§ 58.8.33 - D.L. 28 maggio 1981, n. 244.
Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:28/05/1981
Numero:244


Sommario
Art. 1.      Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 [...]
Art. 1 bis.  [3]
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 58.8.33 - D.L. 28 maggio 1981, n. 244. [1]

Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

(G.U. 30 maggio 1981, n. 147)

 

     Art. 1.

     Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

     L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

     Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato fino ad un massimo di sei mesi [2] .

 

          Art. 1 bis. [3]

     Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.

     Ai lavoratori di cui al precedente comma è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro è comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni [4] .

     I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati.

     I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

     La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti [5] .

 

          Art. 2. [6]

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, valutato in lire 48 miliardi, si provvede a carico del Fondo della mobilità della manodopera, le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 24 luglio 1981, n. 390.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 4 della D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

[6]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.