§ 2.2.96 - Legge Regionale 15 maggio 1989, n. 13.
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:15/05/1989
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 


§ 2.2.96 - Legge Regionale 15 maggio 1989, n. 13.

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

(B.U. 16 maggio 1989, n. 51).

 

Art. 1.

     1. In via di interpretazione autentica degli articoli 31 e 251 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, i dirigenti assegnati ai gruppi di staff sono equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti preposti ai Servizi di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della loro sostituzione in caso di assenza, impedimento e vacanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 28, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «Per l'elaborazione della prova scritta» sono sostituite dalle parole «Per gli adempimenti connessi alla realizzazione delle prove concorsuali».

     2. All'articolo 28, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, viene aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 36, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni per «posti annualmente disponibili» si intendono i posti disponibili al 1° gennaio dell'anno medesimo.

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 37, ottavo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «rappresentanze sindacali» è aggiunta la frase:

     (Omissis).

 

     Art. 5. [1]

     1. All'articolo 39, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «, con particolare riguardo al risultato conseguito nel corso-concorso di cui all'articolo 36» sono soppresse.

 

     Art. 6. [2]

     1. All'articolo 40, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio».

     2. All'articolo 40, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 40, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «delle prove scritta e orale» sono sostituite dalle parole «della prova orale».

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 56, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «agli appartenenti al Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle parole «al personale di cui al primo comma».

     2. All'articolo 56, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «del Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle parole «di cui al primo comma.».

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 74, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «Unità sanitarie locali» sono aggiunte le seguenti «ovvero dei Comitati preposti al controllo degli atti delle Amministrazioni pubbliche locali,»; dopo le parole «Unità sanitaria locale» sono aggiunte le seguenti «, del Comitato».

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 155, primo comma, numero 3, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «designati dalle rappresentanze sindacali.» sono sostituite dalle parole «eletti, nel proprio ambito, dal personale regionale medesimo.».

 

     Art. 10. [3]

     1. All'articolo 157, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma e aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 168, primo comma, lettera e), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio»; alla lettera f) le parole «, di cui almeno uno degli uffici periferici, designati per la durata di un biennio dalle rappresentanze sindacali.» sono sostituite dalle parole «eletti, nel proprio ambito, per la durata di un triennio, dal personale regionale medesimo.».

     2. All'articolo 168, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola «designati» è sostituita dalla parola «eletti».

 

     Art. 12. [4]

     1. La designazione dei rappresentanti del personale da nominare in seno al Consiglio di amministrazione del personale avviene mediante elezione da effettuarsi con il sistema del voto diretto, libero e segreto.

     2. L'assegnazione dei posti dei rappresentanti del personale è effettuato fra liste concorrenti in ragione di un rappresentante per ciascuna lista che ottenga un numero di voti pari ad almeno il 5% del totale dei voti validi. Per l'assegnazione dei posti non attribuiti, si procede dividendo il totale dei voti residui conseguiti dalle liste per il numero dei rappresentanti ancora da eleggere aumentato di due unità ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti residui conseguiti da ciascuna lista. Se con il quoziente elettorale così stabilito il numero dei posti da attribuire risulti superiore a quello dei posti ancora da assegnare, le operazioni si ripetono diminuendo di un'unità il divisore. Nel caso in cui non sia comunque possibile attribuire tutti i posti disponibili secondo le suddette modalità si procede all'assegnazione dei posti ancora residui sulla base dell'ordine dei resti [5].

     3. Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenza dai votanti.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere presentate, da parte delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, apposite liste concorrenti di candidati, mediante dichiarazione sottoscritta da non meno di 40 dipendenti; il numero dei candidati da designarsi per ogni lista deve essere non inferiore a sedici.

     5. Ha diritto al voto tutto il personale regionale di ruolo, compreso il personale in prova, il personale di cui all'articolo 24, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonchè quello comandato presso altre Amministrazioni.

     6. Sono eleggibili tutti i dipendenti di ruolo, ad eccezione del personale in prova non proveniente da qualifica funzionale inferiore, di quello comandato presso altre Amministrazioni, di quello sospeso dall'impiego con provvedimento definitivo nonchè dei membri di diritto del Consiglio di amministrazione del personale.

     7. Ogni elettore può assegnare il suo voto ad una sola delle liste e, nel suo ambito, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore a quattro. Qualora uno dei rappresentanti del personale eletti in seno agli organi collegiali di cui al comma 1 cessi dall'incarico per qualunque causa, prima della scadenza del mandato triennale, si procede alla sua sostituzione, per il tempo che rimane sino alla scadenza del mandato medesimo, con il primo dei candidati non eletti della medesima lista del rappresentante cessato.

