§ 2.6.5 - Legge Regionale 10 luglio 1987, n. 20.
Ristrutturazione e potenziamento delle attività del libro fondiario.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 libri fondiari
Data:10/07/1987
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma.
Art. 3.  Strumenti di attuazione.
Art. 4.  Gruppo di consulenza.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 2.6.5 - Legge Regionale 10 luglio 1987, n. 20. [1]

Ristrutturazione e potenziamento delle attività del libro fondiario.

(B.U. 11 luglio 1987, n. 84).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, provvede all'attuazione di un programma di ristrutturazione e potenziamento delle attività del libro fondiario, in considerazione della funzione pubblica del servizio.

     2. Gli interventi, diretti al recupero di una struttura efficiente e rispondente alle aspettative degli operatori del settore immobiliare e creditizio, vengono attuati anche per poter disporre di strumenti idonei a favorire l'estensione del sistema del libro fondiario a tutto il territorio regionale.

 

     Art. 2. Programma.

     1. Il programma prevede:

     a) la revisione delle disposizioni normative che regolano l'impianto e la tenuta dei libri fondiari, al fine di una loro unificazione nel territorio regionale e di un loro adeguamento alle esigenze di tenuta del libro maestro mediante l'uso di elaboratori elettronici;

     b) la sostituzione dell'attuale libro maestro con memorie magnetiche;

     c) la realizzazione di un sistema esperto per il controllo dell'iter della domanda tavolare, al fine di garantire automaticamente:

     1) la piombatura delle partite tavolari;

     2) la predisposizione della proposta di decreto tavolare;

     3) l'aggiornamento delle partite sulla base del contenuto del decreto;

     d) la realizzazione di un sistema integrato libro fondiario-catasto, in cui l'aggiornamento della cartografia di base e del dati alfanumerici necessari all'individuazione dei beni iscritti nelle partite tavolari, avvenga in conformità al contenuto del decreto e nel rispetto delle specifiche competenze;

     e) la conservazione della collezione dei documenti nella corrispondente riproduzione fotografica.

 

     Art. 3. Strumenti di attuazione.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

     a) raggiungere, con il Ministero delle finanze, un accordo per la definizione e lo sviluppo degli strumenti tecnici e informativi necessari alla realizzazione e gestione del sistema integrato di cui all'articolo 2, lettera d), al fine di garantire la concordanza del libro fondiario con il catasto prevista dalla legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83;

     b) stipulare, con le Amministrazioni comunali, separate convenzioni per l'integrazione della banca dati del libro fondiario con le informazioni sulla denominazione stradale e numerazione civica degli edifici previste dalla legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, nonché con altre informazioni utili alla gestione del patrimonio edilizio-abitativo che, integrate con quelle cartografiche, consentano una migliore conoscenza del territorio;

     c) valutare l'opportunità di aprire la base informativa all'utenza privata per il collegamento a distanza con la banca dati del libro fondiario;

     d) conferire incarichi per studi, indagini, ricerche, consulenze in relazione all'attuazione della informatizzazione integrale del Libro Fondiario [2];

     e) realizzare e diffondere, direttamente o a mezzo di aziende specializzate, materiale divulgativo, articoli a stampa, opuscoli, depliants, manifesti, per la diffusione della conoscenza delle innovazioni in corso di realizzazione nel processo di informatizzazione di cui alla presente legge [3].

     2. Le procedure per l'impianto e la tenuta del libro fondiario meccanizzato vengono realizzate e gestite nell'ambito del sistema informativo elettronico di interesse regionale (S.I.E.R.), ai sensi della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22.

