Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 artigianato |
Data: | 19/11/1990 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disponibilità del fondo rischi, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, possono essere utilizzate per agevolare l'accesso al credito di tutte le [...] |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 4. 1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è [...] |
§ 3.12.27 - Legge Regionale 19 novembre 1990, n. 51.
Provvedimenti per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e dei Consorzi garanzia fidi tra imprese artigiane.
(B.U. 20 novembre 1990, n. 137).
1. Le disponibilità del fondo rischi, costituito ai sensi dell'articolo 9 della
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 6 della
(Omissis) [3].
1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 400 milioni.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[3] Vedi nota che precede.