     8. Con successivo regolamento, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si provvederà a disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 13.

     1. All'articolo 170 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. [6]

     1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà, ai sensi dell'articolo 12, al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Amministrazione del personale ed al Comitato di gestione del Fondo Sociale.

     2. Gli organi collegiali di cui al primo comma, attualmente in carica, continueranno ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di insediamento dei nuovi organi costituiti secondo le modifiche previste dalla presente legge.

 

     Art. 15.

     1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l'accordo per la ripartizione delle aspettative per motivi sindacali si intende debba avvenire fra le tre organizzazioni sindacali con il maggior numero di deleghe conferite alle organizzazioni medesime per la ritenuta dei contributi sindacali.

 

     Art. 16.

     1. Al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971. n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, il numero «trenta» è sostituito dal numero «trentasei».

 

     Art. 17.

     1. Per le esigenze delle segreterie particolari e degli uffici di segreteria di cui agli articoli 17, 198 e 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dei gruppi consiliari di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all'articolo 45, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'articolo 238 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     3. Ai segretari particolari di cui all'articolo 238 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, m 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e 79, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; agli addetti di segreteria di cui all'articolo 238 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 18.

     1. All'articolo 259, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «con i posti disponibili nell'organico di cui al comma 1 e di quelli che si renderanno, di volta in volta, disponibili.» sono sostituite dalle seguenti «, a partire dal 1° gennaio 1988 con il 20% dei posti disponibili nell'organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili.».

 

     Art. 19.

     1. All'articolo 22, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49,» sono aggiunte le parole «ed ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22,» e le parole «del medesimo articolo.» sono sostituite dalle parole «dei medesimi articoli.».

 

     Art. 20.

     1. All'articolo 23, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole «in vigore alla data del passaggio» sono aggiunte le parole «in base alla suddetta normativa»

 

     Art. 21.

     1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 della suddetta legge regionale si intende riferita esclusivamente a quelle fasi delle procedure di concorso non ancora espletate alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, mentre non si intendono applicabili a speciali normative regionali vigenti in materia di assunzione di personale per esigenze eccezionali connesse all'esercizio di particolari funzioni.

 

     Art. 22. [7]

     1. All'articolo 25, comma 2, della legge regionale 11 giugno 1988, n 44, dopo le parole «ulteriori sei mesi» sono aggiunte le seguenti «; il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro.».

     2. All'articolo 25, comma 6, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, dopo le parole «comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a),».

 

     Art. 23.

     1. L'articolo 40 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è abrogato.

 

     Art. 24.

     1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, per personale in posizione di comando si intende anche quello indicato dall'articolo 25 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

     2. All'articolo 73, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

 

     Art. 25. [8]

     1. In conseguenza degli adempimenti connessi all'entrata in vigore delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 9 marzo 1988, n. 10, sarà rideterminato, entro il 31 dicembre 1992, l'organico del personale del ruolo unico regionale [9].

     2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1 ed in attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la ripartizione dei posti per profilo professionale, ai fini dei concorsi pubblici e ad ogni altro fine, viene effettuata, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, riferiti ai concorsi interni per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto o con le rappresentanze sindacali.

 

     Art. 26. [10]

     1. Per esigenze straordinarie o integrative che interessano l'Amministrazione regionale e, in particolare, per l'espletamento dei compiti connessi con la tenuta dell'Albo nazionale costruttori, la Regione è autorizzata ad assegnare al Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia personale regionale nel limite massimo di due unità di qualifica non superiore a consigliere.

 

     Art. 27.

     (Omissis) [11].

     2. La spesa per il personale comandato ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, fa carico all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 28.

     1. In sede di prima applicazione del «Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente» da adottare ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni - con riferimento ai concorsi per l'eccesso alla dirigenza già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge - sono fatti salvi a tutti gli effetti esclusivamente gli adempimenti già espletati in esecuzione del D.P.G.R. 1° ottobre 1987, n. 0458/Pres., nei limiti in cui l'emananda disciplina regolamentare corrisponda integralmente a quella precedente.

     2. Si prescinde dal parere del Consiglio di Amministrazione del personale qualora le disposizioni del nuovo regolamento corrispondano integralmente a quelle contenute nel regolamento emanato con D.P.R.G. 1° ottobre 1987. n. 0458/Pres.

 

     Art. 29.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[4] Articolo sostituito dall'art. 46 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[5] Comma così integrato dall'art. 20 della L.R. 21 luglio 1992, n. 21.

[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[8] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[9] L'originale termine del 30 giugno 1990 è stato prorogato al 30 giugno 1991 dall'art. 6 della L.R. 12 settembre 1990, n. 47 e così ulteriormente prorogato dall'art. 40 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[11] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 5.