§ 3.1.31 - Legge Regionale 16 maggio 1973, n. 45.
Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:16/05/1973
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di disporre di uno strumento finanziario adeguato alle particolari necessità conseguenti alla situazione fondiaria nella regione Friuli-Venezia Giulia, ad integrazione degli [...]
Art. 2.      Per i fini di cui al precedente articolo è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 200 milioni da destinare alla concessione del contributo nel pagamento degli [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Le domande volte ad ottenere l'agevolazione di cui alla presente legge, in carta legale e due copie indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana e [...]
Art. 5.      Ai mutui di cui al precedente articolo 2 si applicano, in quanto non contrastanti con le norme di cui alla presente legge, oltre alle disposizioni ed alle agevolazioni di cui alla legge 5 luglio [...]
Art. 6.      Agli acquisti agevolati a termini della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, settimo comma, dall'articolo 9, all'articolo 25, primo comma all'articolo 29 ed [...]
Art. 7.      Nella concessione dei nulla-osta per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere data preferenza:
Art. 8.      Le operazioni di mutuo contemplate dalla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; [...]
Art. 9.      L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi sui prefinanziamenti contratti con Istituti di [...]
Art. 10.      Per gli interventi di cui al precedente articolo l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà utilizzare i fondi stanziati con l'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. [...]
Art. 11.      L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto [...]


§ 3.1.31 - Legge Regionale 16 maggio 1973, n. 45. [1]

Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice. [2]

(B.U. 29 maggio 1973, n. 24).

 

Art. 1.

     Allo scopo di disporre di uno strumento finanziario adeguato alle particolari necessità conseguenti alla situazione fondiaria nella regione Friuli-Venezia Giulia, ad integrazione degli interventi statali in materia di formazione di aziende diretto-coltivatrici, nonché per favorire l'ampliamento delle aziende, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo negli interessi sui mutui per la costituzione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici contratti da coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e salariati, nonché da cooperative agricole per una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unità dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci [3].

 

     Art. 2.

     Per i fini di cui al precedente articolo è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 200 milioni da destinare alla concessione del contributo nel pagamento degli interessi sui mutui - erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento - per acquisti di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni [4].

     Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porre a carico dei beneficiari, è stabilito nella misura del tre per cento annuo. Le annualità relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 2002 [5].

 

     Art. 3. [6]

     1. Il contributo regionale negli interessi sui mutui previsti dagli articoli 1 e 2 è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento, determinato periodicamente dallo Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, e quello agevolato determinato in misura pari a quella stabilita dallo Stato per analoghe operazioni, in conformità al DPCM 29 novembre 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.

     2. Il contributo negli interessi è corrisposto in annualità o semestralità costanti posticipate per una durata massima di anni 20.

     3. L'estinzione anticipata del mutuo, la cui durata non può, in ogni caso, essere inferiore ad anni dieci, comporta la cessazione della corresponsione del contributo negli interessi a decorrere dalla prima annualità o semestralità successiva alla data di estìnzione.

 

     Art. 4.

     Le domande volte ad ottenere l'agevolazione di cui alla presente legge, in carta legale e due copie indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana e presentate tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, cui spetta pronunciarsi sulla congruità del prezzo d'acquisto dei fondi, dovranno essere corredate - di norma - dai seguenti documenti [7]:

     1) stato di famiglia;

     2) preliminare di compravendita oppure dichiarazione del proprietario del fondo rustico o del suo procuratore, di essere disposto a venderlo al richiedente.

     Nella dichiarazione o nel preliminare verrà specificato anche chi sia insediato sul fondo, se e quando sia stata formulata l'offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione a termini dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni e quale sia stata la risposta ottenuta da detti aventi diritto.

     Il richiedente, qualora intenda effettuare l'acquisto nell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, produrrà, in luogo della precedente documentazione, la copia della proposta di alienazione notificatagli ai sensi del citato articolo e la copia delta comunicazione con la quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione. Se l'acquisto invece è collegato con l'esercizio del diritto di riscatto di cui al terzultimo e penultimo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 590, il richiedente unirà alla domanda un atto notorio dal quale risultino il nome ed il cognome e grado di parentela del componente la famiglia, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica, e la data in cui tale cessazione è avvenuta.

     Ove il richiedente intenda avvalersi del disposto di cui al quinto comma dell'articolo 8 della citata legge n. 590 allegherà copia dell'atto con il quale ha notificato alla parte interessata di voler avvalersi del diritto di riscatto;

     3) certificato catastale ed estratto di mappa dei terreni oggetto dell'acquisto e certificati catastali degli immobili eventualmente già posseduti dal richiedente;

     4) copia del contratto di affittanza o di denunzia verbale di contratto di affitto terreni o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernenti i terreni eventualmente condotti in affitto o a mezzadria o per altro titolo dal richiedente, con l'indicazione della superficie e dei relativi estremi catastali.

