§ 76.3.12 - Legge 12 marzo 1968, n. 325.
Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:12/03/1968
Numero:325


Sommario
Art. 1.  (Riunioni del consiglio di amministrazione)
Art. 2.  (Trattamento del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)
Art. 3.  (Uffici della direzione generale)
Art. 4.  (Competenza del consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni)
Art. 5.  (Delega)
Art. 6.  (Istituzione della scuola media superiore di specializzazione in telecomunicazioni)
Art. 7.  (Indennità di carica)
Art. 8.  (Determinazione delle attribuzioni)
Art. 9.  (Commissioni centrali per il personale)
Art. 10.  (Attribuzioni delle commissioni centrali del personale)
Art. 11.  (Istituzione direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)
Art. 12.  (Struttura della direzione compartimentale)
Art. 13.  (Attribuzioni del direttore compartimentale)
Art. 14.  (Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale)
Art. 15.  (Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)
Art. 16.  (Servizi di ragioneria, economato e cassa, nelle direzioni compartimentali)
Art. 17.  (Commissioni consultive del personale periferico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)
Art. 18.  (Competenza delle commissioni consultive e dei consigli di disciplina provinciali per il personale degli uffici della direzione compartimentale)
Art. 19.  (Officine postali e di telecomunicazioni)
Art. 20.  (Rapporto informativo e giudizio complessivo)
Art. 21.  (Concorsi regionali o provinciali)
Art. 22.  (Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva)
Art. 23.  (Assunzione di idonei)
Art. 24.  (Rappresentanti del personale delle commissioni dei concorsi interni)
Art. 25.  (Decentramento promozioni a ruolo aperto)
Art. 26.  (Decentramento in materia di trasferimenti)
Art. 27.  (Attribuzioni della carriera di concetto)
Art. 28.  (Funzioni di dirigenza in uffici e reparti tecnici)
Art. 29.  (Cottimi)
Art. 30.  (Premio di esercizio)
Art. 31.  (Forniture e acquisti di registri, carta, stampati)
Art. 32.  (Vendita materiali fuori uso)
Art. 33.  (Espropriazioni)
Art. 34.  (Collaudi)
Art. 35.  (Donazioni)
Art. 36.  (Finanziamento attività assistenziali e dopolavoristiche)
Art. 37.  (Rappresentanti del personale nel comitato di amministrazione della Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale)
Art. 38.  (Integrazione consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici)
Art. 39.  (Contribuzioni per attività assistenziali)
Art. 40.  (Gestione case economiche)
Art. 41.  (Dopolavoro postelegrafonico - Commissione - Entrate)
Art. 42.  (Agevolazioni per le attività dopolavoristiche)
Art. 43.  (Prestazioni reciproche delle aziende)
Art. 44.  (Oneri extraziendali)
Art. 45.  (Riduzione dei contingenti di personale degli organi centrali)
Art. 46.  (Ruoli organici delle aziende)
Art. 47.  (Esodo)
Art. 48.  (Procedura per l'esodo)
Art. 49.  (Conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici principali)
Art. 50.  (Conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali)
Art. 51.  (Riscatto dei servizi)
Art. 52.  (Applicabilità)
Art. 53.  (Variazioni di bilancio)


§ 76.3.12 - Legge 12 marzo 1968, n. 325.

Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 8 aprile 1968, n. 91, S.O.)

 

     Art. 1. (Riunioni del consiglio di amministrazione)

     Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.

 

          Art. 2. (Trattamento del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

     Al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni compete lo stipendio annuo lordo previsto dalla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per il direttore generale delle ferrovie dello Stato e per il direttore generale dei monopoli.

 

          Art. 3. (Uffici della direzione generale)

     La direzione generale dell'Amministrazione dello poste e delle telecomunicazioni è costituita da un ufficio di segreteria, da un ufficio di coordinamento, da un ufficio relazioni internazionali, dalle direzioni centrali e dall'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico.

 

          Art. 4. (Competenza del consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni)

     Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'art. 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

     Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

     I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risultanti dal precedente secondo comma, sono adottati - rispettivamente dal direttore generale del l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, su conforme parere del competente comitato consultivo di cui ai successivi commi.

     Il comitato consultivo del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è presieduto dallo stesso direttore generale ed è composto:

     da due direttori compartimentali;

     dal direttore centrale per i servizi di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     da tre direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui almeno due tecnici [1].

     Il comitato consultivo dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni è presieduto dallo stesso ispettore generale superiore ed è composto:

     dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi;

     dal direttore centrale per i servizi di ragioneria interessato alla materia in trattazione [2].

     (Omissis) [3].

     Le funzioni di segretario in ciascun comitato sono svolte da un impiegato della carriera direttiva.

     Per la validità delle riunioni del comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il presidente, il direttore centrale per i servizi di ragioneria o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno tre membri [4].

     Il comitato consultivo decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese.

 

          Art. 5. (Delega)

     Fermo restando quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di delegare senza l'osservanza della procedura prevista dal predetto comma, alcune delle sue competenze ai direttori centrali e ai direttori compartimentali della predetta Amministrazione in materie diverse da quelle relative all'esercizio del bilancio.

     Le facoltà di delega del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere esercitate dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni per la materia di sua competenza, nei confronti del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, e dei capi di ispettorati telefonici di zona.

     Le facoltà di delega di cui ai precedenti commi non possono essere esercitate per le materie e per le somme per le quali è obbligatorio il parere del comitato consultivo previsto nel precedente art. 4.

 

          Art. 6. (Istituzione della scuola media superiore di specializzazione in telecomunicazioni)

     L'articolo 1 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, viene sostituito dal seguente:

     "E' istituita presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario con lo scopo di impartire una istruzione superiore nel campo delle telecomunicazioni".

     I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, sono sostituiti dai seguenti:

     "I corsi complementari, nel numero massimo di 20, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la pubblica istruzione.

     Oltre agli insegnamenti suddetti possono essere tenute conferenze dai professori della scuola, da professori universitari e da altre persone note nel campo scientifico sia per le telecomunicazioni che per la posta e il banco-posta.

     I corsi hanno la durata di un anno scolastico.

     Fino a quando non sarà provveduto alla nomina dei professori ordinari a totale copertura dell'organico stabilito nella tabella A annessa alla legge 5 giugno 1954, n. 317, in corrispondenza dei posti non coperti l'incarico dell'insegnamento dei corsi fondamentali della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni può essere affidato anche a funzionari delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di direttore centrale che, muniti della laurea in ingegneria o in fisica, abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore. L'incarico è conferito annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Il funzionario al quale viene conferito l'incarico di cui al precedente comma è dispensato, per tutta la durata dell'incarico stesso, dalle proprie normali funzioni.

     Il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui agli articoli 3, comma secondo, e 12 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, assume la denominazione di "diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni".

 

          Art. 7. (Indennità di carica)

     Le indennità previste dall'art. 4 - comma secondo - del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sono estese ai componenti e al personale addetto alle relative segreterie del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie, della commissione centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle commissioni centrali del personale.

     Tutte le predette indennità sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 8. (Determinazione delle attribuzioni)

     Le attribuzioni dei direttori centrali, dei direttori compartimentali e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, saranno determinate con decreto ministeriale sentito il parere del consiglio di amministrazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di attuare il più ampio decentramento possibile delle competenze e lo snellimento delle procedure.

 

          Art. 9. (Commissioni centrali per il personale)

     Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono istituite due commissioni centrali del personale, una per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e una per l'Azienda di stato per i servizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario di Stato, e cosi composte:

     per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

     a) dal direttore generale o da un suo sostituto;

     b) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, o da un suo sostituto;

     c) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;

     d) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentatività viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

     e) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso;

     per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

     a) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da un suo sostituto;

     b) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;

     c) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentatività viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

     d) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.

     Le funzioni di segretario di ciascuna commissione centrale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva.

     I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni.

     Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 10. (Attribuzioni delle commissioni centrali del personale)

     Alle commissioni centrali per il personale di cui al precedente art. 9 sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al consiglio di amministrazione in tutte le questioni relative al personale, con qualifica non superiore a direttore di sezione nonchè quelle attualmente spettanti alle commissioni consultive centrali del personale che vengono soppresse.

     Restano invariate le norme della legge 2 marzo 1963, n. 307, relative al personale degli uffici locali ed agenzie.

 

          Art. 11. (Istituzione direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

     Ai fini dell'attuazione di un ampio decentramento territoriale, sono istituite sedici direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alle quali devono essere attribuite, nella misura massima possibile, sotto il profilo funzionale le attribuzioni ed i poteri delle direzioni centrali, che in conseguenza vengono contemporaneamente ridotte a dieci compresa la direzione centrale degli uffici locali e delle agenzie.

