse assegnate con la concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018)
1. La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione - Autonomie locali degli anni 2017 e 2018-2020, riferita ai fondi dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 12 della
2. Le economie risultanti dagli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 sono restituite alla Regione.
2 bis. Per la quantificazione delle economie di cui al comma 2 in presenza di un cofinanziamento a carico dell'ente locale individuato nei patti territoriali 2018-2020 stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, la quota da restituire è calcolata in misura proporzionale all'ammontare del finanziamento regionale rispetto al totale delle risorse individuate nel patto territoriale per l'intervento rendicontato [1].
3. La modifica dell'oggetto degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 è disposta con legge regionale e solo a parità di Missione e Programma già codificati.
Capo III
Modifiche alla
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
«Art. 17 (Servizio sociale dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.
3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.
5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.».
Art. 15. (Modifiche all'articolo 17 bis della
1. All'articolo 17 bis della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale uniformità dei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.»;
b) al comma 3 le parole: «, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni» sono soppresse.
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
«Art. 18 (Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni)
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.
3. La convenzione disciplina in particolare:
a) la durata della gestione associata;
b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis;
c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».
Art. 17. (Modifiche all'articolo 19 della
1. All'articolo 19 della
a) al comma 1 le parole «del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «della convenzione»;
b) al comma 2 le parole: «nei Comuni associati» sono soppresse;
c) al comma 3 le parole «dell'Unione territoriale intercomunale» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio sociale dei Comuni»;
d) al comma 4 le parole «dai Comuni associati» sono sostituite dalle seguenti: «che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata»;
e) al comma 5 le parole «Le Aziende per l'assistenza sanitaria e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Enti gestori ai quali».
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 20 della
1. L'articolo 20 della
«Art. 20 (Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)
1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;
e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).
4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.
5. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della
6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.».
Art. 19. (Inserimento dell'articolo 20 bis nella
1. Dopo l'articolo 20 della
«Art. 20 bis (Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni)
1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonché al fine di assicurare il concorso dei Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.
2. La Conferenza è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni.
3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.».
Art. 20. (Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni)
1. Le convenzioni per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18 della
2. Per garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, nelle more dell'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 e dei relativi atti attuativi, il Servizio sociale dei Comuni è gestito:
a) dagli Enti gestori individuati nelle convenzioni per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni vigenti alla data del 30 novembre 2016;
b) dall'Unione territoriale intercomunale, limitatamente ai Servizi sociali dei Comuni gestiti dalle Unioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 restano valide le convenzioni in essere alla data del 30 novembre 2016. Qualora la gestione transitoria sia garantita ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), si applicano i regolamenti per la gestione associata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale, le funzioni previste dall'articolo 20 della
5. Nell'ipotesi in cui nell'ambito della Convenzione di cui al comma 1 sia individuato un Ente gestore diverso da quello che assicura la gestione associata del SSC ai sensi del comma 2, l'Ente gestore cessante e quello subentrante concordano le modalità per:
a) il trasferimento all'Ente gestore subentrante di tutto il personale presente afferente al SSC, di qualunque profilo professionale, compreso quello assunto a tempo determinato e indeterminato dall'Ente cessante;
b) la regolazione del passaggio di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Art. 21. (Disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in relazione all'inserimento nell'assetto delle funzioni e degli interventi in materia di servizi sociali e sociosanitari, le competenze che la
2. Per effetto del processo di riordino di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2019 indicato all'articolo 9, comma 1, della
Art. 22. (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della
1. In via di interpretazione autentica, all'articolo 3 della
Capo IV
Norme finali
Art. 23. (Norme transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali)
1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della
Art. 24. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 7, 7 bis, 9, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 42, 56 ter, 59, 60, 61 bis, 62, 63, 64, 65 e 68 della
b) il comma 3 dell'articolo 7 e gli articoli 24, 25, 33, 34, 35, 36 e 38 della
c) il comma 9 ter dell'articolo 14 e gli articoli 58, 59 e 63 della
d) i commi 60 e 61 dell'articolo 10 della
e) il comma 6 dell'articolo 6 della
f) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 32, le lettere a), b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 36 della
g) gli articoli 6, 7, 13, 14 e 16 della
h) gli articoli 23, 24, 28, 30 e 32 della
i) gli articoli 2 e 24 della
j) i commi 44 e 45 dell'articolo 9 della
k) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 8 e i commi 2, 4, 8, 16 e 17 dell'articolo 9 della
l) il comma 1 dell'articolo 1 della
m) i commi 48 e 49 dell'articolo 10 della
Art. 25. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 si applicano dall'1 gennaio 2019.
[1] Comma inserito dall'art. 15 della