     Non possono essere accolte domande concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

     Possono essere presentate domande anche per acquisti già definiti con la stipula dell'atto di acquisto, purché non siano trascorsi 30 giorni dalla data della stipula di detto atto sempreché dall'atto stesso risulti che al pagamento del prezzo si farà fronte con il ricavato di un mutuo oppure che, nelle more dell'ottenimento del medesimo, si è fatto fronte al pagamento del prezzo ricorrendo a prestito bancario o da parte di terzi.

     L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio si pronuncia sulla ammissibilità dell'operazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dai prescritti documenti [8].

 

     Art. 5.

     Ai mutui di cui al precedente articolo 2 si applicano, in quanto non contrastanti con le norme di cui alla presente legge, oltre alle disposizioni ed alle agevolazioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, anche le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

 

     Art. 6.

     Agli acquisti agevolati a termini della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, settimo comma, dall'articolo 9, all'articolo 25, primo comma all'articolo 29 ed all'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il beneficio della concessione del contributo negli interessi di cui alla presente legge non può essere cumulato, per gli stessi acquisti, con altre provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni statali in materia.

     Il contributo non può essere ceduto senza il preventivo assenso dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

 

     Art. 7.

     Nella concessione dei nulla-osta per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere data preferenza:

     1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni;

     2) alle operazioni concernenti acquisti proposti da coltivatori già insediati sui fondi;

     3) alle operazioni che, realizzando un accorpamento, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria;

     4) alle operazioni per le quali, pur non ottenendosi un accorpamento, si realizza un arrotondamento della proprietà aziendale.

 

     Art. 8.

     Le operazioni di mutuo contemplate dalla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; nei riguardi della stessa si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui agli articoli 36, primo e secondo comma, e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Tale garanzia, secondo quando disposto dall'articolo 6, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, si estende sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali o semestrali consecutive.

 

     Art. 9.

     L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi sui prefinanziamenti contratti con Istituti di credito, all'uopo convenzionati, dai soggetti contemplati dall'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nonché dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che hanno presentato domanda volta a ottenere le agevolazioni creditizie previste dalle leggi sopraindicate e che si trovino in particolari condizioni di bisogno e urgenza [9].

     La misura del concorso nel pagamento degli interessi sarà pari alla differenza tra il tasso applicato dall'Istituto di credito e il tasso agevolato del mutuo.

     L'importo di ciascuna operazione non deve essere superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile a mutuo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

     Il beneficio di cui al presente articolo può essere concesso - di norma - per anticipazioni di durata non superiore a dodici mesi e comunque cessa con l'estinzione dell'anticipazione contratta che deve avvenire in concomitanza con l'erogazione del mutuo.

     L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è altresì autorizzato a prestare agli Istituti di credito convenzionati garanzia fidejussoria sulle predette operazioni di prefinanziamento.

     Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà far fronte con i mezzi indicati nel successivo articolo 10 [10].

 

     Art. 10.

     Per gli interventi di cui al precedente articolo l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà utilizzare i fondi stanziati con l'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 49, e con l'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 4, nonché altri fondi che saranno erogati a tale scopo dall'Amministrazione regionale a favore dell'Ente medesimo.

 

     Art. 11.

     L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio finanziario e quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2002 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi [11].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Vedi in particolare gli artt. dal 7 all'11 della L.R. 3 ottobre 1981, n. 70, l'art. 15 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30, l'art. 54 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e l'art. 1 della L.R. 4 settembre 1991, n. 45.

[4] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 1973, n. 50. Vedi anche l'art. 1 della L.R. 26 aprile 1976, n. 10, l'art. 6 della L.R. 6 settembre 1976, n. 51, l'art. 4 della L.R. 5 giugno 1978, n. 55, l'art. 7 della L.R. 3 ottobre 1981, n. 70, l'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, l'art. 1 della L.R. 29 gennaio 1985 n. 8, l'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5 e l'art. 20 della L.R. 11 agosto 1986, n. 33.

[5] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 1973, n. 50. Il tasso d'interesse dei mutui già elevato dall'uno al tre per cento ai sensi dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1976, n. 10, viene ora determinato ai sensi dell'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1988, n. 67.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[7] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58.

[9] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1976, n. 10. Vedi anche l'art. 18 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27, nonché la contribuzione straordinaria di cui al penultimo comma dell'art. 21 della L.R. 11 agosto 1986, n. 33.

[11] Articolo così sostituito dall'art 5 della L.R. 5 novembre 1973, n. 50. Vedi anche l'ulteriore limite d'impegno di cui all'art. 6, settimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14.