Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/09/1992 |
Numero: | 390 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della [...] |
§ 98.1.26761 - Legge 24 settembre 1992, n. 390.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonchè misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.
(G.U. 26 settembre 1992, n. 227)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico o religioso".
Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Procedure di attuazione). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno definisce le modalità di consultazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per l'accoglienza dei profughi".
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: "di frontiera" sono soppresse; dopo le parole: "in territorio nazionale" è aggiunta la seguente: "rinnovabile"; e le parole: "nei limiti quantitativi e" sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. La Repubblica italiana è impegnata a garantire comunque l'ingresso e l'ospitalità ai giovani cittadini delle Repubbliche ex-jugoslave che siano in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza".