§ 2.2.88 - Legge Regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:26/10/1987
Numero:33


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 


§ 2.2.88 - Legge Regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 27 ottobre 1987, n. 129).

 

TITOLO I

NORME SULLO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

 

CAPO I

Disposizione generale

 

Art. 1.

     1. Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 14 giugno 1983, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1985- 1987.

 

CAPO II

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

 

     Art. 2. [1]

     1. All'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppresso il quarto comma; al quinto comma sono soppresse le parole «anzichè quella di cui al comma precedente,»; al sesto comma l'indennità di lire 4.800.000 annuali è elevata a lire 6.000.000 annuali.

 

     Art. 3.

     1. Il primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. [2]

     1. All'articolo 54, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il numero «37» è sostituito dal numero «36».

 

     Art. 5. [3]

     1. All'articolo 72, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «per ogni capoluogo di provincia» sono aggiunte le seguenti: «nonchè per la città di Tolmezzo».

 

     Art. 6.

     1. La tabella «B» allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla tabella «B» allegata alla presente legge.

     2 Il quarto comma dell'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il sesto comma dell'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'indennità di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata a lire 450.000.

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire «1.100», «1.250» e «1.800» sono, rispettivamente, elevati a lire «1.500», «2.000» e «2.500».

     2. Dopo il secondo comma dell'articolo 115 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 132, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «per un massimo di otto ore nelle giornate non lavorative e festive» è aggiunta la frase «nonchè in caso di interventi per lo spegnimento di incendi boschivi da parte di marescialli e guardie del Corpo forestale regionale.».

 

     Art. 10.

     1. Al fine di conseguire il miglioramento generale della produttività, al personale regionale viene corrisposto, contestualmente alla liquidazione degli assegni fissi relativi al mese di giugno di ciascun anno, un compenso, a titolo di salario aggiuntivo, pari all'ammontare della retribuzione mensile in godimento nello stesso mese di giugno, ivi comprese le indennità di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, ed esclusi gli assegni personali e le quote di aggiunta di famiglia in godimento, ed in misura proporzionale al servizio prestato nel periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno precedente ed il 30 giugno dell'anno in corso.

     2. Il compenso di cui al precedente comma viene corrisposto in quanto competa lo stipendio e viene ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

     3. Nell'anno 1987, con riferimento al primo semestre, il salario aggiuntivo verrà corrisposto nel mese di novembre dello stesso anno in misura ridotta pari al 50% dell'ammontare della retribuzione in godimento nello stesso mese.

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 come sostituito dall'articolo 14, secondo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, il numero «220» è sostituito dal numero «200».

     2. All'articolo 14, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 il numero «120» è sostituito dal numero «100».

 

CAPO III

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

 

     Art. 12.

     1. Al secondo comma dell'articolo 137 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase: «non abbia provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, ovvero».

     2. Dopo il secondo comma dell'articolo 137 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. L'articolo 146 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. Il computo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, o di indennità equipollenti, avviene nella misura intera con decorrenza 1° giugno 1982 ed il relativo recupero previdenziale a carico del personale va effettuato, in unica soluzione, sull'indennità di buonuscita.

     2. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita non danno luogo a corresponsione di interessi ed a rivalutazione monetaria

 

     Art. 15. [4]

     1. All'articolo 153, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente punto: «3 bis) contributi a favore di iniziative previdenziali volontarie;».

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale regionale

 

     Art. 16.

     1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1985 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui al successivo articolo 17, l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, viene attribuito, con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.

     2. Al medesimo personale spetta, con le decorrenze indicate dalla tabella «B» allegata alla presente legge, quale incremento dello stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 o alla data di assunzione, se avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale stabilito dalla suddetta tabella per la qualifica rivestita alle decorrenze ivi indicate ed il livello retributivo iniziale indicato per la medesima qualifica dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

     3. Dagli importi dell'aumento contrattuale determinati ai sensi del precedente comma va detratto l'importo dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, in godimento al 31 dicembre 1986.

     4. Al personale regionale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1985 ed il 1° ottobre 1987, l'eventuale importo corrispondente alla differenza tra l'aumento contrattuale spettante alla data del 1° ottobre 1987 ai sensi del precedente secondo comma e l'ammontare del beneficio contrattuale già in godimento ai sensi del presente articolo, viene attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio o comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1985.

 

     Art. 17.

     1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, non può cumulare negli anni 1985, 1986 e 1987 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l'aumento contrattuale definito al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge.

     2. Al predetto personale spetta, a decorrere dalla data d'inquadramento, nella qualifica di appartenenza, lo stipendio risultante dalla somma dei seguenti elementi:

     a) stipendio in godimento alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi;

     b) importo corrispondente all'eventuale differenza tra la misura dell'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, e la somma dei benefici contrattuali riferibili al triennio 1985-1987 conseguiti alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza;

     c) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 22 della presente legge.

     3. A decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1987, dal 1° luglio 1987 e dal 1° ottobre 1987, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

     a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 determinato ai sensi del precedente secondo comma;

     b) importo corrispondente all'eventuale differenza tra la misura dell'aumento contrattuale previsto alle date suddette dal secondo comma del precedente articolo 16 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza, detratto l'importo in godimento al 31 dicembre 1986 di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo;

     c) rateo al 1° gennaio 1987 del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 18 della presente legge.

 

     Art. 18.

     1. Il salario individuale di anzianità corrisposto, a titolo di acconto, al personale regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1987, ai sensi dell'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene definitivamente attribuito a titolo di stipendio in base alla qualifica posseduta alla medesima data, fatti salvi i relativi conguagli.

 

     Art. 19.

