Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 28/08/1982 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è abrogato. |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, è abrogato. |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. Le nuove disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano nei confronti delle imprese sulle cui domande [...] |
Art. 6. Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati nell'esercizio 1982 un limite di impegno di lire 1.000 milioni, [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.10.31 - Legge Regionale 28 agosto 1982, n. 66.
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 25/65 e successive modifiche ed integrazioni concernente: contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali.
(B.U. 30 agosto 1982, n. 80).
(Omissis) [1].
Il terzo comma dell'art. 2 della
Il primo comma dell'art. 3 della
(Omissis) [2].
Le nuove disposizioni di cui all'art. 1 della
Per le finalità previste dalla
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizio 1982 lire 1.000 milioni; |
- esercizio 1983 lire 3.000 milioni; |
- esercizi dal 1984 al 1991 lire 4.000 milioni; |
- esercizio 1992 lire 3.000 milioni; |
- esercizio 1993 lire 1.000 milioni. |
L'onere di lire 8.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 8.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n 27 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 1.000 milioni relativa all'esercizio 1982 corrisponde alla
quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7,
secondo comma della
alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norma sostitutiva dell'art. 1 della
[2] Norma sostitutiva dell'art. 4 della