§ 41.7.169 - D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70.
Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/03/1990
Numero:70


Sommario
Art. 1.      1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli [...]
Art. 2.      1. Al personale dipendente dalle opere universitarie, di cui all'art. 1, continuano ad applicarsi, in attesa di disciplina regionale, le norme in vigore concernenti lo stato giuridico ed il [...]
Art. 3.      1. Sono trasferiti alla regione le funzioni amministrative ed i compiti già attribuiti per il Friuli-Venezia Giulia nelle materie di sua competenza ai sottoindicati enti, compresi nella tabella [...]
Art. 4.      1. Unitamente alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3, passano alla regione:
Art. 5.      1. Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia partecipa di norma alla ripartizione dei fondi speciali che siano destinati dallo Stato, in via generale, alle [...]


§ 41.7.169 - D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70.

Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie.

(G.U. 4 aprile 1990, n. 79)

 

Capo I

ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

     Art. 1.

     1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

     2. Le opere universitarie, di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Università degli studi di Trieste e di Udine assumono la posizione giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell'art. 4, n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale.

 

          Art. 2.

     1. Al personale dipendente dalle opere universitarie, di cui all'art. 1, continuano ad applicarsi, in attesa di disciplina regionale, le norme in vigore concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza.

     2. Ai fini del trattamento di quiescenza sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e quelle della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

 

Capo II

ASSISTENZA A FAVORE DI PARTICOLARE CATEGORIE

 

          Art. 3.

     1. Sono trasferiti alla regione le funzioni amministrative ed i compiti già attribuiti per il Friuli-Venezia Giulia nelle materie di sua competenza ai sottoindicati enti, compresi nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed esercitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del medesimo decreto:

     Unione italiana ciechi (U.I.C.);

     Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.);

     Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);

     Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.);

     Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);

     Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);

     Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

 

          Art. 4.

     1. Unitamente alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3, passano alla regione:

     a) le strutture operative e gli uffici degli enti ivi considerati, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia;

     b) i beni mobili ed immobili, di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia ed amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1, si segue il procedimento stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, facendosi decorrere il termine ivi stabilito dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al comma 1 ed amministrato dal suddetto ufficio stralcio è posto a disposizione della regione. Al suo inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il suo consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle disposizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 5.

     1. Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia partecipa di norma alla ripartizione dei fondi speciali che siano destinati dallo Stato, in via generale, alle regioni per il potenziamento dell'assistenza scolastica per gli studenti universitari e dell'assistenza alle categorie di cui al capo II.