§ 4.9.15 - Legge Regionale 11 giugno 1990, n. 25.
Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:11/06/1990
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis.  (Pianificazione dell'interporto di Cervignano)
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 4.9.15 - Legge Regionale 11 giugno 1990, n. 25.

Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità.

(B.U. 11 giugno 1990, n. 75).

 

Art. 1.

     1. Nel quadro dell'attività di programmazione esercitata dalla Regione nel settore dei trasporti ed in attuazione delle previsioni del Piano regionale integrato dei trasporti, con riguardo ai contenuti del Piano generale dei trasporti, approvato con D.P.C.M. del 10 aprile 1986, la presente legge disciplina, integrando le previsioni del Capo VII della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, le iniziative tese alla realizzazione dell'interporto di Cervignano, inteso quale infrastruttura primaria di riferimento dei traffici intermodali della regione Friuli- Venezia Giulia, e del centro merci polifunzionale di Udine nonché allo sviluppo dei traffici multimodali.

 

     Art. 2.

     1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo le parole «dell'interporto di Cervignano», sono inserite le parole «nonché per la gestione dello stesso».

     2. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano l'Amministrazione regionale, sentiti la Provincia ed i Comuni interessati, adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le aree interessate dall'interporto stesso, nonché per le infrastrutture ad esso collegate, un Piano particolareggiato di iniziativa regionale, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 10 quinquies della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto mirato di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

     2. Sul progetto di Piano particolareggiato la Provincia ed i Comuni interessati esprimono il loro parere entro trenta giorni; scaduto tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

     3. Il progetto di Piano particolareggiato è deliberato dalla Giunta regionale, anche in assenza delle determinazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1968, come aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, e anche in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati; a decorrere dalla data di detta deliberazione trovano applicazione le misure di salvaguardia disciplinate dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Riguardo ai contenuti ed agli elementi del Piano particolareggiato si osservano le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 23 del 1968.

     5. Il Piano particolareggiato è depositato, per dieci giorni consecutivi, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale e presso quelli della Provincia e dei Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale.

     6. Chiunque può prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni all'Amministrazione regionale entro i dieci giorni successivi alla scadenza del deposito.

     7. Qualora la Giunta regionale, esaminate le osservazioni, deliberi di modificare il Piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dai precedenti commi, ma i termini sono ridotti alla metà.

     8. Ulteriori osservazioni possono essere presentate solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia giuntale, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni.

     9. Il Piano particolareggiato è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato tecnico regionale - Sezioni I e II.

     10. Il decreto di approvazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti nei territori interessati.

     11. Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3 bis. (Pianificazione dell'interporto di Cervignano) [1]

     1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.

     2. L'accertamento della compatibilità del PAC adottato con il Piano territoriale regionale, con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché con il Piano regolatore generale comunale, vigenti e adottati, è effettuato di concerto dal Comune e dalla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1 ed è oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma ai sensi della disciplina regionale vigente. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale contrasto indicando le opportune modifiche del PAC o del piano regolatore generale comunale, nell'ambito dell'intesa o dell'accordo di programma.

     3. Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.

 

     Art. 4.

     1. In attuazione del Piano particolareggiato di cui al precedente articolo 3 o del PAC di cui all'articolo 3 bis, la società per azioni prevista dall'articolo 31, comma 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, dovrà predisporre un Piano pluriennale di interventi, articolato sulla base di stralci funzionali, concernente in particolare [2]:

     a) la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree destinate a sede dell'interporto;

     b) la realizzazione delle opere pubbliche riguardanti strutture ed infrastrutture per il trattamento delle merci, per le operazioni conseguenti e per l'interscambio tra strada, rotaia ed altre modalità di trasporto;

     c) l'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione delle opere di cui alle lettere a) e b).

 

     Art. 5.

     1. Nel quadro degli interventi diretti all'attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti e, in particolare, alla realizzazione dell'autoporto di Udine, centro merci polifunzionale, a servizio della commercializzazione delle merci e dei rapporti di import-export, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi fino al 100% della spesa necessaria limitatamente all'acquisizione delle aree e all'infrastrutturazione delle stesse.

     2. Sono ammesse a contributo anche le spese già sostenute, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione dei terreni necessari per la realizzazione dell'autoporto e per La loro urbanizzazione.

     3. Le modalità di quantificazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

 

     Art. 6.

     1. Alla fine del primo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo le parole «nell'area pordenonese», sono aggiunte le parole «nonché per la realizzazione del centro servizi e relativi impianti, quale opera infrastrutturale necessaria a garantire la piena operatività del centro intermodale e delle altre strutture ad esso collegate.»

 

     Art. 7.

     1. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987 n. 22, così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1562 [2.1.251.3.10.18] con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della costituenda società per azioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'interporto di Cervignano del Friuli» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.000 milioni per l'anno 1990.

     3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     4. Sul precitato capitolo 1562 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 8.

     1. Per gli interventi previsti dal comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, ivi compresi i costi del Piano particolareggiato di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1990 e lire 2.500 milioni per l'anno 1992.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 199G-1992 e del bilancio per l'anno 1990, sono istituiti - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione X - i seguenti capitoli:

     a) capitolo 3864 [2.1.210.3.10.18] con la denominazione «Spese per la realizzazione dell'interporto di Cervignano del Friuli - fondi statali» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990;

     b) capitolo 3865 [2.1.210.3.10.18] con la denominazione «Spese per la realizzazione dell'interporto di Cervignano del Friuli - fondi regionali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l'anno 1992.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede:

     a) per lire 1.000 milioni per l'anno 1990, con l'entrata di pari importo corrispondente all'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

     b) per lire 2.500 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     4. Per l'acquisizione dei fondi di cui al comma 3, lettera a), è istituito, nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 513 [2.3.2.] con la denominazione «Acquisizione di fondi per la realizzazione dell'interporto di Cervignano del Friuli» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 9.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1990, lire 500 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

     2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 3866 [2.1.232.3.10.25] con la denominazione «Contributo al Comune di Udine per l'acquisizione delle aree e la realizzazione dell'autoporto di Udine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1990, lire 500 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

     3. Al predetto onere di lire 2.750 milioni si provvede:

     a) per complessive lire 750 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1990 e lire 500 milioni per l'anno 1991, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato;

     b) per lire 2.000 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     4. Sul precitato capitolo 3866 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 8841 del più volte citato stato di previsione.

 

     Art. 10.

     1. Per le finalità previste dal comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come modificato dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 2.750 milioni fa carico al capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.750 milioni, suddivisi in razione di lire 750 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992- nella denominazione del precitato capitolo 3858, dopo la locuzione «smistamento merci» viene aggiunta la locuzione «nonché per la realizzazione del centro servizi del centro medesimo».

     3. Al predetto onere di lire 2.750 milioni si provvede:

     a) per complessive lire 2.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 750 milioni per l'anno 1991 e lire 1.500 milioni per l'anno 1992, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato;

     b) per lire 500 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

 


[1] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[2] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.