§ 5.6.72 - L.R. 22 febbraio 2019, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:22/02/2019
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2018)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13/2018)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2018)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13/2018)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 13/2018)
Art. 7.  (Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale 13/2018)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13/2018)
Art. 9.  (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 13/2018)
Art. 10.  (Modifica alla rubrica del capo V del titolo II della legge regionale 13/2018)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 13/2018)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 13/2018)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 13/2018)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2018)
Art. 15.  (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 13/2018)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 13/2018)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13/2018)
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 13/2018)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 13/2018)
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 13/2018)
Art. 21.  (Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 13/2018)
Art. 22.  (Abrogazione dell'articolo 35 della legge regionale 13/2018)
Art. 23.  (Abrogazione dell'articolo 36 della legge regionale 13/2018)
Art. 24.  (Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge regionale 13/2018)
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 13/2018)
Art. 26.  (Inserimento del capo VI bis nel titolo III della legge regionale 13/2018)
Art. 27.  (Sostituzione della rubrica del capo VII del titolo III della legge regionale 13/2018)
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13/2018)
Art. 29.  (Abrogazione dell'articolo 42 della legge regionale 13/2018)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 13/2018)
Art. 31.  (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/2018)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 46 della legge regionale 13/2018)
Art. 33.  (Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 13/2018)
Art. 34.  (Inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 13/2018)
Art. 35.  (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13/2018)
Art. 36.  (Devoluzione e conferma contributi edilizia scolastica)
Art. 37.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 38.  (Norme finanziarie)
Art. 39.  (Abrogazioni)
Art. 40.  (Norme transitorie)
Art. 41.  (Entrata in vigore)


§ 5.6.72 - L.R. 22 febbraio 2019, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

(B.U. 27 febbraio 2019, n. 9)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) la parola «educativa» è sostituita dalle seguenti: «educativa e formativa»;

b) alla lettera d) dopo le parole «culturale e umano» sono aggiunte le seguenti: «, in un contesto plurilingue»;

c) alla lettera e) le parole «, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «e per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche e delle segreterie digitali»;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a processi educativi individualizzati di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e il sostegno ad alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;»;

e) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f bis) favorire un approccio integrato e interdisciplinare che affronti le tematiche della salute, utilizzando metodologie educative attive che sviluppino competenze e abilità individuali, creando un clima e relazioni positivi;».

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 3 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e dei soggetti con disabilità;»;

b) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole «minoranze linguistiche» è aggiunta la seguente: «storiche»;

c) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute.»;

d) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «mense scolastiche» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata»;

e) alla lettera g) del comma 2 dopo la parola «scolastico» sono aggiunte le seguenti: «, favorendo la mobilità sostenibile, creando percorsi casa scuola sicuri»;

f) alla lettera h) del comma 2 le parole «portatori di Bisogni Educativi Speciali e in gravi situazioni di disagio» sono sostituite dalle seguenti: «con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2018 le parole «della scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «scolastiche secondarie di primo grado e alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno di queste ultime».

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «dalla deliberazione del Consiglio d'istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione nella scuola del servizio di comodato gratuito dei libri di testo o di altro materiale didattico digitale, nonché» sono soppresse;

b) dopo le parole «alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza per la scuola» è inserita la seguente: «secondaria»;

c) dopo le parole «e alle classi prima e seconda per la scuola» è inserita la seguente: «secondaria».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «nuclei familiari» sono aggiunte le seguenti: «residenti in regione»;

b) le parole: «appartenenti al sistema scolastico regionale» sono soppresse.

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 13/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente:

«1. Agli alunni residenti in regione, iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie, sono concessi assegni di studio nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12.».

 

     Art. 7. (Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale 13/2018)

1. La rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale 13/2018 è sostituita dalla seguente: «Alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e con disabilità e interventi a favore delle scuole in ospedale e a domicilio».

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 15 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento»;

b) al comma 1 la parola «evitare» è sostituita dalla seguente: «ridurre»;

c) al comma 1 dopo le parole «Bisogni Educativi Speciali (BES)» sono inserite le seguenti: «e di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)».