     Le direzioni compartimentali hanno la circoscrizione e le sedi seguenti:

     Piemonte - Val d'Aosta sede Torino

     Lombardia sede Milano

     Veneto sede Venezia

     Friuli-Venezia Giulia sede Trieste

     Trentino-Alto Adige sede Trento

     Liguria sede Genova

     Emilia-Romagna sede Bologna

     Toscana sede Firenze

     Marche-Umbria sede Ancona

     Lazio sede Roma

     Abruzzi-Molise sede Pescara

     Campania sede Napoli

     Puglia-Lucania sede Bari

     Calabria sede Reggio Calabria

     Sardegna sede Cagliari

     Sicilia sede Palermo

     La istituzione delle direzioni compartimentali e la soppressione delle direzioni centrali saranno effettuate gradualmente, ma debbono avere inizio entro un anno ed essere completate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro un anno debbono essere emanate le norme per la nuova organizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno assegnati alle direzioni compartimentali i compiti di gestione, attualmente svolti dagli uffici centrali che, in conseguenza, rimarranno competenti esclusivamente in materia di normativa, coordinamento, propulsione e controllo dei servizi postali, di banco-posta e di telecomunicazioni.

     L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, è soppresso.

 

          Art. 12. (Struttura della direzione compartimentale)

     Le direzioni compartimentali saranno costituite dai seguenti uffici:

     Ufficio di segreteria, personale e affari generali;

     Ufficio di ispezione con annesso nucleo di polizia postale;

     Ufficio amministrativo e di coordinamento dei servizi di istituto;

     Ufficio lavori e patrimonio;

     Ufficio automezzi.

     Alle direzioni compartimentali sono preposti funzionari con qualifica di direttore centrale o di ispettore generale, gli uffici dipendenti saranno diretti da funzionari con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, coadiuvati da impiegati della carriera direttiva.

     Il decreto ministeriale di cui al penultimo comma del precedente art. 11, specificherà le materie attualmente di competenza degli organi centrali che saranno attribuiti agli uffici compartimentali, in aggiunta a quelle proprie degli ispettorati provinciali, dell'escoposte, delle sezioni tecniche del movimento postale, degli uffici lavori e dei centri e sottocentri automezzi, che in conseguenza diventano parte integrante delle direzioni compartimentali.

     Le ispezioni provinciali, le sezioni tecniche del movimento postale, i centri ed i sottocentri automezzi e gli uffici lavori già esistenti in sede diversa da quella degli uffici compartimentali possono conservare l'attuale ubicazione e sono trasformati in sezioni autonome alle dipendenze del direttore compartimentale.

     I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche restano nelle sedi attuali e passano alle dipendenze della direzione compartimentale quali uffici autonomi e conservano le attuali competenze alle quali si aggiungono tutte le altre incombenze relative alla direzione tecnica dei servizi telegrafici e radioelettrici.

 

          Art. 13. (Attribuzioni del direttore compartimentale)

     Spetta in particolare al direttore compartimentale nell'ambito della circoscrizione:

     a) coordinare l'esercizio dei servizi postali e di telecomunicazioni secondo le direttive del Ministro e del direttore generale;

     b) sovraintendere alla attività degli organi periferici;

     c) adeguare l'organizzazione dei servizi alle esigenze che si manifestano;

     d) coordinare e trasmettere alla direzione generale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e previo parere del comitato tecnico amministrativo, i programmi di spesa redatti dagli organi compartimentali e dalle direzioni provinciali in relazione alle esigenze prevedibili per l'esercizio finanziario successivo; coordinare i programmi riguardanti anche altre direzioni compartimentali sentiti i direttori compartimentali interessati e i comitati tecnici amministrativi competenti;

     e) elaborare le proposte di programmi pluriennali per lo sviluppo, l'ammodernamento e il riassetto di edifici, impianti e strutture organiche operative del compartimento, tenendo conto delle previsioni dei programmi economici e urbanistici regionali; verificare annualmente lo stato di attuazione dei programmi pluriennali dell'Amministrazione, ai fini della loro realizzazione nei termini previsti, limitatamente agli obiettivi assegnati alla direzione compartimentale; esprimere - a richiesta dei competenti organi - il giudizio di idoneità sulle aree riservate alla costruzione di edifici e di impianti postali e di telecomunicazioni, in sede di elaborazione ed approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, da parte delle amministrazioni comunali;

