Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 25/09/2015 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Varianti di livello comunale) |
Art. 3. (Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura) |
Art. 4. (Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) |
Art. 5. (Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) |
Art. 6. (Disposizioni particolari per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) |
Art. 7. (Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) |
Art. 8. (Procedure per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) |
Art. 9. (Formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici per Comuni non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) |
Art. 10. (Norme per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti produttivi e commerciali) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/1999) |
Art. 12. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3/2001) |
Art. 13. (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 33/2002) |
Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 12/2003) |
Art. 15. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 16/2006) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 5/2007 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 086/2008) |
Art. 17. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2008) |
Art. 18. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2008) |
Art. 20. (Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 16/2009) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 19/2009) |
Art. 22. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10/2010) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 3/2015) |
Art. 24. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2015) |
Art. 25. (Disciplina transitoria) |
Art. 26. (Rinvio dinamico) |
Art. 27. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.169 - L.R. 25 settembre 2015, n. 21. [1]
Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.
(B.U. 30 settembre 2015, n. 39 - S.O. n. 36)
CAPO I
FINALITÀ
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12, dello Statuto speciale, adottato con la
2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, la Regione attua gli obiettivi di cui al comma 1 garantendo ai Comuni, nell'ambito dei procedimenti di formazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, un adeguato grado di autonomia nelle determinazioni che coinvolgono il livello di pianificazione comunale.
3. La presente legge costituisce una prima attuazione delle disposizioni, anche di livello europeo, finalizzate al raggiungimento del consumo di suolo zero entro l'anno 2050.
CAPO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
Art. 2. (Varianti di livello comunale)
1. Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli strumenti urbanistici:
a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all'articolo 3, osservano i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all'articolo 5;
b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'articolo 9.
Art. 3. (Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura)
1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano in una o più delle seguenti condizioni, comunque garantendo l'assenza di contrasto con le restanti:
a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;
c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826 /Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG;
d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 4. (Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e le modalità operative di cui all'articolo 5, osservano i limiti di soglia di seguito specificati:
a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:
1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;
2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;
3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;
b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;
c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;
d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;
e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;
f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito:
1) di un ulteriore documentato fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici dovuto a eventi non prevedibili dagli strumenti stessi;
2) della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee elencate nella lettera f) rispetto alle superfici complessivamente comprese nell'ambito delle zone omogenee stesse;
3) della prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali già edificati rispetto ai volumi complessivamente esistenti sulle zone omogenee elencate nella lettera f);
g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto:
1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione;
2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;
3) la superficie coperta dell'insediamento singolo non può essere aumentata oltre il 50 per cento di quella esistente;
4) resta salva la possibilità di riduzione totale o parziale della zona rispettando nella zona stessa eventualmente ridotta i criteri insediativi già ivi previsti;
h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;
i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;
j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.
Art. 5. (Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e i limiti di soglia di cui all'articolo 4, osservano le modalità operative di seguito specificate.
2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono essere elaborate sulla base delle seguenti modalità operative:
a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni prevalentemente residenziali nelle zone omogenee di tipo C e O, si dovrà:
1) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato l'ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già quantificato nello strumento urbanistico vigente per l'arco decennale di previsione dello strumento stesso;
2) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;
3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinano carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;
b) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera a) si dovrà attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee preminentemente residenziali di tipo C e O non consente l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera a);
c) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni diverse da quelle prevalentemente residenziali nelle zone di tipo I, L2, M2 e N2, si dovrà:
1) fare riferimento ad aggiornate e documentate domande di nuovi insediamenti supportate da un'analisi da cui si evinca che le attività da svolgere nei nuovi insediamenti proposti non possono trovare collocazione in altre vigenti zone omogenee di livello regionale;
2) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato un ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto nello strumento urbanistico vigente;
3) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;
4) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;
d) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovrà attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera c);
e) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree compatibili con le funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovrà attestare che alla data di adozione dello strumento urbanistico l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'insediamento delle nuove funzioni elencate alla lettera c).
3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì:
a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall'ampliamento;
b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti;
c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all'articolo 22, comma 2, della
d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.
