§ 4.2.76 - Legge Regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e disposizioni finanziarie in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:22/01/1990
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, il termine di «tre anni» è sostituito con il termine di «quattro anni».
Art. 2.      1. Qualora per l'attuazione degli interventi di sistemazione idrogeologica del bacino del Tagliamento, finanziati con l'art. 2 della legge 1º dicembre 1986, n. 879, si sia scelto il regime della [...]
Art. 3.      1. All'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 le parole «Friuli centrale» sono sostituite con le parole «Basso Friuli».
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.76 - Legge Regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e disposizioni finanziarie in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.

(B.U. 23 gennaio 1990, n. 9).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, il termine di «tre anni» è sostituito con il termine di «quattro anni».

 

     Art. 2.

     1. Qualora per l'attuazione degli interventi di sistemazione idrogeologica del bacino del Tagliamento, finanziati con l'art. 2 della legge 1º dicembre 1986, n. 879, si sia scelto il regime della concessione con trasferimento di pubbliche funzioni, la convenzione di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, può riguardare anche l'affidamento della fase preliminare di studio e della redazione della progettazione di massima, sulla base di apposito quadro indicativo.

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 le parole «Friuli centrale» sono sostituite con le parole «Basso Friuli».

     2. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, così come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.002.500.000 per l'anno 1990.

     3. Il predetto onere di lire 1.002.500.000 fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989 - 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 1.002.500.000 per l'anno 1990.

     4. Al predetto onere di lire 1.002.500.000 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.