§ 5.4.84 - Legge Regionale 3 aprile 1992, n. 14.
Disposizioni transitorie in materia di prestazioni socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:03/04/1992
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, le funzioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, sono svolte, in [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.84 - Legge Regionale 3 aprile 1992, n. 14.

Disposizioni transitorie in materia di prestazioni socio-assistenziali.

(B.U. 6 aprile 1992, n. 44).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, le funzioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, sono svolte, in attesa della legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali, dalle Province, mediante stipula di convenzioni con gli enti ai quali, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, spetta la gestione dei servizi sociali di base.

     2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono svolte con le modalità indicate nel Progetto-obiettivo «Servizio sociale di base» approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1989, n. 3426.

     3. Alle prestazioni socio-assistenziali sono destinate le risorse previste dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 11/1992.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.