Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 07/05/1996 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Modificazione delle modalità di attribuzione dell'indennità relativa al servizio mensa al personale regionale in relazione all'articolo 6 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con [...] |
Art. 3. (Modificazione dell'articolo 56 della legge regionale 44/1988). |
Art. 4. (Inquadramenti nel ruolo unico regionale). |
Art. 5. (Inquadramento di dipendente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato). |
Art. 6. (Inquadramento di personale comandato). |
Art. 7. (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato). |
Art. 8. (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante prova selettiva). |
Art. 9. (Quota salario di riallineamento). |
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 36/1995). |
Art. 11. (Riconoscimento economico di servizi effettivi di ruolo). |
Art. 12. (Rinnovo dalle procedure di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981). |
Art. 13. (Procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990). |
Art. 14. (Effetti dell'articolo 25 della legge regionale 11/1990). |
Art. 15. (Integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale 11/1990). |
Art. 16. (Soppressione del parere del Consiglio organizzativo). |
Art. 17. (Erogazione dell'indennità di buonuscita e relativa anticipazione). |
Art. 18. (Integrazione dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996). |
Art. 19. (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 37/1995). |
Art. 20. (Norma finanziaria). |
§ 2.2.122 - Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 20.
Norme urgenti in materia di personale.
(B.U. 9 maggio 1996, suppl. straord. n. 14).
Art. 1. (Finalità).
1. In attesa di provvedere, secondo le nuove procedure previste dalla legge regionale di riforma dell'impiego regionale, alla definizione del rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995, relativamente alla parte economica e per il quadriennio 1994-1997, relativamente alla parte giuridica, con la presente legge si dettano disposizioni atte a dare opportuna soluzione, anche per ricondurre alla necessaria omogeneità situazioni pregresse sperequanti, a problemi urgenti in materia di personale ed organizzazione degli Uffici, operando altresì taluni necessari adeguamenti normativi volti a consentire, nell'ambito di una corretta sistematica legislativa, una successiva più agevole definizione degli istituti in sede amministrativa.
Art. 2. (Modificazione delle modalità di attribuzione dell'indennità relativa al servizio mensa al personale regionale in relazione all'articolo 6 del
1. Dopo l'articolo 54 della
(Omissis).
2. In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 152, secondo comma, 153 e 154, terzo comma, della
3. Per l'anno 1996, con riferimento alle erogazioni da effettuarsi nel corso del medesimo esercizio, anche in relazione a prestazioni riferentesi agli esercizi pregressi, l'organo gestore del Fondo sociale è autorizzato ad utilizzare le disponibilità risultanti dalla gestione relativa alle prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della
4. All'articolo 153 della
a) al primo comma, come modificato dall'articolo 15 della
b) al secondo comma le parole «ai punti 3) e 7)» sono sostituite dalle parole «al punto 3)»;
e) il terzo comma è abrogato.
5. [All'articolo 154 della
6. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 trovano applicazione con effetto dall'1 luglio 1996, con riferimento alle indennità da erogarsi a partire dal mese di agosto del medesimo anno anche in relazione alle quote maturate e non liquidate entro il 31 luglio 1996] [2].
7. Le prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della
8. Trova applicazione il sesto comma dell'articolo 155 della
9. In relazione al disposto di cui al presente articolo e dell'articolo 154, terzo comma, della
a) il capitolo 569 è eliminato dall'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
b) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della
c) il precitato capitolo 561 è inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
d) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della
e) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della
10. In relazione al disposto di cui al comma 81o stanziamento complessivo del capitolo 1050 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.450 milioni per l'anno 1996.
11. All'onere complessivo di lire 17.450 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.450 milioni per l'anno 1996 e lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede:
a) per lire 2.450 milioni per l'anno 1996 con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10;
b) per complessive lire 15.000 milioni, suddivise in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 569: corrispondentemente deve intendersi revocata per pari importo la relativa autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale ó febbraio 1996, n. 10.
12. All'onere complessivo di lire 2.450 milioni per l'anno 1996 in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10.
13. In relazione al disposto del presente articolo gli stanziamenti iscritti, in termini sia di competenza che di cassa, dei sottonotati capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti degli importi a fianco dei medesimi indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte, per quanto attiene ai capitoli di cui alla lettera b), le relative autorizzazioni di spesa, disposte dalla
a) stato di previsione dell'entrata:
1) capitolo 1167: lire 300 milioni;
2) capitolo 1168: lire 800 milioni;
b) stato di previsione della spesa:
1) capitolo 8802: lire 300 milioni;
2) capitolo 8803: lire 800 milioni.
Art. 3. (Modificazione dell'articolo 56 della
1. All'articolo 56 della
Art. 4. (Inquadramenti nel ruolo unico regionale).
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi delle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25, come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti a quelli di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
2. Gli inquadramenti possono essere disposti per un massimo di 20 unità di cui sei nella qualifica funzionale di consigliere, tredici in quella di segretario e uno in quella di coadiutore, in relazione al sussistere, alla data di entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale e al progressivo verificarsi della medesima successivamente a tale data.
3. Il contratto di lavoro del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere inquadrato per mancanza del relativo posto in organico, è prorogato, nelle more del verificarsi della necessaria disponibilità, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
4. Qualora il numero dei posti disponibili in organico sia inferiore a quello degli aventi titolo all'inquadramento, si procede all'inquadramento medesimo secondo l'ordine di collocazione del personale nelle rispettive graduatorie di merito delle selezioni pubbliche in base alle quali sono avvenute le assunzioni.
5. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dal primo giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
6. L'inquadramento del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante recupero dalle graduatorie relative alle selezioni per l'assunzione di personale di cui alla
7. Ai fini dell'inquadramento il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'età.
8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica d'inquadramento. Trova altresì applicazione il disposto di cui all'articolo 9, commi 2 e 6 [3].
Art. 5. (Inquadramento di dipendente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
1. Il dipendente in servizio, ai sensi dell'articolo 77 della
2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell'inquadramento il dipendente deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali.
4. Al dipendente inquadrato è corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento. Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 2, della
5. Trovano applicazione, nei confronti del dipendente inquadrato, gli articoli 145 e 199 e successive modificazioni ed integrazioni, della
Art. 6. (Inquadramento di personale comandato).
1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'articolo 44 del
dell'Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla tabella «A».
2. L'inquadramento può essere disposto, nel limite massimo di 9 unità, in relazione al sussistere, alla data di entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale. Qualora il numero dei posti disponibili in organico sia inferiore a quello degli aventi titolo all'inquadramento, si procede all'inquadramento medesimo secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti con cui si è disposto il comando.
3. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data medesima.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestito presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori.
5. Al personale di cui al presente articolo spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti clementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonchè degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della
6. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 22 della
7. Al personale inquadrato si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 9.
Art. 7. (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato).
1. Ai fini della realizzazione degli specifici ed urgenti progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale.
2. Le assunzioni sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti obiettivo:
a) attuazione della riforma dell'impiego regionale con particolare riferimento al riordino delle procedure nell'ottica della semplificazione delle medesime e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Amministrazione regionale;
b) nuova rilevazione dei carichi di lavoro e rideterminazione della pianta organica del personale del ruolo unico regionale;
c) prima attivazione del Servizio per il controllo di gestione;
d) completa attuazione degli adempimenti connessi e conseguenti all'applicazione del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626;
e) piena attivazione degli uffici regionali di informazione ai cittadini in applicazione dei principi della
f) riordino della legislazione regionale e definizione di un progetto di delegificazione.
f bis) attuazione degli adempimenti connessi alle nuove attribuzioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine nel territorio regionale [4].
f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale [5];
f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della
3. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, per un ulteriore biennio.
4. Le assunzioni avvengono mediante concorso per titoli cui possono partecipare esclusivamente candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100; i candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi regionali.
5. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.
6. La valutazione dei titoli è effettuata da una apposita Commissione nominata con delibera della Giunta regionale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della
7. Costituiscono titoli valutabili:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:
100: punti 0,20
101: punti 0,40
102: punti 0,60
103: punti 0,80
104: punti 1
105: punti 1,20
106: punti 1,40
107: punti 1,60
108: punti 1,80
109: punti 2
110: punti 2,20
110 e lode: punti 2,40;
b) superamento di esami professionali di stato e di corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo);
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni).
8. La Commissione predispone la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 7; a parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore. In caso di ulteriore parità ha la preferenza il candidato di età superiore.
9. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla
Art. 8. (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante prova selettiva).
1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonchè per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio [8].
2. L'assunzione del personale avviene mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica, [9] vertente sui seguenti argomenti:
a ante) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli- Venezia Giulia [10];
a) per il profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico: risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, amministrazione del patrimonio, scienza delle finanze;
b) per il profilo professionale di consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in materia di economia politica, politica economica, statistica metodologica ed economica;
c) per il profilo professionale di conservatore del Libro fondiario: risoluzione di quesiti in materia di pubblicità immobiliare e diritto privato con particolare riguardo al Libri II, III, IV e VI del Codice civile, diritto tavolare;
d) [per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia] [11];
e) per il profilo professionale di consigliere geologo: risoluzione di quesiti in materia di geologia generale ed applicata, geografia fisica con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;
f) per il profilo professionale di consigliere ingegnere: risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;
g) per il profilo professionale di consigliere urbanista: risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, edilizia pubblica e privata.
2 bis. I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti [12]:
---------------------------------------------------------------- |
Profilo professionale Titolo di studio |
---------------------------------------------------------------- |
Consigliere giuridico Diploma di laurea in |
amministrativo legale giurisprudenza |
scienze politiche |
economia e commercio |
Consigliere finanziario Diploma di laurea in |
contabile economico giurisprudenza |
scienze politiche |
economia e commercio |
scienze economiche |
scienze economiche e bancarie |
scienze statistiche |
Consigliere programmatico Diploma di laurea in |
statistico giurisprudenza |
scienze politiche |
economia e commercio |
scienze economiche |
scienze economiche e bancarie |
scienze statistiche |
Conservatore del Libro Diploma di laurea in |
fondiario giurisprudenza |
scienze politiche |
economia e commercio |
Consigliere ispettore forestale Diploma di laurea in |
scienze agrarie |
scienze forestali |
scienze naturali |
ingegneria |
scienze geologiche |
scienze biologiche |
Consigliere geologo Diploma di laurea in scienze |
geologiche |
ingegneria mineraria |
scienze forestali |
Consigliere ingegnere Diploma di laurea in ingegneria |
architettura e relativo diploma |
di abilitazione all'esercizio |
della professione o, nei casi |
consentiti dalla legge |
certificato di abilitazione |
provvisoria |
Consigliere urbanista Diploma di laurea in ingegneria |
architettura |
urbanistica e relativo diploma |
di abilitazione all'esercizio |
della professione, qualora |
previsto, o, nei casi con |
sentiti dalla legge, |
certificato di abilitazione |
provvisoria |
3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia [13].
3 bis. Ai fini dell'assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:
100: punti 0,20
101: punti 0,40
102: punti 0,60
103: punti 0,80
104: punti 1
105: punti 1,20
106: punti 1,40
107: punti 1,60
108: punti 1,80
109: punti 2
110: punti 2,20
110 e lode: punti 2,40;
b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orano pieno [14].
3 ter. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del
4. Le Commissione giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono composte da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le funzioni di segreteria sono assolte da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di segretario.
5. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni cd organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In` quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis [16].
7. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla
8. Qualora tra i vincitori vi siano dipendenti regionali, i medesimi sono collocati nella qualifica funzionale di consigliere del ruolo unico regionale anche in soprannumero; i posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale [17].
8 bis. In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili con rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili [18].
Art. 9. (Quota salario di riallineamento).
1. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 7 della
2. Al personale assunto in ruolo successivamente all'entrata in vigore della
3. Per la determinazione della quota salario di riallineamento di cui ai commi 1 e 2, la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della
4. Al maturato di anzianità determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 4, Lettera b), della
5. Al personale riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1988, ai sensi dell'articolo 132 del
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 della
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 11. (Riconoscimento economico di servizi effettivi di ruolo).
1. Al personale del ruolo unico regionale assunto od inquadrato nel periodo tra l'1 gennaio 1983 e la dara di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento attribuita da leggi regionali ai sensi dell'articolo 23, sesto comma, della
2. Per la determinazione della quota salario di riallineamento di cui al comma 1 la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984,.per «stipendio in godimento» e per «stipendio iniziale» s'intende lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'appartenenza dalla tabella «B» allegata alla
4. L'equiparazione tra le carriere, qualifiche, livelli relativi ai servizi prestati presso gli enti di cui al comma 3 e le qualifiche funzionali di cui all'articolo 5, come modificato dall'articolo 6 della
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 40 della
Art. 12. (Rinnovo dalle procedure di cui all'articolo 172 della
1. In relazione al vuoto legislativo venutosi a determinare a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del disposto di cui al quinto comma dell'articolo 24 della
2. Ai fini di una più tempestiva rinnovazione dei concorsi interni di cui al comma 1, possono essere nominate più Commissioni giudicatrici.
