§ 2.1.36 - Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 24.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 64 e 6 febbraio 1992, n. 5 in materia di protezione civile e di bilancio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:27/08/1992
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è inserito l'ulteriore comma:
Art. 2.      1. La specificazione delle spese impreviste «Spese e contributi per interventi d'urgenza relativi alla prevenzione delle calamità naturali e per quelli resisi necessari a seguito di dette [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sul pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.36 - Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 64 e 6 febbraio 1992, n. 5 in materia di protezione civile e di bilancio.

(B.U. 28 agosto 1992, n. 68).

 

Art. 1.

     1. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è inserito l'ulteriore comma:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     1. La specificazione delle spese impreviste «Spese e contributi per interventi d'urgenza relativi alla prevenzione delle calamità naturali e per quelli resisi necessari a seguito di dette calamità» riportata al punto n. 2) dell'elenco n. 6 approvato dall'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, è sostituita dalla specificazione «Spese per interventi urgenti di protezione civile a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di emergenza».

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sul pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma inserito nel testo della legge originaria.