     f) approvare i contratti stipulati dai competenti organi delle direzioni compartimentali e dai capi degli uffici periferici a seguito di asta pubblica o licitazione privata quando l'importo non superi lire 6.000.000 e quelli a trattativa privata quando l'importo non superi lire 3.000.000 nonchè le relative variazioni;

     g) approvare l'esecuzione di servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi lire 1.500.000;

     h) autorizzare le liti attive e quelle passive, sentita l'avvocatura di Stato, competente per ciascuna provincia, quando l'oggetto della controversia non superi lire 3.000.000;

     i) autorizzare la transazione di vertenze, sentito il parere di cui alla lettera precedente, quando ciò che l'Azienda abbandona o rinuncia non superi lire 1.200.000;

     l) approvare progetti di lavori o di approvvigionamenti quando l'importo non superi lire 3.000.000.

     I limiti di somma previsti nelle lettere f), g), h), i), l) del precedente comma sono raddoppiati quando i provvedimenti sono adottati su conforme parere del comitato tecnico amministrativo di cui al successivo art. 14.

     Il direttore compartimentale riveste la qualifica di funzionario delegato ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni.

     Ai fini della determinazione dei limiti massimi globali di somma entro i quali gli organi compartimentali e provinciali potranno emanare nel corso dell'esercizio finanziario i provvedimenti di spesa attribuiti alla loro competenza dalla presente legge o dalle vigenti disposizioni o per delega, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'inizio di ciascun esercizio, ripartirà tra le direzioni compartimentali i due terzi dei fondi stanziati in ciascun capitolo. Il restante terzo sarà accantonato a disposizione dello stesso direttore generale sia per le eventuali spese ordinate direttamente dall'amministrazione centrale, sia per poterne fare l'assegnazione, con successivi provvedimenti, a quegli organi nei quali, nel corso dell'esercizio, vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi già ad essi assegnati. Nel corso dell'esercizio, in relazione ad eventuali variazioni delle esigenze dei singoli organi, il direttore generale può disporre modifiche al riparto dei fondi.

     Il direttore generale, ove ricorrano particolari esigenze tecnico-amministrative e funzionali, potrà disporre - su conforme parere del consiglio di amministrazione - che per determinati capitoli non si proceda al riparto previsto dal precedente comma o che si proceda in misura diversa.

     Il direttore compartimentale all'inizio di ciascun esercizio disporrà tra gli organi dipendenti il riparto dei due terzi e dei fondi assegnatigli in conformità alle disposizioni del presente articolo, accantonando il rimanente terzo sia per le spese ordinate direttamente sia per farne l'assegnazione a quegli organi nei quali, nel corso dell'esercizio, vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi ad essi assegnati. E' in facoltà del direttore compartimentale di procedere, nel corso dell'esercizio, a modifiche del predetto riparto in relazione ad eventuali variazioni delle esigenze di servizio.

     Il direttore compartimentale, ove ricorrano particolari esigenze tecnico-amministrative e funzionali, potrà disporre - su conforme parere del comitato tecnico-amministrativo - che per determinati capitoli non si proceda al riparto dei fondi ricevuti in assegnazione o che vi si proceda in misura diversa.

     Le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, si applicano anche alle direzioni compartimentali per quanto dalla presente legge attribuito alla loro competenza. Le disposizioni degli articoli 21 - ultimo comma - e 23 del predetto decreto n. 619, rimangono in vigore fino alla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale.

     Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e nei confronti dei capi degli ispettorati telefonici di zona.

 

          Art. 14. (Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale)

     Presso ogni direzione compartimentale è costituito un comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal direttore compartimentale di cui fanno parte:

     3 direttori provinciali;

     2 funzionari direttivi della carriera amministrativa applicati agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;

     1 direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;

     1 funzionario direttivo della carriera tecnica applicato agli uffici del compartimento o da esso dipendenti [5].

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della carriera direttiva o di concetto.

     La nomina dei comitati tecnici amministrativi è fatta dal direttore generale, su proposta del direttore compartimentale.

     I membri restano in carica quattro anni.

     Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro membri, oltre il presidente. Il comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente [6].