Art. 13. (Procedure di mobilità verticale interna di cui alla
1. [22].
2. Con riferimento alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla
Art. 14. (Effetti dell'articolo 25 della
1. I provvedimenti di inquadramento adottati ai sensi dell'articolo 25 della
2. A tal fine la Giunta regionale presenta, entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie rinnovate, un disegno di legge che preveda l'inquadramento anche in soprannumero del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche conferite con i provvedimenti concorsuali annullati con decorrenza dalla data prevista dai medesimi provvedimenti.
Art. 15. (Integrazioni delle procedure di scrutinio della
1. Il personale che risulti utilmente collocato nella graduatoria dei concorsi interni di cui all'articolo 12, rinnovati a seguito di pronuncia giurisdizionale e che, non essendo risultato vincitore del procedimento concorsuale annullato, non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla
2. All'attuazione delle procedure di cui al comma 1 provvede il Consiglio di amministrazione del personale costituito ai sensi dell'articolo 58 della
Art. 16. (Soppressione del parere del Consiglio organizzativo).
1. Con riferimento al disposto di cui agli articoli 60, comma 3, e 78 della
- anche con riguardo ai procedimenti già avviati alla data di entrata in
vigore della legge medesima.
Art. 17. (Erogazione dell'indennità di buonuscita e relativa anticipazione).
1. In attesa della nuova disciplina da definirsi in sede di contrattazione sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 della
Art. 18. (Integrazione dell'articolo 48 della
1. All'articolo 48 della
(Omissis).
Art. 19. (Modificazione dell'articolo 5 della
[1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, dopo le parole «dalla Regione» sono aggiunte le parole «, dagli Enti di cui alle leggi regionali 17 dicembre 1990, n. 55 e 18 marzo 1991, n. 10».]
Art. 20. (Norma finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, relativamente al trattamento economico del personale regionale, fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 12 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 fanno carico ai capitoli 590 e 591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
TABELLA A [26] |
(Riferita all'articolo 6) |
|
ENTE DI PROVENIENZA QUALIFICA O LIVELLO QUALIFICA FUNZIONALE |
DI INQUADRAMENTO |
|
Azienda Servizi medico coadiutore FUNZIONARIO |
Sanitari n. 1 sanitario |
triestina |
Azienda Servizi coll. amm.vo collab. CONSIGLIERE |
Sanitari n. 1 coord. |
Triestina |
Provincia di Udine istruttore direttivo CONSIGLIERE |
VII qualifica |
funzionale |
Ente Consorzio Aussa VI livello CONSIGLIERE |
Corno |
Azienda Servizi assistente soc. SEGRETARIO |
Sanitari n. 1 collaboratore |
Triestina |
Comune di Trieste istruttore SEGRETARIO |
amministrativo |
I.A.C.P. - Udine VII qualifica CONSIGLIERE |
funzionale |
Azienda Servizi V livello COADIUTORE |
Sanitari Bassa |
Friulana |
Istituto Burlo tecnico di SEGRETARIO |
Garofolo Trieste laboratorio |
[1] Comma abrogato dall'art. 11 della
[2] Comma abrogato dall'art. 11 della
[3] Comma così integrato dall'art. 29 della
[4] Lettera inserita dall'art. 21 della
[5] Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, della
[6] Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, della
[7] Comma integrato dall'art. 47 della
[8] Comma sostituito dall'art. 21 della
[9] Comma così modificato dall'art. 30 della
[10] Lettera inserita dall'art. 21 della
[11] Lettera così sostituita dall'art. 58 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 30, comma 2, della
[13] Comma così sostituito dall'art. 30, comma 3, della
[14] Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, della
[15] Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, della
[16] Comma così sostituito dall'art. 30, comma 5, della
[17] Comma così sostituito dall'art. 21 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 21 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[20] Vedi l'art. 37 della
[21] Comma così modificato dall'art. 37, comma 2, della
[22] Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, della
[23] Comma così modificato dall'art. 32, comma 2, della
[24] Termine così prorogato dall'art. 76 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 21 della