 

     Art. 9. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 13/2018)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 15 bis. (Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del famigliare malato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità, sono definite le linee guida per la realizzazione degli interventi e fissati i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole regionali singole o in rete.

3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.

4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.

5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.».

 

     Art. 10. (Modifica alla rubrica del capo V del titolo II della legge regionale 13/2018)

1. Alla rubrica del capo V del titolo II della legge regionale 13/2018 dopo le parole «dell'infanzia» sono aggiunte le seguenti: «non statali».

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 19 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «sono concessi» sono inserite le seguenti: «e liquidati»;

b) al comma 2 dopo le parole «di concessione» sono inserite le seguenti: «e liquidazione».

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 13/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 13/2018 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 1 possono essere altresì utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali una tantum proposti dalle Associazioni beneficiarie per sovvenire ad inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate.».

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 22 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «sono concessi» sono inserite le seguenti: «e liquidati»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.».

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 27 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.»;

b) al comma 3 le parole «del progetto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis».

 

     Art. 15. (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 13/2018)

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 28 bis. (Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di formazione e di sensibilizzazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali in ambito scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila della rete delle scuole polo per la sicurezza, individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le Aziende per l'Assistenza Sanitaria.

3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa presentazione, da parte dell'istituto capofila della rete delle scuole polo per la sicurezza, istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), di un progetto, corredato del preventivo di spesa, che coinvolga gli istituti scolastici della regione e valorizzi le risorse umane qualificate presenti all'interno degli stessi. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.».

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 13/2018 le parole «iniziative scolastiche di carattere interculturale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale regionale e interculturale».

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 30 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)»;

b) al comma 1:

1) le parole «alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;

2) dopo le parole «e di quello degli Stati esteri confinanti» sono inserite le seguenti: «e non»;

3) dopo le parole «altra iniziativa utile» sono inserite le seguenti: «, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e»;

4) le parole «e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici ed educativi» sono sostituite dalle seguenti: «e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi».

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 31 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ed è autorizzata a concedere un contributo annuo a favore del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), per il sostegno delle attività istituzionali e di progettualità a favore degli studenti» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 32 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole «dimensione europea» sono inserite le seguenti: «e internazionale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.»;

c) al comma 2 le parole «la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «la diffusione della dimensione internazionale dell'istruzione e dell'educazione».

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: «e l'integrazione di queste ultime con i soggetti del territorio» sono soppresse;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) sostegno al tempo integrato extrascolastico;».

c) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f bis) convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo.».

 

     Art. 21. (Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 13/2018)

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 33 bis. (Regolamento)

1. Con regolamento regionale sono definiti i termini, le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione degli interventi di cui al capo II, capo III e capo IV del presente titolo.».

 

     Art. 22. (Abrogazione dell'articolo 35 della legge regionale 13/2018)

1. L'articolo 35 della legge regionale 13/2018 è abrogato.

 

     Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 36 della legge regionale 13/2018)

1. L'articolo 36 della legge regionale 13/2018 è abrogato.

 

     Art. 24. (Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge regionale 13/2018)

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 36 bis. (Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo)

1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole e ai Comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.

3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari i Comuni purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.».

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 39 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «di costruzione delle competenze» sono aggiunte le seguenti: «e di nuovi ambienti di apprendimento».

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche e anche a favore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo di piattaforme digitali;»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per le attività di cui al comma 2, lettera c), l'Amministrazione regionale può avvalersi del supporto della società in house Insiel S.p.a. di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).».

 

     Art. 26. (Inserimento del capo VI bis nel titolo III della legge regionale 13/2018)

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente capo:

«Capo VI bis

Interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo

 

     Art. 40 bis. (Convenzioni)

1. Al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete, le Università regionali, e altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 unitamente alle proposte progettuali. Gli schemi di convenzione contengono i termini di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse disponibili.».

 

     Art. 27. (Sostituzione della rubrica del capo VII del titolo III della legge regionale 13/2018)

1. La rubrica del capo VII del titolo III della legge regionale 13/2018 è sostituita dalla seguente: «Tempo integrato extrascolastico».

