Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 15/05/1989 |
Numero: | 13 |
§ 2.2.96 - Legge Regionale 15 maggio 1989, n. 13.
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
(B.U. 16 maggio 1989, n. 51).
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 31 e 251 della
1. All'articolo 28, terzo comma, della
2. All'articolo 28, quarto comma, della
(Omissis).
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 36, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni per «posti annualmente disponibili» si intendono i posti disponibili al 1° gennaio dell'anno medesimo.
1. All'articolo 37, ottavo comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 39, quarto comma, della
1. All'articolo 40, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio».
2. All'articolo 40, terzo comma, della
(Omissis).
3. All'articolo 40, sesto comma, della
1. All'articolo 56, secondo comma, della
2. All'articolo 56, quarto comma, della
1. All'articolo 74, quarto comma, della
1. All'articolo 155, primo comma, numero 3, della
1. All'articolo 157, della
(Omissis).
1. All'articolo 168, primo comma, lettera e), della
2. All'articolo 168, secondo comma, della
1. La designazione dei rappresentanti del personale da nominare in seno al Consiglio di amministrazione del personale avviene mediante elezione da effettuarsi con il sistema del voto diretto, libero e segreto.
2. L'assegnazione dei posti dei rappresentanti del personale è effettuato fra liste concorrenti in ragione di un rappresentante per ciascuna lista che ottenga un numero di voti pari ad almeno il 5% del totale dei voti validi. Per l'assegnazione dei posti non attribuiti, si procede dividendo il totale dei voti residui conseguiti dalle liste per il numero dei rappresentanti ancora da eleggere aumentato di due unità ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti residui conseguiti da ciascuna lista. Se con il quoziente elettorale così stabilito il numero dei posti da attribuire risulti superiore a quello dei posti ancora da assegnare, le operazioni si ripetono diminuendo di un'unità il divisore. Nel caso in cui non sia comunque possibile attribuire tutti i posti disponibili secondo le suddette modalità si procede all'assegnazione dei posti ancora residui sulla base dell'ordine dei resti [5].
3. Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenza dai votanti.
4. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere presentate, da parte delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della
5. Ha diritto al voto tutto il personale regionale di ruolo, compreso il personale in prova, il personale di cui all'articolo 24, quarto comma, della
6. Sono eleggibili tutti i dipendenti di ruolo, ad eccezione del personale in prova non proveniente da qualifica funzionale inferiore, di quello comandato presso altre Amministrazioni, di quello sospeso dall'impiego con provvedimento definitivo nonchè dei membri di diritto del Consiglio di amministrazione del personale.
7. Ogni elettore può assegnare il suo voto ad una sola delle liste e, nel suo ambito, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore a quattro. Qualora uno dei rappresentanti del personale eletti in seno agli organi collegiali di cui al comma 1 cessi dall'incarico per qualunque causa, prima della scadenza del mandato triennale, si procede alla sua sostituzione, per il tempo che rimane sino alla scadenza del mandato medesimo, con il primo dei candidati non eletti della medesima lista del rappresentante cessato.
8. Con successivo regolamento, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si provvederà a disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.
1. All'articolo 170 della
(Omissis).
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà, ai sensi dell'articolo 12, al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Amministrazione del personale ed al Comitato di gestione del Fondo Sociale.
2. Gli organi collegiali di cui al primo comma, attualmente in carica, continueranno ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di insediamento dei nuovi organi costituiti secondo le modifiche previste dalla presente legge.
1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, della
1. Al secondo comma dell'articolo unico della
1. Per le esigenze delle segreterie particolari e degli uffici di segreteria di cui agli articoli 17, 198 e 238 della
2. All'articolo 238 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
3. Ai segretari particolari di cui all'articolo 238 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, m 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e 79, terzo comma, della
1. All'articolo 259, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «con i posti disponibili nell'organico di cui al comma 1 e di quelli che si renderanno, di volta in volta, disponibili.» sono sostituite dalle seguenti «, a partire dal 1° gennaio 1988 con il 20% dei posti disponibili nell'organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili.».
1. All'articolo 22, comma 4, della
1. All'articolo 23, comma 3, della
1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 21 della
1. All'articolo 25, comma 2, della
2. All'articolo 25, comma 6, della
1. L'articolo 40 della
1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della
2. All'articolo 73, comma 4, lettera b), della
(Omissis).
1. In conseguenza degli adempimenti connessi all'entrata in vigore delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 9 marzo 1988, n. 10, sarà rideterminato, entro il 31 dicembre 1992, l'organico del personale del ruolo unico regionale [9].
2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1 ed in attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 3, quarto comma, della
1. Per esigenze straordinarie o integrative che interessano l'Amministrazione regionale e, in particolare, per l'espletamento dei compiti connessi con la tenuta dell'Albo nazionale costruttori, la Regione è autorizzata ad assegnare al Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia personale regionale nel limite massimo di due unità di qualifica non superiore a consigliere.
(Omissis) [11].
2. La spesa per il personale comandato ai sensi dell'articolo 64 della
1. In sede di prima applicazione del «Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente» da adottare ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, della
2. Si prescinde dal parere del Consiglio di Amministrazione del personale qualora le disposizioni del nuovo regolamento corrispondano integralmente a quelle contenute nel regolamento emanato con D.P.R.G. 1° ottobre 1987. n. 0458/Pres.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 46 della
[5] Comma così integrato dall'art. 20 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[9] L'originale termine del 30 giugno 1990 è stato prorogato al 30 giugno 1991 dall'art. 6 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[11] Comma abrogato dall'art. 7 della