Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 15/03/1956 |
Numero: | 238 |
Sommario |
Art. 1. Il versamento delle ritenute per imposte e tasse, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anzichè alle attuali scadenze, alla fine [...] |
Art. 2. In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali [...] |
§ 27.1.21 - Legge 15 marzo 1956, n. 238.
Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.
(G.U. 14 aprile 1956, n. 90).
Il versamento delle ritenute per imposte e tasse, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anzichè alle attuali scadenze, alla fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila.
Qualora, alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituirà economia.
In deroga al primo comma dell'art. 60 del
[1] Comma già modificato dall'art. 32 della