     Alle riunioni del comitato tecnico-amministrativo possono essere invitati, quali esperti, rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti locali territoriali quando debbano essere trattate questioni che possono interessare la rispettiva competenza.

     Il comitato tecnico-amministrativo si riunisce almeno una volta al mese ed esprime il proprio parere sui punti c), d) ed e) del primo comma del precedente art. 13.

     Deve, inoltre, essere sentito quando le somme previste dai successivi punti f), g), h), i) e l), siano superate fino al doppio o siano comunque superate per delega conferita dal direttore generale in base a quanto previsto dal precedente art. 5.

 

          Art. 15. (Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

     Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono le direzioni compartimentali. Gli organi periferici delle direzioni compartimentali sono le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, compresa la direzione circondariale di Pordenone, cui sono preposti funzionari con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione.

     Dalle direzioni provinciali e circondariale predette dipendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, i recapiti e le ricevitorie.

     La istituzione, la riunione, le modificazioni e la soppressione degli organi dipendenti dalle direzioni provinciali e circondariale di cui al precedente comma, nonchè il relativo ordinamento, sono disposti con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto di cui al quarto comma del precedente art. 13, previa autorizzazione del direttore generale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.

     I poteri attribuiti al direttore compartimentale dal primo comma lettere f), g) e l) dell'art. 13 della presente legge devono essere dallo stesso delegati ai direttori provinciali nei limiti indicati ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619. E' in facoltà del direttore compartimentale delegare i poteri medesimi anche per cifre superiori, con l'approvazione del direttore generale.

 

          Art. 16. (Servizi di ragioneria, economato e cassa, nelle direzioni compartimentali)

     Nelle direzioni compartimentali il servizio di ragioneria, di economato e cassa, è disimpegnato dai corrispondenti organi della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni della sede della direzione compartimentale.

 

          Art. 17. (Commissioni consultive del personale periferico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

     I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituiti dai seguenti:

     "Presso ogni direzione provinciale o circondariale postelegrafica la commissione consultiva del personale è composta:

     1) dal direttore provinciale che la presiede;

     2) da due ispettori nominati dal direttore compartimentale;

     3) da tre impiegati della carriera direttiva o di concetto, nominati dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale;

     4) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale".

     I commi primo e terzo dell'art. 27 della stessa legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituiti dai seguenti:

     "Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

     I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 2), 3) e 4) del terzo comma dell'art. 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere confermati".

     I primi due commi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le commissioni consultive del personale hanno il compito:

     a) di compilare e proporre alle competenti direzioni compartimentali le graduatorie locali del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie aventi titolo a partecipare a scrutini di promozioni per merito comparativo o a scelta;

     b) di compilare e proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento in altre sedi;

     c) di esprimere motivato parere all'organo competente, nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     d) di esprimere motivato parere all'organo competente nei casi in cui occorra conferire funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita da impiegati appartenenti a carriere diverse da quella direttiva;

     e) di istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi formulando proposte da inviare all'organo competente a decidere;

     f) di esprimere parere sull'assunzione di personale straordinario limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili riservati ai figli di dipendenti o ex dipendenti, nonchè alle vedove del personale deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione;

     g) di proporre alla direzione compartimentale i provvedimenti necessari per assicurare la piena funzionalità dei servizi e il loro efficace coordinamento, nonchè i programmi di spesa conseguenti;

     h) di esprimere parere sugli elenchi provinciali e zonali degli aspiranti alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376;

     i) di esprimere parere sugli atti di concessioni di servizio di competenza del direttore provinciale, con particolare riguardo alla equità del trattamento economico del personale destinato ai servizi stessi.

     Le commissioni consultive provinciali sono nominate con provvedimento del direttore compartimentale e durano in carica 4 anni.

     Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale e nell'ambito della relativa circoscrizione. I rappresentanti del personale rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso alla predetta data".

 

          Art. 18. (Competenza delle commissioni consultive e dei consigli di disciplina provinciali per il personale degli uffici della direzione compartimentale)

     Per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso le direzioni compartimentali e gli uffici autonomi dipendenti sono competenti, per la rispettiva materia, il consiglio provinciale di disciplina e la commissione consultiva della direzione provinciale coesistente alla direzione compartimentale.

     Il personale di cui al primo comma partecipa alle elezioni dei rappresentanti del personale della predetta direzione provinciale.

