Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 27/08/1992 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è inserito l'ulteriore comma: |
Art. 2. 1. La specificazione delle spese impreviste «Spese e contributi per interventi d'urgenza relativi alla prevenzione delle calamità naturali e per quelli resisi necessari a seguito di dette [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sul pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.1.36 - Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 24.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 64 e 6 febbraio 1992, n. 5 in materia di protezione civile e di bilancio.
(B.U. 28 agosto 1992, n. 68).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della
(Omissis) [1].
1. La specificazione delle spese impreviste «Spese e contributi per interventi d'urgenza relativi alla prevenzione delle calamità naturali e per quelli resisi necessari a seguito di dette calamità» riportata al punto n. 2) dell'elenco n. 6 approvato dall'articolo 6 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sul pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma inserito nel testo della legge originaria.