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 41 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tempo integrato extrascolastico»;

b) al comma 1 le parole «la Regione, sostiene il tempo pieno e prolungato» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione sostiene il tempo integrato extrascolastico»;

c) al comma 1 le parole «con priorità delle scuole» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità alle scuole»;

d) al comma 2 le parole «che realizzano tempo pieno e tempo prolungato» sono sostituite dalle seguenti: «che realizzano progetti riguardanti il tempo integrato extrascolastico»;

e) al comma 3 dopo le parole «attività di potenziamento» sono inserite le seguenti: «e recupero»;

f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. In sede di prima applicazione sono beneficiari i Comuni sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.».

 

     Art. 29. (Abrogazione dell'articolo 42 della legge regionale 13/2018)

1. L'articolo 42 della legge regionale 13/2018 è abrogato.

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 13/2018 le parole «dell'intero territorio regionale che alla data di presentazione della domanda realizzano tempo pieno o prolungato» sono sostituite dalle seguenti: «situate nei Comuni beneficiari che realizzano attività integrative extrascolastiche».

 

     Art. 31. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 13/2018 le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 46 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 13/2018 dopo le parole «la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti» sono aggiunte le seguenti: «riguardanti la lingua e la cultura della minoranza».

 

     Art. 33. (Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 13/2018)

1. L'articolo 48 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 48

(Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi)

1. I soggetti di cui all'articolo 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo recante in allegato la descrizione delle iniziative proposte e il preventivo delle spese previste per ciascuna iniziativa. Ciascun soggetto non può presentare più di tre iniziative.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 47.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione delle singole iniziative finanziate.».

 

     Art. 34. (Inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 13/2018)

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente titolo:

«TITOLO IV BIS

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Capo I

Programmazione e partecipazione

 

     Art. 52 bis. (Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e nel rispetto del principio di armonizzazione delle competenze regionali di programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica con le competenze statali sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive, la Regione, sulla base delle linee d'indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale, adotta con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia a valere per l'anno scolastico successivo. L'Amministrazione regionale può adottare, ove ricorrano le condizioni, un Piano riferito a più anni scolastici.

2. Le tematiche rientranti nel Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa tengono conto e sono coordinate con i settori di competenza della Regione in materia di edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di salute, di politiche sociali e disabilità, di famiglia, di sistemi informativi e di funzione pubblica e considerano una dimensione temporale di medio-lungo periodo.

 

     Art. 52 ter. (Tavolo di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa con le altre azioni regionali in materia di istruzione, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione. A tale tavolo partecipano gli Assessori regionali competenti in materia di formazione, di famiglia, di infrastrutture ed edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di autonomie locali, di salute e politiche sociali e di sistemi informativi.

2. Il tavolo viene convocato dall'Assessore competente in materia di istruzione. Alle riunioni del tavolo di coordinamento partecipa l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia. Possono partecipare altresì, su invito del Presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

     Art. 52 quater. (Reti territoriali per l'istruzione)

1. Al fine di coordinare l'azione regionale di programmazione di cui all'articolo 52 bis con le esigenze espresse dal territorio, la Regione coinvolge i soggetti interessati, quali le Amministrazioni locali, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e le sue articolazioni territoriali, le Organizzazioni sindacali, le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli Studenti.

2. La Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti per l'istruzione tra soggetti di cui al comma 1, in raccordo con le Reti regionali dell'apprendimento permanente di cui al capo I del titolo II della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), per valorizzare le specificità territoriali, promuovere delle azioni congiunte, elaborare delle proposte alla Regione su tematiche afferenti la programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, anche su base pluriennale.

3. Nel promuovere la costituzione delle reti di cui al comma 2 la Regione tiene conto dei vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica e che limitano la disponibilità della dotazione organica, e delle specificità presenti nel sistema scolastico regionale, quali il forte decremento demografico, la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola, gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali e di collaborazione tra le parti.».

