§ 3.12.21 - L.R. 2 agosto 1982, n. 51.
Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:02/08/1982
Numero:51


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 3.12.21 - L.R. 2 agosto 1982, n. 51.

Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato.

(B.U. 3 agosto 1982, n. 72).

 

CAPO I

Contributi sugli interessi dei mutui destinati al potenziamento dei laboratori artigiani

 

Art. 1. [1]

     [Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dell'artigianato secondo gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo con particolare riferimento a quello del riequilibrio economico e territoriale delle aree deboli, la Regione Friuli-Venezia Giulia concede contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane.

     Il contributo regionale è concesso per l'acquisto delle aree e dei locali necessari, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonché per la formazione delle scorte necessarie, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione [2].]

 

     Art. 2. [3]

     [Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 la Regione, ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685, si avvale della Cassa per il credito alle imprese artigiane e partecipa con un proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa medesima ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.]

 

     Art. 2 bis. [4]

     [1. La Giunta regionale nomina, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, il rappresentante della Regione in seno al Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, il quale assume, ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685, le funzioni di Presidente e dura in carica non più di cinque anni.

     2. Il rappresentante della Regione in seno al Comitato tecnico regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge dura in carica fino al termine dei cinque anni dal momento della nomina.]

 

     Art. 3. [5]

     [Il conferimento regionale di cui all'articolo 2 della presente legge è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di mutuo eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane determinata con le modalità di cui al successivo articolo 4.

     Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti dello Stato ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come sostituito con l'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, siano totalmente impegnate e nel caso in cui lo Stato non dia luogo a conferimenti, l'intervento regionale puo riguardare anche la parte di mutuo altrimenti assistibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     Nell'ipotesi indicata dal primo comma del presente articolo si dovrà dar corso alla stipulazione di un unico contratto di mutuo per ciascun richiedente il contributo.]

 

     Art. 4. [6]

     [Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e all'artigianato di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il Comitato regionale per l'artigianato, determinerà la misura del contributo sugli interessi nonché l'entità del finanziamento eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.]

 

     Art. 5. [7]

     [I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle imprese qualificate artigiane ai sensi della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, ai consorzi fra imprese artigiane di cui al capo VI bis della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, introdotto con l'articolo 18 della legge regionale 27 aprile 1982, n. 29, nonché ai consorzi misti di cui alla legge regionale 16 maggio 1974, n. 20.

     L'onere finanziario necessario per far fronte alle richieste di contributo di cui al comma precedente graverà interamente sul conferimento regionale.]

 

     Art. 6. [8]

     [Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'articolo 1 della Presente legge è riservata alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e all'artigianato, sentito il Comitato regionale per l'artigianato, la facoltà di deliberare criteri prioritari, preferenziali o selettivi per categorie di investimento, per settori di attività economica ovvero per zone territoriali da adottarsi, nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, da parte del Comitato tecnico regionale del Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

     Il Comitato tecnico regionale del Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuto ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nonché sulla utilizzazione dei fondi.]

 

     Art. 7. [9]

     [Gli interessi maturati sui conferimenti regionali effettuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge andranno ad incrementare il fondo costituito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi.

     I rapporti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Cassa per il credito alle imprese artigiane in ordine ai conferimenti previsti dalla presente legge saranno regolati da apposite convenzioni.]

 

     Art. 8. [10]

     [L'Assessore regionale all'industria e all'artigianato deposita annualmente presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco delle ditte ammesse nell'anno antecedente ai benefici del presente Capo, con l'indicazione dei relativi importi.]

 

     Art. 9. [11]

     [Per le finalità previste dal presente Capo è autorizzato, nell'esercizio 1983, un limite d'impegno di lire 800 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7869 con la denominazione «Contributi annui costanti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane sugli interessi dei mutui agevolati a medio termine ed a breve termine contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.]

 

CAPO II

Modifiche al Capo primo della L.R. 28 aprile 1978, n. 30, concernente interventi a favore del «Fondo rischi» dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative tra imprese artigiane della regione

 

     Art. 10. [12]

 

CAPO III

Modifiche al Capo secondo della L.R. 28 aprile 1978, n. 30, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine e attrezzature

 

     Art. 11. [13]

 

     Art. 12. [14]

 

CAPO IV

Osservanza della disciplina normativa e delle condizioni

retributive vigenti nei confronti dei lavoratori

 

     Art. 13. [15]

     [Non sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.

     A tal fine dette imprese devono rilasciare sotto la loro diretta responsabilità apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.]

 

CAPO V

Abrogazione di norme regionali e regime

delle operazioni agevolate in essere

 

     Art. 14. [16]

     [Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17 gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 e l'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 26.

     Alle operazioni di credito agevolato per le quali siano stati concessi contributi in conto interessi ovvero garanzie fidejussorie da parte dell'amministrazione regionale o dall'E.S.A. ai sensi delle norme abrogate dal comma precedente continua ad applicarsi la disciplina dettata dalle norme stesse fino alla estinzione delle operazioni medesime.]

 

CAPO VI

Contributo straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo

dell'artigianato e rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1978, n. 30

 

     Art. 15. [17]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.S.A. un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1982.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo n. 7873 con la denominazione «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per gli interventi sul credito d'esercizio alle imprese artigiane» e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 1.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     - per lire 500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.]

 

     Art. 16. [18]

     [Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane della regione al fine di integrare il «Fondo rischi» costituito presso i Consorzi medesimi a garanzia delle operazioni di credito a breve termine.

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

     L'onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 36 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).]

 

     Art. 17. [19]

     [Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato in ciascuno degli esercizi 1982, 1983 e 1984 un limite d'impegno di lire 300 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per i diversi esercizi come segue:

 

esercizio 1982

lire 300 milioni

esercizio 1983

lire 600 milioni

esercizi dal 1984 al 1986

lire 900 milioni

esercizio 1987

lire 600 milioni

esercizio 1988

lire 300 milioni

 

     L'onere di lire 1.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.800 milioni.

     Al predetto onere di lire 1.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate dal 1985 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 13 dicembre 1985, n. 48.

[3] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002. Il Fondo di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 13, comma 11, della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 27 agosto 1992, n. 22 ed abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[5] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[7] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[8] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[9] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[10] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[11] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[12] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[13] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 luglio 1986, n. 31.

[15] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[16] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[17] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[18] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[19] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.