Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 14/07/1992 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28. |
Art. 2. Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali generali adottati prima dell'efficacia del TitoLo IV, Capo I, della legge regionale n. 52 del 1991. |
Art. 3. Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali attuativi e abrogazione dell'articolo 129 della legge regionale n. 52 del 1991. |
Art. 4. Norme transitorie relative agli strumenti di pianificazione infraregionali. |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Revisione del Piano urbanistico regionale. |
Art. 7. Termini temporali di adeguamento degli strumenti urbanistici con vincoli decaduti. |
Art. 8. Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli. |
Art. 9. Decadenza dei vincoli e competenze urbanistiche. |
Art. 10. Piani regolatori comunali particolareggiati. |
Art. 11. Norme di salvaguardia relative ai PRPC. |
Art. 12. Disposizioni particolari per i piani regolatori particolareggiati di iniziativa privata. |
Art. 13. Interventi di ristrutturazione edilizia. |
Art. 14. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale. |
Art. 15. [20] |
Art. 16. Certificato di abitabilità ed agibilità. |
Art. 17. Compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle Amministrazioni statali e da Enti istituzionalmente competenti, nonché dalle Amministrazioni regionale e provinciali. |
Art. 18. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. |
Art. 19. Accertamento di conformità. |
Art. 20. Incarichi. |
Art. 21. Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni non adeguati al Piano urbanistico regionale generale. |
Art. 22. Piani di riordino fondiario. |
Art. 23. Competenze regionali e comunali. |
Art. 24. Integrazione delle Commissioni edilizie comunali. |
Art. 25. Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico. |
Art. 26. Interventi negli ambiti di tutela ambientale. |
Art. 27. Annullamento dell'autorizzazione. |
Art. 28. Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. |
Art. 29. Commissione consultiva per i beni ambientali. |
Art. 30. Sanatoria. |
Art. 31. Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985. |
Art. 32. Entrata in vigore. |
§ 4.1.78 - L.R. 14 luglio 1992, n. 19.
Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28, (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.
(B.U. 15 luglio 1992, n. 62).
Art. 1. Modifiche alla
1. All'articolo 2, comma 1, della
2. Il comma 4 dell'articolo 2 della
(Omissis) [1].
3. L'articolo 3 della
(Omissis) [2].
4. Le sovvenzioni di cui alla
Art. 2. Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali generali adottati prima dell'efficacia del TitoLo IV, Capo I, della
[1. Gli strumenti urbanistici comunali generali e le loro varianti, adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo I, della
2. Il progetto di piano regolatore generale è depositato nella Segreteria comunale per venti giorni consecutivi, previa la prescritta pubblicità di rito.
3. Le osservazioni vanno presentate entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.
4. Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e delle loro varianti sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni dei piani e delle normative sovraordinati.
6. Gli strumenti urbanistici generali comunali e le loro varianti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale viene altresì accertata la legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, o con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale viene deciso sulle osservazioni o si prende atto della loro mancata presentazione, nell'ipotesi di varianti di strumenti urbanistici generali che comportino un aumento della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici o una riduzione delle aree e dei volumi complessivamente destinati alla residenza.
7. Nelle more dell'attuazione della prescrizione contenuta all'articolo 40 della
Art. 3. Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali attuativi e abrogazione dell'articolo 129 della
[1. Gli strumenti urbanistici comunali attuativi adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della
2. Il progetto di piano regolatore particolareggiato comunale è depositato nella Segreteria comunale per venti giorni consecutivi, previa la prescritta pubblicità di rito.
3. Le osservazioni e le opposizioni vanno presentate entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.
4. Avviso per estratto del decreto di approvazione, con il quale viene altresì accertata la legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. I piani di lottizzazione approvati con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della
6. Nei Comuni provvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, gli strumenti urbanistici attuativi comunali non sono soggetti all'approvazione ovvero al nulla-osta regionale, salvo che il Presidente della Giunta regionale in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali abbia disposto detto assoggettamento qualora gli strumenti urbanistici attuativi rivestano particolare interesse per l'assetto del territorio regionale. I piani di recupero rimangono sempre soggetti all'esclusiva competenza comunale.
7. I piani urbanistici comunali attuativi possono apportare modifiche non sostanziali alle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale vigente, purché adeguato al Piano urbanistico regionale, riguardanti:
a) le strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali e le strade di quartiere;
b) la localizzazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive, purché l'eventuale spostamento di dislocazione delle stesse avvenga nell'ambito della loro area di influenza con il rispetto dei raggi o tempi massimi di accessibilità, siano assicurati la dotazione di superficie atta a garantire la dimensione minima del servizio, il rapporto fra superficie coperta e scoperta ed il parametro relativo alla superficie minima indispensabile per singolo servizio in lotto isolato;
c) la variazione fino al 10% delle superfici degli ambiti dei piani urbanistici comunali attuativi e della volumetria complessiva nel rispetto degli standard urbanistici previsti.
8. La disposizione di cui al comma 7, lettera c), non trova applicazione nei piani di lottizzazione e nei piani di recupero di iniziativa privata.
9. Ai fini dell'applicazione dei commi 6 e 7 i piani attuativi devono essere corredati da una relazione che dimostri il rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale e indichi le eventuali modifiche apportate.