     1. Per il personale che accede alla qualifica superiore con effetto dal 1° gennaio 1987, il beneficio della differenza di livello previsto dall'articolo 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene determinato in base alla tabella «B» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

 

CAPO II

Riallineamento di particolari categorie di personale

 

     Art. 20.

     1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.

     2. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della sopracitata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di assunzione del dipendente.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per «stipendio in godimento» e per «stipendio iniziale» s'intende lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'appartenenza dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in vigore alla data di assunzione.

 

     Art. 21.

     1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 20 si applicano, a decorrere dalla data d'inquadramento, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, al personale inquadrato con effetto successivo al 31 dicembre 1982 ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, ed a quello inquadrato ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30.

 

     Art. 22.

     1. Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, dell'articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, spetta, a decorrere dalla data d'inquadramento, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale [5].

     2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data corrispondente al giorno precedente a quella d'inquadramento.

     3. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» s'intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza determinato ai sensi delle disposizioni citate al precedente primo comma.

     4. Per il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 ed ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, il trattamento economico di cui al precedente terzo comma va depurato del beneficio contrattuale conseguito presso l'Ente di provenienza e determinato ai sensi del quarto comma, seconda interlinea, dei medesimi articoli [6].

     5. Per il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, lo stipendio iniziale contemplato nel sopracitato articolo 26 primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base alla tabella «B» allegata alla già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

 

     Art. 23.

     1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1° luglio 1983, dal 1° gennaio 1984, dal 1° gennaio 1985, dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

     2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di nomina nella nuova qualifica.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s'intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell'importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, in base alla suddetta normativa, ed alla classe di stipendio prevista dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 [7].

     4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall'articolo 25, primo comma, della già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

     5. Al personale di cui al precedente quarto comma, l'importo di cui all'articolo 24 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va determinato alla data del passaggio m base alla nuova qualifica posseduta.

     6. Il salario individuale di anzianità, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l'importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.

     7. Per detto personale non applica l'articolo 38, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 24.

     1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 23 si applicano anche al personale, già in servizio al 31 dicembre 1982, che ha conseguito il passaggio di qualifica successivamente al 1° gennaio 1983 a seguito superamento di concorso pubblico.

 

     Art. 25.

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il segretario particolare e l'addetto di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione, oppure in posizione di comando, disposta dall'Amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.

 

     Art. 26.

     1. Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, spetta, a decorrere dalla data d'inquadramento, il beneficio di cui all'articolo 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     2. Al predetto personale si applica l'articolo 23 della presente legge.

 

CAPO III

Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza

 

     Art. 27.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell'articolo 30, quinto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, al personale collocato a riposo anteriormente al 2 gennaio 1985 la retribuzione pensionabile viene determinata computando per gli anni 1985 e 1986 gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, nella misura rispettivamente ivi prevista per i medesimi anni e per l'anno 1987 l'aumento contrattuale di cui all'articolo 16, secondo-comma, della presente legge, decurtato dell'importo del suddetto assegno e previo recupero degli acconti sui futuri miglioramenti eventualmente già erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22.

     2. Per il personale in quiescenza di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 115 della medesima legge, l'adeguamento per il triennio 1985-1987, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto- legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 198S, n. 72, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 341, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.

 

CAPO IV

Norme finali e finanziarie

 

     Art. 28.

     1. L'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, cessa di essere corrisposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. A decorrere dalla data indicata al precedente comma, e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l'aumento contrattuale di cui al secondo comma del precedente articolo 16 nella misura in atto alla data medesima ed alle eventuali decorrenze successive.

 

     Art. 29. [8]

     1. In sede di revisione del prossimo contratto relativo al triennio 1988-1990 verranno ridefiniti i criteri e le modalità di attribuzione del compenso incentivante la produttività.

     2. Rimane pertanto sospesa per il triennio in corso l'applicazione degli articoli 106, 107 e 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituiti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

 

     Art. 30.

     1. Al personale escluso da un concorso interno per titoli a seguito di cancellazione dal ruolo unico del personale regionale che, in applicazione di sentenza amministrativa, sia stato reintegrato nel ruolo, qualora risulti utilmente inserito in graduatoria, si applica il disposto dell'articolo 95, terzo comma, del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 31.

     1. I benefici stabiliti dalla presente legge non si applicano al personale di cui all'articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 32.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 fanno carico ai capitoli 150, 154, 155 e 162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:

     a) per l'anno 1987, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 2.350 milioni, 1.350 milioni, 890 milioni e 10 milioni;

     b) per ciascuno degli anni 1988 e 1989, rispettivamente di lire 2.500 milioni 1.400 milioni, 900 milioni e 20 milioni.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 16 fanno carico ai capitoli 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, i cui stanziamenti complessivi vengono conseguentemente elevati, in termini di competenza, di lire 2.160 milioni suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1987 e di lire 930 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e rispettivamente, di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1987 e di lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sui precitati capitoli 160 e 163 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 300 milioni e, rispettivamente, di lire 800 milioni.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1987 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sul precitato capitolo 158 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni.

     4. All'onere complessivo di lire 6.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, relativi all'anno 1987, si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 1080: lire 5.000 milioni

     b) capitolo 1081: lire 1.000 milioni.

     5. Al restante onere complessivo di lire 16.000 milioni si fa fronte:

     a) per lire 8.000 milioni, relativi all'anno 1988, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     1) capitolo 151: lire 800 milioni;

     2) capitolo 1080: lire 2.700 milioni;

     3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;

     4) capitolo 1110: lire 2.000 milioni;

     b) per lire 8.000 milioni, relativi all'anno 1989, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     1) capitolo 151: lire 800 milioni;

     2) capitolo 1080: lire 4.000 milioni;

     3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;

     4) capitolo 1110: lire 700 milioni.

 

     Art. 33.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLA «A»

(Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[5] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[6] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13.

[8] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.