Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/10/1992 |
Numero: | 412 |
Sommario |
Art. 1. 1. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28319 - D.L. 19 ottobre 1992, n. 412 [1].
Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.
(G.U. 20 ottobre 1992, n. 247)
1. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della
2. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso del costo delle anticipazioni, è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle regioni a statuto ordinario in misura proporzionale all'ammontare complessivo dei disavanzi di esercizio risultanti dai bilanci, di cui agli articoli 2, comma 4, e 2-bis del
3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 deve comunque essere effettuata entro il termine perentorio del 15 dicembre 1992.
4. Il comma 8 dell'art. 2 del
"8. Il piano di risanamento è approvato dalla regione.".
5. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.
6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)".
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,