10. Successivamente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della
11. E' abrogato l'articolo 129 della
12. Ogni qualvolta, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, è fatto riferimento all'obbligo della preventiva formazione di piani di lottizzazione convenzionata, tale riferimento, successivamente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della
13. In ordine ai piani per l'edilizia economica e popolare, disciplinati dalla
Art. 4. Norme transitorie relative agli strumenti di pianificazione infraregionali. [5]
[1. I piani di sistemazione generale delle zone industriali di cui all'articolo 2 della
2. Tali piani sono approvati dal Presidente della Giunta regionale in presenza del parere dei Comuni, nel cui territorio essi ricadono.
3. In sede di approvazione possono essere introdotte anche le modifiche necessarie ad adeguare le previsioni ivi contenute a quelle degli strumenti urbanistici vigenti nelle aree limitrofe a quelle di sviluppo industriale.]
(Omissis) [6].
Art. 6. Revisione del Piano urbanistico regionale. [7]
[1. All'articolo 8 della
(Omissis) [8].]
Art. 7. Termini temporali di adeguamento degli strumenti urbanistici con vincoli decaduti. [9]
[1. Al comma 2 dell'articolo 36 della
Art. 8. Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli. [10]
[1. Al comma 1 dell'articolo 37 della
2. Al comma 1 dell'articolo 37 della
Art. 9. Decadenza dei vincoli e competenze urbanistiche. [11]
[l. L'articolo 38 della
(Omissis) [12].]
Art. 10. Piani regolatori comunali particolareggiati. [13]
[1. All'articolo 42 della
(Omissis) [14].]
Art. 11. Norme di salvaguardia relative ai PRPC. [15]
[1. L'ultimo periodo dell'articolo 47, comma 1, della
(Omissis) [16].]
Art. 12. Disposizioni particolari per i piani regolatori particolareggiati di iniziativa privata. [17]
[1. All'articolo 49, comma 1, della
Art. 13. Interventi di ristrutturazione edilizia. [18]
[1. All'articolo 65, comma 2, della
Art. 14. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale. [19]
[1. All'articolo 66, comma 2, della
[1. All'articolo 83, comma 1, della
Art. 16. Certificato di abitabilità ed agibilità. [21]
[1. All'articolo 86, comma 2, della
(Omissis) [22].]
Art. 17. Compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle Amministrazioni statali e da Enti istituzionalmente competenti, nonché dalle Amministrazioni regionale e provinciali. [23]
[1. All'articolo 89, comma 2, della
(Omissis) [24].
2. All'articolo 89 della
(Omissis) [25].]
Art. 18. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. [26]
[1. All'articolo 101 della
(Omissis) [27].]
Art. 19. Accertamento di conformità. [28]
[1. All'articolo 108, comma 1, della
[1. L'articolo 123, comma 1, della
(Omissis) [30].]
Art. 21. Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni non adeguati al Piano urbanistico regionale generale. [31]
[1. All'articolo 130, comma 1, lettera b), secondo periodo, della
2. All'articolo 130, comma 5, della
Art. 22. Piani di riordino fondiario. [32]
[1. Al Titolo IX della
(Omissis) [33].]
Art. 23. Competenze regionali e comunali. [34]
[1. All'articolo 131, comma 9, della
2. All'articolo 131 della
(Omissis) [35].]
Art. 24. Integrazione delle Commissioni edilizie comunali. [36]
[1. All'articolo 133 della
(Omissis) [37].]
Art. 25. Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico. [38]
[1. All'articolo 135, comma 1, della
Art. 26. Interventi negli ambiti di tutela ambientale. [39]
[1. E' abrogato l'articolo 137, comma 3, della
Art. 27. Annullamento dell'autorizzazione. [40]
[1. All'articolo 138, comma 2, primo periodo, della
Art. 28. Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della
[1. Al Titolo X della
(Omissis) [42].]
Art. 29. Commissione consultiva per i beni ambientali.
1. All'articolo 2, comma 2, della
(Omissis) [43].
2. All'articolo 2, comma 2, della
(Omissis) [44].
1. Conservano validità le procedure già avviate dai Comuni ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 31. Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive autorizzate successivamente all'entrata in vigore della
1. Per soddisfare le esigenze di emanazione di un provvedimento esplicito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della
2. I provvedimenti autorizzativi del Direttore regionale alla pianificazione territoriale, che possono contenere anche eventuali prescrizioni di ripristino ambientale, sono trasmessi al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi dell'articolo 82, nono comma, del
3. In caso di diniego di autorizzazione, il relativo provvedimento è trasmesso all'Assessore regionale all'ambiente che dispone la revoca, anche parziale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva con contestuale imposizione delle prescrizioni di ripristino ambientale eventualmente previste nell'atto di diniego. La revoca parziale deve comunque interessare tutte le aree vincolate per le quaLi sia stata accertata l'incompatibilità paesaggistica.
Art. 32. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[2] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[3] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[8] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[9] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[12] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[13] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[14] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[15] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[16] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[17] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[22] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[23] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[24] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[25] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[26] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[27] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[28] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[30] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[31] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[33] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[34] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[35] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[36] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[37] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[38] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[39] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[40] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[42] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[43] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[44] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.
[45] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[46] Articolo abrogato dall'art. 1 della