Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 artigianato |
Data: | 02/08/1982 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 2 bis. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
§ 3.12.21 - L.R. 2 agosto 1982, n. 51.
Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato.
(B.U. 3 agosto 1982, n. 72).
CAPO I
Contributi sugli interessi dei mutui destinati al potenziamento dei laboratori artigiani
[Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dell'artigianato secondo gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo con particolare riferimento a quello del riequilibrio economico e territoriale delle aree deboli, la Regione Friuli-Venezia Giulia concede contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane.
Il contributo regionale è concesso per l'acquisto delle aree e dei locali necessari, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonché per la formazione delle scorte necessarie, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione [2].]
[Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 la Regione, ai sensi della
[1. La Giunta regionale nomina, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, il rappresentante della Regione in seno al Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, il quale assume, ai sensi della
2. Il rappresentante della Regione in seno al Comitato tecnico regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge dura in carica fino al termine dei cinque anni dal momento della nomina.]
[Il conferimento regionale di cui all'articolo 2 della presente legge è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di mutuo eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane determinata con le modalità di cui al successivo articolo 4.
Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti dello Stato ai sensi dell'articolo 37 della
Nell'ipotesi indicata dal primo comma del presente articolo si dovrà dar corso alla stipulazione di un unico contratto di mutuo per ciascun richiedente il contributo.]
[Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e all'artigianato di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il Comitato regionale per l'artigianato, determinerà la misura del contributo sugli interessi nonché l'entità del finanziamento eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.]
[I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle imprese qualificate artigiane ai sensi della
L'onere finanziario necessario per far fronte alle richieste di contributo di cui al comma precedente graverà interamente sul conferimento regionale.]
[Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'articolo 1 della Presente legge è riservata alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e all'artigianato, sentito il Comitato regionale per l'artigianato, la facoltà di deliberare criteri prioritari, preferenziali o selettivi per categorie di investimento, per settori di attività economica ovvero per zone territoriali da adottarsi, nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, da parte del Comitato tecnico regionale del Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane costituito ai sensi dell'articolo 1 della
Il Comitato tecnico regionale del Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuto ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nonché sulla utilizzazione dei fondi.]
[Gli interessi maturati sui conferimenti regionali effettuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge andranno ad incrementare il fondo costituito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi.
I rapporti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Cassa per il credito alle imprese artigiane in ordine ai conferimenti previsti dalla presente legge saranno regolati da apposite convenzioni.]
[L'Assessore regionale all'industria e all'artigianato deposita annualmente presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco delle ditte ammesse nell'anno antecedente ai benefici del presente Capo, con l'indicazione dei relativi importi.]
[Per le finalità previste dal presente Capo è autorizzato, nell'esercizio 1983, un limite d'impegno di lire 800 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7869 con la denominazione «Contributi annui costanti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane sugli interessi dei mutui agevolati a medio termine ed a breve termine contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.]
CAPO II
Modifiche al Capo primo della
CAPO III
Modifiche al Capo secondo della
CAPO IV
Osservanza della disciplina normativa e delle condizioni
retributive vigenti nei confronti dei lavoratori
[Non sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.
A tal fine dette imprese devono rilasciare sotto la loro diretta responsabilità apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della
CAPO V
Abrogazione di norme regionali e regime
delle operazioni agevolate in essere
[Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17 gli articoli 1, 2, 4 e 5 della
Alle operazioni di credito agevolato per le quali siano stati concessi contributi in conto interessi ovvero garanzie fidejussorie da parte dell'amministrazione regionale o dall'E.S.A. ai sensi delle norme abrogate dal comma precedente continua ad applicarsi la disciplina dettata dalle norme stesse fino alla estinzione delle operazioni medesime.]
CAPO VI
Contributo straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo
dell'artigianato e rifinanziamento della
[L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.S.A. un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell'articolo 2 della
Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo n. 7873 con la denominazione «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per gli interventi sul credito d'esercizio alle imprese artigiane» e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
[Per le finalità previste dal Capo I della
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
L'onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 36 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).]
[Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per i diversi esercizi come segue:
esercizio 1982 |
lire 300 milioni |
esercizio 1983 |
lire 600 milioni |
esercizi dal 1984 al 1986 |
lire 900 milioni |
esercizio 1987 |
lire 600 milioni |
esercizio 1988 |
lire 300 milioni |
L'onere di lire 1.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.800 milioni.
Al predetto onere di lire 1.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate dal 1985 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.]
[1] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[4] Articolo inserito dall'art. 4 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 78 della