     3. La realizzazione del Sistema informativo del libro fondiario, secondo il programma di cui all'articolo 2, può essere affidata alla società incaricata delle attività di sviluppo del S.I.E.R. La società, a sua volta, potrà avvalersi:

     a) di liberi professionisti o studi professionali per l'individuazione degli immobili secondo le risultanze del catasto fondiario e di quello edilizio urbano, ove ciò non risultasse dalle iscrizioni tavolari;

     b) di cooperative che promuovano l'inserimento lavorativo di giovani, nell'ambito della politica regionale di sostegno dell'occupazione giovanile, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, per le attività di trasposizione dei dati su supporto magnetico;

     c) di ditte dotate di particolare competenza e in possesso di idonea attrezzatura per l'effettuazione di lavori e interventi riguardanti la messa a punto di una cartografia numerica, nell'ambito degli accordi per la realizzazione del sistema integrato libro fondiario-catasto.

 

     Art. 4. Gruppo di consulenza.

     1. Nell'attuare il programma, l'Amministrazione regionale si avvarrà di un apposito Gruppo di consulenza, composto da rappresentanti dei principali Ordini professionali e Istituti di credito che operano nel settore della pubblicità immobiliare.

     2. Il Gruppo di consulenza viene chiamato ad esprimere pareri sugli aspetti che interessano l'utente come utilizzatore del Sistema informativo del libro fondiario.

     3. La costituzione del Gruppo di consulenza avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore delegato al libro fondiario.

     4. Il Gruppo di consulenza è presieduto dall'Assessore delegato al libro fondiario.

     5. Svolge funzioni di segretario un funzionario del Servizio del libro fondiario con qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere.

     6. Su invito dell'Assessore delegato al libro fondiario, alle riunioni possono intervenire funzionari ed esperti incaricati di soprintendere alla realizzazione del Sistema informativo del libro fondiario.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3, fanno carico al capitolo 861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, 1l cui stanziamento viene conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1987 e lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     2. Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione precitato.

     3. Sul precitato capitolo 861 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante storno dal precitato capitolo 1081.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1987, lire 1.200 milioni per l'anno 1988, lire 2.200 milioni per l'anno 1989, lire 5.000 milioni per l'anno 1990 e lire 3.500 milioni per l'anno 1991.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 26 Servizio del libro fondiario (Presidenza della Giunta regionale) - di nuova istituzione - programma 0.5.1. - Spese d'investimento - Categoria 2.2 - Sezione I, il capitolo 750 [2.1.220.5.01.01] con la denominazione: «Spese per la realizzazione del Sistema informativo del libro fondiario» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.900 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1987, lire 1.200 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200 milioni per l'anno 1989.

     3. Al predetto onere di lire 3.900 milioni, si fa fronte mediante storno dai capitoli del precitato stato di previsione sottoelencati per l'importo a fianco dei medesimi specificato:

     - capitolo 1080 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»:

     lire 500 milioni per l'anno 1987, lire 1.000 milioni per l'anno 1988 e lire 1.500 milioni per l'anno 1989;

     - capitolo 1081 «Fondo di riserva per le spese impreviste»:

     lire 200 milioni per l'anno 1988 e lire 700 milioni per l'anno 1989.

     4. Gli oneri relativi agli anni 1990 e 1991 faranno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Al maggior onere, rispetto al 1989, di lire 2.800 milioni per l'anno 1990 si farà fronte con la cessazione, nel medesimo anno, delle sottospecificate spese, autorizzate fino all'anno 1989 con le disposizioni a fianco di ciascuna indicate:

     - lire 50 milioni - articolo 18, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45;

     - lire 250 milioni - articolo 18, quinto comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45;

     - lire 500 milioni - articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8;

     - lire 2.000 milioni - articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8.

     6. Al maggior onere, rispetto al 1989, di lire 1.300 milioni per l'anno 1991 si farà fronte per pari importo, con la cessazione della spesa autorizzata fino all'anno 1989 con il precitato articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8.

     7. Sul precitato capitolo 750 viene iscritto, altresì lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelievo, di pari importo, dal capitolo 1080 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4 fanno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l'anno 1987, che presenta sufficiente disponibilità.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2010, n. 15.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 114 comma 1 della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 114 comma 1 della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.