Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 26/10/1987 |
Numero: | 33 |
§ 2.2.88 - Legge Regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
(B.U. 27 ottobre 1987, n. 129).
TITOLO I
NORME SULLO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE
CAPO I
Disposizione generale
1. Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 14 giugno 1983, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1985- 1987.
CAPO II
Modificazioni ed integrazioni della
1. All'articolo 21 della
1. Il primo comma dell'articolo 42 della
(Omissis).
1. All'articolo 54, primo comma, della
1. All'articolo 72, primo comma, della
1. La tabella «B» allegata alla
2 Il quarto comma dell'articolo 104 della
(Omissis).
3. Il sesto comma dell'articolo 104 della
(Omissis).
1. L'indennità di cui all'articolo 110, quinto comma, della
1. All'articolo 115, secondo comma, della
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 115 della
(Omissis).
1. All'articolo 132, primo comma, della
1. Al fine di conseguire il miglioramento generale della produttività, al personale regionale viene corrisposto, contestualmente alla liquidazione degli assegni fissi relativi al mese di giugno di ciascun anno, un compenso, a titolo di salario aggiuntivo, pari all'ammontare della retribuzione mensile in godimento nello stesso mese di giugno, ivi comprese le indennità di cui all'articolo 8 della
2. Il compenso di cui al precedente comma viene corrisposto in quanto competa lo stipendio e viene ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
3. Nell'anno 1987, con riferimento al primo semestre, il salario aggiuntivo verrà corrisposto nel mese di novembre dello stesso anno in misura ridotta pari al 50% dell'ammontare della retribuzione in godimento nello stesso mese.
1. All'articolo 79, primo comma, della
2. All'articolo 14, ultimo comma, della
CAPO III
Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
1. Al secondo comma dell'articolo 137 della
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 137 della
(Omissis).
1. L'articolo 146 della
(Omissis).
1. Il computo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della
2. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita non danno luogo a corresponsione di interessi ed a rivalutazione monetaria
1. All'articolo 153, primo comma, della
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale regionale
1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1985 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui al successivo articolo 17, l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1 della
2. Al medesimo personale spetta, con le decorrenze indicate dalla tabella «B» allegata alla presente legge, quale incremento dello stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 o alla data di assunzione, se avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale stabilito dalla suddetta tabella per la qualifica rivestita alle decorrenze ivi indicate ed il livello retributivo iniziale indicato per la medesima qualifica dalla tabella «B» allegata alla
3. Dagli importi dell'aumento contrattuale determinati ai sensi del precedente comma va detratto l'importo dell'assegno di cui all'articolo 1 della
4. Al personale regionale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1985 ed il 1° ottobre 1987, l'eventuale importo corrispondente alla differenza tra l'aumento contrattuale spettante alla data del 1° ottobre 1987 ai sensi del precedente secondo comma e l'ammontare del beneficio contrattuale già in godimento ai sensi del presente articolo, viene attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio o comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1985.
1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 6 della
2. Al predetto personale spetta, a decorrere dalla data d'inquadramento, nella qualifica di appartenenza, lo stipendio risultante dalla somma dei seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi;
b) importo corrispondente all'eventuale differenza tra la misura dell'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1 della
c) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 22 della presente legge.
3. A decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1987, dal 1° luglio 1987 e dal 1° ottobre 1987, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 determinato ai sensi del precedente secondo comma;
b) importo corrispondente all'eventuale differenza tra la misura dell'aumento contrattuale previsto alle date suddette dal secondo comma del precedente articolo 16 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza, detratto l'importo in godimento al 31 dicembre 1986 di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo;
c) rateo al 1° gennaio 1987 del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 18 della presente legge.
1. Il salario individuale di anzianità corrisposto, a titolo di acconto, al personale regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1987, ai sensi dell'articolo 104, sesto comma, della
1. Per il personale che accede alla qualifica superiore con effetto dal 1° gennaio 1987, il beneficio della differenza di livello previsto dall'articolo 38, quarto comma, della
CAPO II
Riallineamento di particolari categorie di personale
1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della
2. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della sopracitata
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 20 si applicano, a decorrere dalla data d'inquadramento, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 48 della
1. Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 45 della
2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della
3. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della
4. Per il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 31 della
5. Per il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 6 della
1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1° luglio 1983, dal 1° gennaio 1984, dal 1° gennaio 1985, dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della
2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della
4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall'articolo 25, primo comma, della già citata
5. Al personale di cui al precedente quarto comma, l'importo di cui all'articolo 24 della
6. Il salario individuale di anzianità, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l'importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.
7. Per detto personale non applica l'articolo 38, quinto comma, della
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 23 si applicano anche al personale, già in servizio al 31 dicembre 1982, che ha conseguito il passaggio di qualifica successivamente al 1° gennaio 1983 a seguito superamento di concorso pubblico.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 110 della
1. Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 10 della
2. Al predetto personale si applica l'articolo 23 della presente legge.
CAPO III
Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della
2. Per il personale in quiescenza di cui all'articolo 100 della
CAPO IV
Norme finali e finanziarie
1. L'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1 della
2. A decorrere dalla data indicata al precedente comma, e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l'aumento contrattuale di cui al secondo comma del precedente articolo 16 nella misura in atto alla data medesima ed alle eventuali decorrenze successive.
1. In sede di revisione del prossimo contratto relativo al triennio 1988-1990 verranno ridefiniti i criteri e le modalità di attribuzione del compenso incentivante la produttività.
2. Rimane pertanto sospesa per il triennio in corso l'applicazione degli articoli 106, 107 e 108 della
1. Al personale escluso da un concorso interno per titoli a seguito di cancellazione dal ruolo unico del personale regionale che, in applicazione di sentenza amministrativa, sia stato reintegrato nel ruolo, qualora risulti utilmente inserito in graduatoria, si applica il disposto dell'articolo 95, terzo comma, del
1. I benefici stabiliti dalla presente legge non si applicano al personale di cui all'articolo 187 della
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 fanno carico ai capitoli 150, 154, 155 e 162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
a) per l'anno 1987, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 2.350 milioni, 1.350 milioni, 890 milioni e 10 milioni;
b) per ciascuno degli anni 1988 e 1989, rispettivamente di lire 2.500 milioni 1.400 milioni, 900 milioni e 20 milioni.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 16 fanno carico ai capitoli 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, i cui stanziamenti complessivi vengono conseguentemente elevati, in termini di competenza, di lire 2.160 milioni suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1987 e di lire 930 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e rispettivamente, di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1987 e di lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sui precitati capitoli 160 e 163 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 300 milioni e, rispettivamente, di lire 800 milioni.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1987 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sul precitato capitolo 158 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni.
4. All'onere complessivo di lire 6.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, relativi all'anno 1987, si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1080: lire 5.000 milioni
b) capitolo 1081: lire 1.000 milioni.
5. Al restante onere complessivo di lire 16.000 milioni si fa fronte:
a) per lire 8.000 milioni, relativi all'anno 1988, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 151: lire 800 milioni;
2) capitolo 1080: lire 2.700 milioni;
3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;
4) capitolo 1110: lire 2.000 milioni;
b) per lire 8.000 milioni, relativi all'anno 1989, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 151: lire 800 milioni;
2) capitolo 1080: lire 4.000 milioni;
3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;
4) capitolo 1110: lire 700 milioni.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA «A»
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[5] Comma così modificato dall'art. 60 della
[6] Comma così modificato dall'art. 19 della
[7] Comma così modificato dall'art. 20 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 54 della