§ 98.1.28319 - D.L. 19 ottobre 1992, n. 412 .
Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/10/1992
Numero:412


Sommario
Art. 1.      1. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28319 - D.L. 19 ottobre 1992, n. 412 [1].

Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

(G.U. 20 ottobre 1992, n. 247)

 

     Art. 1.

     1. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Il contributo è prioritariamente destinato al rimborso da parte del Ministero dei trasporti del costo, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle anticipazioni straordinarie di tesoreria eventualmente concesse dai tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per l'estinzione delle predette anticipazioni straordinarie, nonchè per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere d'ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 1990, n. 403.

     2. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso del costo delle anticipazioni, è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle regioni a statuto ordinario in misura proporzionale all'ammontare complessivo dei disavanzi di esercizio risultanti dai bilanci, di cui agli articoli 2, comma 4, e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, relativi agli anni 1987-1991 e certificati dalle regioni, previa detrazione delle somme erogate a titolo di rimborso delle anticipazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345. In difetto di certificazione da parte delle regioni entro il termine perentorio del 20 novembre 1992, la misura percentuale da erogare alle regioni inadempienti è attribuita secondo i dati in possesso del Ministero dei trasporti.

     3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 deve comunque essere effettuata entro il termine perentorio del 15 dicembre 1992.

     4. Il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

     "8. Il piano di risanamento è approvato dalla regione.".

     5. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.

     6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)".

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 17 febbraio 1993, n. 32, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.