     Il consiglio provinciale di disciplina e la commissione consultiva provinciale, quando trattano questioni relative al personale delle direzioni compartimentali, sono presieduti dal direttore compartimentale.

 

          Art. 19. (Officine postali e di telecomunicazioni)

     Con provvedimento del direttore generale possono essere istituite, ove le esigenze di servizio lo richiedano, presso le direzioni compartimentali, provinciali e circondariale e presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche:

     a) officine postali;

     b) officine telegrafiche;

     c) officine di posta pneumatica;

     d) officine automezzi;

     e) [7];

     f) officine postali e di posta pneumatica;

     g) officine postelegrafiche e di posta pneumatica.

     Nelle officine di cui ai punti e), f) e g) possono essere incorporate anche quelle di cui al punto d).

     L'ordinamento, le attribuzioni, la dipendenza tecnica ed amministrativa, e le norme per il funzionamento delle suddette officine sono stabilite con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione.

     Al personale delle suddette officine applicato a mansioni non indicate nelle tabelle B) e D), allegate alla legge 27 maggio 1961, n. 465, compete la seconda maggiorazione del premio di esercizio nella misura prevista dalla predetta tabella B - lettera G), sub c) - c).

     Le officine di cui ai precedenti commi possono essere istituite anche nell'ambito di uffici principali.

 

          Art. 20. (Rapporto informativo e giudizio complessivo)

     L'articolo 21 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed il primo comma dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono abrogati.

     Per ogni impiegato delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica inferiore a direttore centrale o equiparata deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono" "mediocre", "insufficiente".

     Nel rapporto informativo e nel giudizio complessivo deve tenersi conto degli elementi indicati per ciascuna carriera negli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del dipendente.

     Il giudizio complessivo che comunque contrasti con le risultanze del rapporto informativo deve essere motivato.

     Qualora non si ritenga di apportare variazioni all'ultimo rapporto informativo ed al relativo giudizio complessivo, si procederà - per non oltre un triennio - soltanto alla comunicazione al dipendente della conferma del giudizio complessivo relativo al precedente anno.

     Avverso il giudizio complessivo, o la conferma di cui al precedente comma, l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione se riveste una qualifica superiore a direttore di sezione ovvero se il giudizio gli è stato attribuito dalla commissione centrale del personale, e a tale organo collegiale negli altri casi, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

     Il ricorso deve pervenire, entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio complessivo o della conferma all'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

     La deliberazione del consiglio di amministrazione e della commissione centrale del personale è provvedimento definitivo.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri e le modalità per la compilazione e la conservazione dei rapporti informativi e delle notifiche dei giudizi complessivi e sono stabiliti i relativi modelli. Con lo stesso decreto è stabilita la competenza ai fini della compilazione dei rapporti informativi e della formulazione dei giudizi complessivi.

 

          Art. 21. (Concorsi regionali o provinciali)

     I concorsi per l'accesso al ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici e al ruolo organico della carriera di concetto dei geometri possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi.

     I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di assunzione.

 

          Art. 22. (Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva)

     L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono sostituiti dal seguente:

     "Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere esecutive degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori nonchè del personale specializzato, delle stazioni ed officine telefoniche è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di istituto professionale limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso".

 

          Art. 23. (Assunzione di idonei)

     Il secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1965, n. 832, sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli idonei che nella graduatoria eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

     Il Ministro, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione ha facoltà di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

     La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche per i posti che si rendano disponibili nei ruoli delle carriere direttive e di concetto delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro due anni dall'approvazione della graduatoria dei relativi concorsi, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento dei posti messi a concorso".

 

          Art. 24. (Rappresentanti del personale delle commissioni dei concorsi interni)

     Delle commissioni giudicatrici nei concorsi interni che siano banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in applicazione di leggi speciali, per passaggi di carriera, di ruolo o per avanzamenti, fanno parte tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

     I rappresentanti del personale devono appartenere alla carriera nella quale avviene l'avanzamento o il passaggio dei candidati.

 

          Art. 25. (Decentramento promozioni a ruolo aperto)

     Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 10 le promozioni a ruolo aperto nei ruoli organici del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza senza demerito nella qualifica inferiore prescritto dalle vigenti disposizioni.