 

     Art. 35. (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 53 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 13/2018 dopo le parole «negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia di dirigenti scolastici» sono inserite le seguenti: «e di direttori dei servizi generali e amministrativi»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi riferite all'anno scolastico 2018-2019 e all'anno scolastico 2019-2020.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono presentate da parte degli istituti scolastici in reggenza e degli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli Venezia Giulia alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il termine stabilito dal decreto che approva la modulistica per la presentazione delle domande per l'anno scolastico 2018-2019, ed entro il 31 gennaio 2020, per l'anno scolastico 2019-2020, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 1.»;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «agli istituti scolastici in reggenza» sono inserite le seguenti: «e agli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi».

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento.».

 

     Art. 36. (Devoluzione e conferma contributi edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere all'Educandato statale collegio Uccellis di Udine una nuova programmazione degli investimenti, in considerazione dell'offerta formativa prevista dai piani di dimensionamento, è autorizzata la devoluzione del contributo regionale già concesso e non ancora erogato con decreto PMT/SEDIL/UD/4964, del 13 settembre 2013 per investimenti diversi da quelli previsti.

2. L'Educandato statale collegio Uccellis di Udine presenta domanda di devoluzione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia scolastica corredata della proposta di nuova programmazione degli investimenti.

3. Con deliberazione di Giunta regionale viene approvata la nuova programmazione e vengono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori.

4. La liquidazione degli importi già concessi avviene a stato di avanzamento a copertura dei nuovi quadri economici, fino alla concorrenza dei ratei scaduti dei contributi, al momento dell'inizio lavori.

5. I contributi possono coprire anche gli interessi di ammortamento per mutui da stipulare a valere su ratei dei contributi che devono ancora maturare al momento dell'inizio lavori.

6. Per la realizzazione dell'intervento della nuova scuola materna comunale di Martignacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 49.631,90 euro annui concesso, con decreto n. PMT/SEDIL/PN/5297/ES/17 del 20 novembre 2012.

7. La richiesta di conferma dell'intervento, corredata del nuovo quadro economico di spesa e dal cronoprogramma dell'intervento è presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente norma, alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio edilizia scolastica e universitaria.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi e a concedere proroghe ai termini di inizio e conseguente fine lavori per gli interventi a favore di edifici universitari che sono oggetto di contribuzione ai sensi delle leggi regionali di settore, per un massimo di due anni rispettivamente.

9. La domanda di proroga deve essere presentata per ogni intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria.

 

     Art. 37. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del seguente debito fuori bilancio:

 

Direzione centrale o struttura equiparata

Tipologia di DFB

Creditore

Oggetto della spesa

Importo 2019

Missione

Progr.

Titolo

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

art. 73, comma 1, lettera e)

RIBBON.IT S.a.s.

Fornitura materiale di cancelleria

610,85

1

3

1

IMPORTO

riconoscimento debito fuori bilancio

Euro 610,85

 

 

 

 

 

 

 

2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di 610,85 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

 

     Art. 38. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018 , come inserito dall'articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 13/2018 , come aggiunto dall'articolo 12 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2 bis, della legge regionale 13/2018 , come inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Per le finalità previste dall'articolo 28 bis, comma 2, della legge regionale 13/2018 , come inserito dall'articolo 15, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Per le finalità previste dall'articolo 36 bis, comma 2, della legge regionale 13/2018 , come inserito dall'articolo 24, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

10. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 4, lettera f bis), della legge regionale 13/2018 , come aggiunta dall'articolo 20, comma 1, lettera c), e all'articolo 40 bis della legge regionale 13/2018 , come inserito dall'articolo 26, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

12. Per le finalità previste dall'articolo 53, comma 1 e comma 2, della legge regionale 13/2018 , come modificato dall'articolo 35, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede:

a) mediante storno per complessivi 185.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 85.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

b) mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021.

14. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 39. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).

 

     Art. 40. (Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 13/2018 continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:

a) decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004)»;

b) decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. «Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)»;

c) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres. «Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera»;

d) decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 105/Pres. «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)».

 

     Art. 41. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le modifiche previste dall'articolo 18 hanno efficacia dall'1 gennaio 2020.