Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 03/04/1992 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, le funzioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, sono svolte, in [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.4.84 - Legge Regionale 3 aprile 1992, n. 14.
Disposizioni transitorie in materia di prestazioni socio-assistenziali.
(B.U. 6 aprile 1992, n. 44).
1. Ai sensi dell'articolo 5 del
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono svolte con le modalità indicate nel Progetto-obiettivo «Servizio sociale di base» approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1989, n. 3426.
3. Alle prestazioni socio-assistenziali sono destinate le risorse previste dall'articolo 15, comma 2, del
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.