     Dette promozioni sono disposte con provvedimenti adottati:

     dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il personale degli uffici compartimentali e degli organi periferici dipendenti. Il direttore compartimentale di Roma è competente anche per le promozioni a ruolo aperto del personale degli organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     dal direttore centrale del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il personale dell'Azienda medesima.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno determinati previo parere della competente commissione centrale del personale di cui al precedente art. 9 i criteri da osservarsi per il conferimento delle promozioni previste dal presente articolo.

     Fino alla istituzione di ciascuna direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni le attribuzioni previste dal presente articolo sono devolute al direttore centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 26. (Decentramento in materia di trasferimenti)

     I provvedimenti relativi ai movimenti degli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono disposti con l'osservanza delle procedure attualmente vigenti:

     dal Ministro per gli impiegati con funzioni di direttore centrale e di direttore compartimentale e di capo di ispettorato telefonico di zona;

     dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli impiegati della carriera direttiva degli uffici centrali dell'Amministrazione stessa, nonchè per gli impiegati della carriera direttiva da una direzione compartimentale ad altra;

     dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati della carriera direttiva degli uffici centrali dell'azienda stessa, nonchè per gli impiegati della carriera direttiva da un ispettorato di zona ad altro;

     dai direttori centrali del personale, nell'ambito della rispettiva Azienda, per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e per i salariati degli uffici centrali, nonchè per gli impiegati delle stesse carriere e per i salariati da una direzione compartimentale ad altra e da un ispettorato di zona ad altro;

     dal direttore centrale degli uffici locali e delle agenzie per il personale degli uffici medesimi, da una direzione compartimentale ad altra;

     dai direttori compartimentali e dai capi degli ispettorati telefonici di zona, per i dipendenti impiegati e salariati nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

     dai direttori provinciali o circondariale e dai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per i dipendenti impiegati e salariati della rispettiva provincia, circondario o circoscrizione.

     I criteri da osservarsi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del Ministro, sono determinati dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per tutto il personale dell'Amministrazione medesima, e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per tutto il personale dell'Azienda medesima, sentita la commissione centrale del personale.

 

          Art. 27. (Attribuzioni della carriera di concetto)

     Le visite ispettive di controllo alla gestione degli uffici dipendenti dalle direzioni provinciali e circondariale delle poste e delle telecomunicazioni sono disposte ed eseguite nei modi stabiliti dalle norme ed istruzioni per il servizio d'ispezione.

     Le verificazioni di cassa, compresi i passaggi di gestione, sono disposte dalle direzioni provinciali e circondariale e sono affidate a revisori appartenenti alla carriera di concetto del ruolo dei direttori ed ispettori di ragioneria limitatamente alle agenzie e agli uffici locali dei gruppi C, D, E.

     I predetti revisori sono scelti nei modi che saranno stabiliti dal regolamento fra gli impiegati in possesso di determinati requisiti personali e professionali e sono posti alle dipendenze delle ragionerie provinciali e circondariale.

     L'esame degli atti conclusivi delle verificazioni di cassa, di cui al secondo comma, si esaurisce presso la direzione compartimentale competente per territorio.

     Restano di esclusiva competenza degli impiegati della carriera direttiva, con funzioni ispettive, le visite e gli accertamenti comunque da eseguire agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno aggiornate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme che regolano il servizio d'ispezione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base ai seguenti princìpi:

     a) le visite d'ispezione agli organi centrali, alle direzioni compartimentali, alle direzioni provinciali e circondariale, ai reparti e uffici da esse dipendenti, alle casse provinciali, ai depositi delle carte valori e stampati soggetti a controllo, ai magazzini e depositi dei materiali e dei mobili, agli uffici principali e agli uffici locali dei gruppi A e B, conservano il carattere della periodicità;

     b) le visite d'ispezione alle agenzie e agli uffici locali dei gruppi C, D, E sono disposte dagli organi competenti ogni qualvolta essi lo ritengano necessario, senza il vincolo di periodicità;

     c) le verificazioni di cassa, di cui al secondo comma, hanno il carattere della periodicità.

     Le disposizioni riguardanti le verificazioni di cassa dovranno essere attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 28. (Funzioni di dirigenza in uffici e reparti tecnici)

     Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle H ed I dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed alla tabella F dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, con qualifica non inferiore a 1° perito, a 1° geometra e a 1° dirigente tecnico o equiparato, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti tecnici di importanza adeguata, di aiuto nella dirigenza di uffici o reparti tecnici, nonchè funzioni di collaborazione tecnica, ivi compresi i collaudi di minore importanza.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni da emanarsi previo parere del consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno specificati gli uffici e reparti tecnici ai quali vanno preposti gli impiegati di cui al precedente comma. Con lo stesso decreto saranno, altresì, specificati gli uffici e reparti tecnici di minore importanza ai quali possono essere preposti, in luogo degli impiegati di cui al precedente comma, impiegati della qualifica più elevata dei ruoli della carriera esecutiva di cui alle tabelle N, O e P dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed alla tabella I dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81.