Art. 6. (Disposizioni particolari per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
1. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone omogenee, delle zone di livello regionale e delle categorie urbanistiche previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali, al fine di assicurare:
a) l'equiparazione alle zone omogenee definite dal PURG come specificate nell'articolo 4;
b) l'identificazione nelle zone di livello regionale come specificate nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3);
c) l'identificazione nelle particolari categorie urbanistiche come specificate nell'articolo 4, comma 1, lettera i).
2. Al fine di garantire le equiparazioni e le identificazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente all'atto deliberativo di precisazione di cui al comma 1.
Art. 7. (Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
1. Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:
a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;
b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all'articolo 63 bis, comma 20, della
c) [abrogata];
d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;
e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;
f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);
g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all'impianto normativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.
Art. 8. (Procedure per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
1. Il progetto di variante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 7, comma 1, è pubblicato sul sito web comunale e, successivamente, è adottato dal Consiglio comunale. La delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.
2. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
3. Il Comune, prima dell'approvazione della variante, interpella la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati dalla parte seconda del
4. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune e introduce le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e alle intese con gli Enti di cui al comma 3, e approva la variante modificata di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del
5. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviate in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Il Comune provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC, è stabilita la data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati e delle informazioni relative ai contenuti della variante approvata sulla piattaforma informatica dedicata. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.
6. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a opera del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.
7. La variante al piano regolatore sin dall'adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della parte terza del
8. Le varianti sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal
9. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono altresì:
a) copia dell'atto deliberativo di precisazioni cui all'articolo 6, qualora tale atto risulti già approvato alla data di adozione della variante;
b) una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5.
Art. 9. (Formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici per Comuni non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
1. Le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, non coinvolgono il livello regionale di pianificazione qualora osservino le seguenti condizioni e limiti di soglia:
a) prevedono l'ampliamento delle zone agricole o la loro eventuale riduzione soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone urbanistiche, nonché a seguito di giustificate motivazioni;
b) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H e I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H e I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di Piano;
c) hanno a oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b);
d) hanno a oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;
e) hanno a oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;
f) derivano dall'approvazione di piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere a), b), c) e d);
g) adeguano lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore, ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;
h) [abrogata];
i) sostituiscono la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;
j) suddividono le zone previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;
k) hanno a oggetto l'adattamento delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi e riserve regionali, ARIA, aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo dei piani operativi, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dai margini interpretativi della delimitazione d'ambito rappresentata nell'atto normativo sovraordinato di riferimento;
l) hanno a oggetto il recepimento delle previsioni dei piani di gestione degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS di cui alla
2. Per le varianti di cui al comma 1 si applicano, per le fasi successive alla sua adozione da parte del Consiglio comunale, le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8.
3. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono, altresì, una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia di cui al comma 1.
CAPO III
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5/2007 IN MATERIA DI ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI
Art. 10. (Norme per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti produttivi e commerciali)
1. Dopo l'articolo 63 quater della
«Articolo 63 quinquies. (Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale)
1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.
2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore.
3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui al capo II della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti e di progetto.
5. Le condizioni da dimostrare e documentare sono:
a) l'ulteriore comprovato fabbisogno insediativo rispetto a quello previsto negli strumenti urbanistici comunali in vigore, riconducibile a dinamiche o andamenti socioeconomici di nuova evidenza e dai cui effetti si percepiscano presupposti sostanziali per rivedere il vigente dimensionamento;
b) la preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee D e H;
c) la prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali già edificati sui volumi complessivamente esistenti nelle zone omogenee D e H;
d) l'area d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PURG, così come recepiti negli strumenti urbanistici comunali;
e) l'eventuale esistenza di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della
f) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della
g) la congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa;
h) la compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura.
6. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente produttive di tipo D sono:
a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi:
1) riferirsi all'attualità della domanda di nuove attività produttive o di ampliamento di quelle esistenti, nonché a atti o documenti relativi all'insediamento quali piani aziendali, programmi di rilancio produttivo, previsioni occupazionali che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonché la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti;
2) prevedere l'insediamento di nuove attività in aree diverse dalle zone omogenee D1, solamente a fronte dell'indisponibilità funzionale a collocare le attività stesse negli ambiti produttivi gestiti dai Consorzi di sviluppo industriale o dai Consorzi di sviluppo economico locale di cui alla
3) dar seguito a istanze di nuove zone omogenee D2 solo se queste ultime non ricadano entro aree d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PURG, ovvero qualora le nuove funzioni produttive in zona omogenea D2 non confliggano con quelle previste negli agglomerati industriali stessi;
4) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi;
5) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio;
b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree già destinate a funzioni artigianali-industriali, descrivere e attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili nelle vigenti zone preminentemente produttive, non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);
c) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali edificati nelle zone vigenti destinate alle funzioni preminentemente produttive, descrivere e attestare che l'entità o la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati ivi presenti non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);
d) per la dimostrazione relativa all'effettiva correlazione funzionale tra APEA e nuove zone omogenee D artigianali e industriali, descrivere e attestare che le nuove previsioni, anche se al momento non collocabili per comprovata motivazione entro il contesto delle APEA, possiedono caratteristiche e requisiti tali da conferire all'insediamento un elevato livello prestazionale sotto il profilo ambientale e del risparmio delle risorse naturali;
e) per la documentazione della coerenza delle nuove zone omogenee D o dell'ampliamento di quelle esistenti, alle finalità di cui al comma 5, lettera f), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il parere sul rispetto del criterio operativo di cui alla lettera a), punto 2); tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2 della
7. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente commerciali di tipo H sono:
a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi:
1) riferirsi all'attualità della domanda di nuove attività commerciali o di ampliamento di quelle esistenti, che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonché la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti;
2) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi;
3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio;
b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative sopraindicate si dovrà descrivere e attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);
c) per la documentazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree destinate alle funzioni ammissibili, si dovrà descrivere e attestare che l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);
d) per la dimostrazione della congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa di cui alla
e) per la dimostrazione della compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura, oltre al rispetto dei criteri di indirizzo di cui all'articolo 15, commi 7 e 8, della
8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.
9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.».
CAPO IV
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIANTI DI LIVELLO COMUNALE DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 3/1999, 3/2001, 33/2002, 12/2003, 16/2006, 5/2007, 7/2008, 12/2008, 16/2008, 16/2009, 19/2009, 10/2010, 3/2015, 11/2015
Art. 11. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della
Art. 12. (Modifica all'articolo 12 della
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 13. (Abrogazione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 15 della
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della
Art. 15. (Modifica all'articolo 27 della
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della
Art. 16. (Modifiche alla
1. I commi 5 e 6 dell'articolo 63 della
2. Al comma 1 dell'articolo 63 bis della
3. Al punto 1), della lettera b) del comma 7 dell'articolo 63 bis della
4. Al punto 2) della lettera b) del comma 7 dell'articolo 63 bis della
5. Al comma 20 dell'articolo 63 bis della
6. Il comma 21 dell'articolo 63 bis della
7. Al comma 22 dell'articolo 63 bis della
8. Il comma 1 dell'articolo 63 quater della
«1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti previsti dal capo II della
9. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della
Art. 17. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 6 dell'articolo 10 della
Art. 18. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 5 dell'articolo 4 della
Art. 19. (Modifica all'articolo 4 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 20. (Modifica all'articolo 16 bis della
1. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della
Art. 21. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
2. Al comma 4 dell'articolo 60 della
3. Al comma 2 bis dell'articolo 61 della
4. Al comma 6 dell'articolo 61 della
Art. 22. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 23. (Modifiche all'articolo 65 della
1. Al comma 10 dell'articolo 65 della
Art. 24. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 13 dell'articolo 10 della
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25. (Disciplina transitoria)
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità di cui all'articolo 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), della
3. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale e comunque per quelli aventi per oggetto la completa riformulazione delle relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità di cui all'articolo 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), della
4. Le disposizioni di cui al capo II trovano applicazione anche con riferimento alle fattispecie disciplinate dagli articoli 11, comma 2, e 16, comma 4, del regolamento di attuazione della
Art. 26. (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
2. Le espressioni "variante non sostanziale", "variante ai sensi del DPReg. 086/2008", "variante a procedura semplificata" e le ulteriori definizioni assimilabili alle stesse, devono intendersi riferite al capo II della presente legge.
CAPO VI
ENTRATA IN VIGORE
Art. 27. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della