§ 98.1.26761 - Legge 24 settembre 1992, n. 390.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/09/1992
Numero:390


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della [...]


§ 98.1.26761 - Legge 24 settembre 1992, n. 390.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonchè misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

(G.U. 26 settembre 1992, n. 227)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonchè misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonchè dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 245, e 26 maggio 1992, n. 299, recanti misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350

     All'articolo 1:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico o religioso".

     Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Procedure di attuazione). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno definisce le modalità di consultazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per l'accoglienza dei profughi".

     All'articolo 2:

     al comma 2, le parole: "di frontiera" sono soppresse; dopo le parole: "in territorio nazionale" è aggiunta la seguente: "rinnovabile"; e le parole: "nei limiti quantitativi e" sono soppresse;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. La Repubblica italiana è impegnata a garantire comunque l'ingresso e l'ospitalità ai giovani cittadini delle Repubbliche ex-jugoslave che siano in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza".