Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 30/01/1986 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come modificato dalla legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1, e dalla legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è così sostituito: |
Art. 2. Integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. |
§ 4.8.57 - Legge Regionale 30 gennaio 1986, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e successive modifiche, concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, concernente le provvidenze per l'incremento del turismo nel territorio montano della regione.
(B.U. 3 febbraio 1986, n. 15).
L'articolo 8 della
(Omissis) [1].
Art. 2. Integrazioni alla
(Omissis) [2].
Art. 3. Norma finanziaria.
Per le finalità previste dalla lettera f) dell'articolo 1 della
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anno 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito al Titolo II
- Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale del commercio e del
turismo - Categoria XI - il capitolo 6553 con la denominazione: «Contributi
ai proprietari o ai gestori degli impianti a fune per la manutenzione
straordinaria degli stessi», e con lo stanziamento, in termini di
competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante
storno di pari importo dal capitolo 6502 del precitato stato di previsione.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
[1] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.
[2] Modifiche già inserite nel testo della legge originaria.