§ 1.2.105 - L.R. 8 marzo 2019, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:08/03/2019
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2013)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2013)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)
Art. 6.  (Proroghe termini e norme in materia di sicurezza urbana)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 9/2009)
Art. 8.  (Controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali)
Art. 9.  (Modifiche a descrizioni di interventi riportate nella Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)
Art. 10.  (Modifiche alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 29/2018)
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 41/1996)
Art. 13.  (Norme finanziarie)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.105 - L.R. 8 marzo 2019, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

(B.U. 13 marzo 2019, n. 11)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

«a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;»;

b) alla lettera a) la parola «sino» è sostituita dalle seguenti: «da 1.001».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2013 è inserito il seguente:

«3 bis. Nei comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al comma 3.».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2013)

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19/2013 dopo le parole «assegnati al consiglio» sono inserite le seguenti: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi».

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 104 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

«3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

«2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.».

2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1, la deliberazione della Giunta regionale è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Proroghe termini e norme in materia di sicurezza urbana)

1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020».

2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono prorogati al 30 settembre 2020.

3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 marzo 2021.

4. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5. [Al comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009, come sostituito dall'articolo 9, comma 22, della legge regionale 28/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «concessione di contributi» sono inserite le seguenti: «, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento»;

b) dopo la parola «condomini» la parola «residenziali» è soppressa] [1].

6. Al comma 72 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo la parola «condomini» la parola «residenziali» è soppressa.

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 9/2009) [2]

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9/2009 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente ad altri Corpi di polizia.».

 

     Art. 8. (Controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali)

1. Nel caso di vacanza della carica di Presidente delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali diffida l'Assemblea a eleggere un nuovo Presidente entro un termine non inferiore a quindici giorni. In caso di vacanza anche della carica di Vicepresidente, l'Assemblea è convocata dal Sindaco più anziano di età.

2. Qualora l'Assemblea convocata ai sensi del comma 1 non elegga il nuovo Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dichiara lo scioglimento dell'Assemblea e nomina un Commissario straordinario che esercita i poteri del Presidente, dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, laddove istituito, avvalendosi degli uffici dell'Unione.

3. Il Commissario regge l'Unione fino alla costituzione e all'avvio degli enti cui conferire le funzioni di area vasta già esercitate dalle soppresse Province e Comunità montane e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Al Commissario spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti.

 

     Art. 9. (Modifiche a descrizioni di interventi riportate nella Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)

1. Alla Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e comuni non in UTI - anni 2019-2021", relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Fanna riportata al numero progressivo 20: "Edilizia scolastica: Realizzazione nuova sede Direzione Didattica di Fontanafredda" è sostituita dalla seguente: "Demolizione e ricostruzione Scuola primaria" ;

b) alla descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Martignacco, riportata al numero progressivo 30, le parole «4° lotto» sono sostituite dalle seguenti: «5° lotto»;

c) la descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Spilimbergo riportata al numero progressivo 66: "Intervento sul piazzale antistante scuola Mosaicisti" è sostituita dalla seguente: "Intervento di completamento ex caserma dei Carabinieri da destinare a spazi espositivi della scuola Mosaicisti del Friuli e realizzazione del piazzale antistante" .

 

     Art. 10. (Modifiche alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)

1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, con riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni, Programmi, Titolo e Direzione centrale competente in essa individuati sono sostituiti dai seguenti:

 

N. INTERVENTO

Missione

Programma

Titolo

Direzione centrale competente

6

5

1

2

CULTURA E SPORT

25

5

1

2

CULTURA E SPORT

38

5

1

2

CULTURA E SPORT

45

9

1

2

AMBIENTE ED ENERGIA

54

5

1

2

CULTURA E SPORT

56

5

1

2

CULTURA E SPORT

66

5

2

2

INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

97

5

1

2

CULTURA E SPORT

102

5

1

2

CULTURA E SPORT

105

5

1

2

CULTURA E SPORT

106

5

1

2

CULTURA E SPORT

107

5

1

2

CULTURA E SPORT

111

5

1

2

CULTURA E SPORT

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 29/2018)

1. Alla lettera d) del comma 33 dell'articolo 11 della legge regionale 29/2018 la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 41/1996)

1. Alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

«e bis) promuove la realizzazione di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità.»;

b) il comma 1 bis dell'articolo 4 è abrogato;

c) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20 bis. (Sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità)

1. L'Amministrazione regionale promuove le sperimentazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e bis), in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.

2. Con atto d'indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione dei percorsi previsti al comma 1, nel cui ambito i soggetti interessati elaborano le loro specifiche progettualità da presentare all'Amministrazione regionale.

3. Con regolamento di attuazione sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.

4. Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, sono ammesse alla sperimentazione, secondo le previsioni del regolamento di cui al comma 3, le strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, che ne facciano richiesta, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell'attività svolta.

5. In relazione al disposto di cui al comma 4 e alle intervenute manifestazioni d'interesse all'inserimento nei percorsi innovativi e sperimentali di cui alla previgente disposizione dell'articolo 4, comma 1 bis, le strutture di riabilitazione funzionale, qualora non già accreditate a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 o successivamente nell'anno 2019 per decorso infruttuoso del termine di adeguamento concesso ai sensi dell'articolo 13 del «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)», emanato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2016, n. 0151/Pres., mantengono in via eccezionale e senza soluzione di continuità l'accreditamento con riserva e continuano a operare sulla base delle convenzioni in essere, a garanzia della continuità del servizio, sino all'ammissione al percorso di sperimentazione.».

 

     Art. 13. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 11.080.000 euro, suddivisa in ragione di:

a) 1.530.000 euro per l'anno 2019, 5.360.000 euro per l'anno 2020, 3.090.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

b) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

c) 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per:

a) 1.430.000 euro per l'anno 2019, 3.460.000 euro per l'anno 2020, 2.090.000 euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

b) 100.000 euro per l'anno 2019, 1.900.000 euro per l'anno 2020, un milione di euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

c) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

d) 500.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno dalla Missione n. 11 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.