§ 22.3.23 - D.L. 23 dicembre 1977, n. 973.
Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:23/12/1977
Numero:973


Sommario
Art. 1.      Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato [...]
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 22.3.23 - D.L. 23 dicembre 1977, n. 973. [1]

Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.

(G.U. 5 gennaio 1978, n. 5).

 

Art. 1.

     Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo la misura fissata dal decreto legislativo 11 luglio 1941, n. 971, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 e dalla legge 10 agosto 1950, n. 729, sono aumentate nella misura prevista dall'allegata tabella.

     Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonché gli esattori delle imposte dirette [2].

     L'elenco dei diritti di segreteria previsto dal regio decreto n. 971, del 1941, viene integrato con nuovi diritti, indicati nella tabella allegata.

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 2 bis. [4]

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato

Diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

 

 

1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei    L. 2.500

registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le

camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura, od attestato desunto da detti

registri [5]

2) Certificato di idoneità per aderire ad aste,     L. 5.000

appalti e simili [5]

3) Elenchi di nominativi desunti dai registri,

ruoli, albi ed elenchi camerali:

diritto di richiesta                                L. 10.000

per ogni nominativo fino a 500                      L. 200

per ogni ulteriore nominativo in più [6]            L. 500

4) Certificato d'origine od analoga attestazione    L. 1.500

o dichiarazione relativa a scambi di merce con

l'estero, anche su fatture o simili [5]

5) Vidimazione o autenticazione di firme [5]        L. 1.000

6) Carta di legittimazione per viaggiatori di       L. 5.000

commercio

 

7) Certificato di usi già accertati o di prezzi     L. 3.000

desunti da listini camerali, sino a tre voci

Per ogni voce in più debbono essere corrisposte

L. 300

8) Certificato di usi o prezzi da accertare         L. 10.000

espressamente, fino a tre voci

Per ogni voce in più debbono essere corrisposte

L. 500

9) Copia autentica di atti e documenti esistenti    L. 5.000

presso la camera di deliberazioni camerali (per

ogni foglio intero di quattro facciate o

frazione)

10) [7]                                             L. 3.000

11) Designazione di arbitri e periti                L. 15.000

12) Atti, certificati e dichiarazioni non           L. 1.500

compresi in altre voci [5]

13) Visura dei registri, ruoli, albi od elenchi     L. 3.000

tenuti presso le camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura [6]

14) [7]

15) Diritto di urgenza per certificati ed atti da   L. 1.000

rilasciare in giornata qualora si sovverta a

favore e su richiesta dell'utente il normale

ordine cronologico e di protocollo [5]

16) Diritto di urgenza speciale per rilascio        L. 1.000

immediato (a vista) qualora si sovverta a favore

e su richiesta dell'utente il normale ordine

cronologico e di protocollo [5]

17) Diritto di iscrizione nei registri, ruoli,      L. 20.000

albi ed elenchi tenuti presso le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura,

da corrispondere all'atto della domanda e sempre

che non si applichi il diritto previsto al n. 18

per le iscrizioni che comportino il superamento

di esami [8]

18) Diritto da corrispondere all'atto della         L. 80.000

domanda per l'ammissione ad esami per

l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi

tenuti presso le camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, nonché diritto per

l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed

elenchi che comporti il superamento di esami

davanti ad apposita commissione [8]

19) Elenco dei nominativi desunti da registri,

ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano

particolare elaborazione da parte del sistema

informativo centrale:

diritto di richiesta                                L. 10.000

per ogni nominativo fino a 500                      L. 400

per ogni ulteriore nominativo [9]                   L. 300

20) Diritto d'istruttoria per istanze dirette ad    L. 150.000

ottenere la licenza di pianificazione ai sensi

dell'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002

[10]

 

 

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1978, n. 49 (G.U. 3 marzo 1978, n. 62).

[2] Comma inserito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[3] Articolo abrogato dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[5] Numero così sostituito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[5] Numero così sostituito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[6] Numero sostituito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49, già modificato dall'art. 5 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357.

[5] Numero così sostituito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[5] Numero così sostituito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[7] Numero abrogato dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[5] Numero così sostituito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[6] Numero sostituito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49, già modificato dall'art. 5 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357.

[7] Numero abrogato dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[5] Numero così sostituito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[5] Numero così sostituito dalla L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 49.

[8] I precedenti numeri 16 bis, 17 e 17 bis sono stati sostituiti dagli attuali numeri 17 e 18 per effetto dell'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

[8] I precedenti numeri 16 bis, 17 e 17 bis sono stati sostituiti dagli attuali numeri 17 e 18 per effetto dell'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

[9] Numero aggiunto dall'art. 8 della L. 27 dicembre 1983, n. 730 e così modificato dall'art. 5 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.

[10] Numero aggiunto dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357.