§ 2.1.66 – L. 16 febbraio 1977, n. 37.
Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:16/02/1977
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976
Art. 3.      Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di età [...]
Art. 4.      Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni [...]
Art. 5.      I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una [...]
Art. 6.      La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata al 66 per cento della retribuzione [...]
Art. 7.      Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 [...]
Art. 8.      Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 [...]


§ 2.1.66 – L. 16 febbraio 1977, n. 37.

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

(G.U. 26 febbraio 1977, n. 54).

 

     Art. 1.

     Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

     “L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976.

     Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dell'indennità giornaliera prevista dal decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

 

          Art. 3.

     Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di età non superiore a sedici anni è equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori di età superiore a sedici anni.

 

          Art. 4.

     Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     Con effetto dal 1° gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, è fissata nella misura di L. 750 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

     Il contributo di cui ai precedenti commi può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola.

     Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione è obbligatoria qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente.

 

          Art. 5.

     I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima impresa agricola, hanno diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi per sei giornate di occupazione con l'obbligo, per i datori di lavoro, del versamento dei relativi contributi assicurativi.

 

          Art. 6.

     La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge.

 

          Art. 7.

     Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

     I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennità di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

     Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 [1].

 

          Art. 8.

     Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.

     L'onere relativo è posto a carico della cassa unica per gli assegni familiari.

     I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

     Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

     In sede di prima applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


[1] L’aliquota di cui al presente comma è stata elevata al 2,75 per cento, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1981, dall'art. 11 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402.