§ 71.3.121 - D.L. 21 settembre 1973, n. 566 .
Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:21/09/1973
Numero:566


Sommario
Art. 1.      Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico [...]
Art. 2.      Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di conferire i posti vacanti nel ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari agli idonei del concorso indetto con decreto [...]
Art. 3.  [6]
Art. 4.      Fino alla determinazione, prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, delle specifiche attribuzioni del personale della carriera direttiva delle [...]
Art. 5.      Il comma terzo dell'art. 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 71.3.121 - D.L. 21 settembre 1973, n. 566 [1].

Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.

(G.U. 25 settembre 1973, n. 247).

 

     Art. 1.

     Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome [2].

     Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziari che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo [3] .

     L'esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

     a) nozioni dell'ordinamento costituzionale italiano;

     b) nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria;

     c) nozioni di procedura civile e penale;

     d) nozioni di contabilità dello Stato.

     La commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura di seconda classe. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a cancelliere capo di pretura [4] .

     La commissione dispone di sessanta voti.

     Consegue l'idoneità il candidato che riporti una votazione non inferiore a quarantadue.

     La commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato [5] .

     Per quanto non previsto espressamente si applicano le disposizioni in vigore per i concorsi di accesso nell'amministrazione dello Stato.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di conferire i posti vacanti nel ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972, secondo l'ordine di graduatoria ed alle condizioni previste nel bando di concorso.

 

          Art. 3. [6]

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533:

     Sono estese all'Amministrazione giudiziaria le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia.

     All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza.

     Il trattamento economico del personale assunto fa carico al capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti previsti.

 

          Art. 4.

     Fino alla determinazione, prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, delle specifiche attribuzioni del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e fino alla definitiva revisione dei ruoli organici, salvo quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, il personale della carriera di concetto istituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, svolge attività di segreteria e di collaborazione, assolve compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico non riservati alla competenza del personale direttivo, coadiuva il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie nell'esercizio delle sue funzioni.

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

 

          Art. 5.

     Il comma terzo dell'art. 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533 è sostituito dal seguente:

     "I concorsi sono indetti dal Ministero di grazia e giustizia su base distrettuale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 8 novembre 1973, n. 685.

[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[6] Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 12 luglio 1975, n. 311.

[8] Comma soppresso dalla legge di conversione.