 

          Art. 29. (Cottimi)

     Le disposizioni relative all'orario d'obbligo giornaliero non si applicano per i dipendenti chiamati a prestazioni di lavoro a quantità. Il lavoratore ha soddisfatto il proprio obbligo lavorativo quando abbia prodotto, nel proprio turno, una quantità di lavoro pari alla resa giornaliera, semprechè siano state ultimate le quantità di lavoro a cottimo ad esso affidate in relazione al traffico del turno stesso.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione".

     "I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 621, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente art. 9 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparato per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparato per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

     a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva, del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;

     b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria".

 

          Art. 30. (Premio di esercizio)

     La tabella B annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è integrata con le seguenti voci:

     direttore compartimentale 700 %

     direttore di ufficio compartimentale 450 %

     direttore di sezione o reparto compartimentale 320 %

 

          Art. 31. (Forniture e acquisti di registri, carta, stampati)

     Nei casi di urgenza, riconosciuta dal consiglio di amministrazione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può provvedere direttamente alla fornitura ed all'acquisto dei registri, carta, moduli e stampati, per una spesa complessiva non superiore al 15 per cento degli stanziamenti relativi al rimborso al Provveditorato generale dello Stato per corrispondenti forniture ed acquisti [8].

     Le forniture di carte-valori e di stampati soggetti a controllo saranno effettuate con il rispetto delle vigenti disposizioni, previa determinazione del relativo prezzo da parte della commissione prevista dall'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

 

          Art. 32. (Vendita materiali fuori uso)

     Le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, per la vendita di materiali dichiarati fuori uso si applicano anche ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il limite di somma previsto dallo stesso art. 20 è raddoppiato.

     Le disposizioni dell'art. 21 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, si applicano anche agli uffici lavori ed ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I limiti di somma previsti dallo stesso art. 21 sono raddoppiati.

 

          Art. 33. (Espropriazioni)

     Alle espropriazioni effettuate nell'interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la costruzione di edifici postali e di telecomunicazioni sono applicabili le norme di cui all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione.

     Le stime compilate dagli uffici tecnici delle predette Aziende per la determinazione dell'indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, sono redatte in base a stati di consistenza compilati da detti uffici con le modalità dell'art. 176 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed equivalgono, per tutti gli effetti dell'art. 48 della predetta legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente art. 32 della legge stessa.

     Il prefetto, ricevuti, insieme alle relazioni di stima, gli elenchi dei proprietari e dei beni da espropriare, con l'indicazione della relativa indennità, e il piano di esecuzione già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, decide sulle osservazioni degli interessati, dispone l'esecuzione del piano, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge predetta ed adotta gli altri provvedimenti previsti dall'art. 48 della legge medesima.

 

          Art. 34. (Collaudi) [9]

     Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, i circoli delle costruzioni telegrafiche competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi di autorimessa e di officina, forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvedono, quando il valore relativo eccede l'importo di lire trecento milioni, le competenti direzioni centrali delle aziende medesime ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, gli uffici automezzi delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Al collaudo delle opere civili delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli impianti tecnologici connessi con le opere stesse, provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - la direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni e gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio, quando il valore non ecceda detto importo.

     Al collaudo dei lavori di manutenzione riguardanti le opere civili ed i connessi impianti tecnologici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - le competenti direzioni centrali delle aziende medesime quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, se il valore non eccede detto importo, gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     In deroga ai precedenti commi, allorché si tratti di impianti, di materiali e di opere di particolare complessità tecnica e funzionale, il collaudo, indipendentemente dal valore degli impianti, dei materiali e delle opere civili, è eseguito dagli organi centrali delle aziende postelegrafoniche secondo le competenze indicate nei precedenti commi.

     Per l'effettuazione delle operazioni di collaudo di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati impiegati in servizio presso organi dell'una o dell'altra o di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa intesa con il dirigente dell'ufficio dal quale gli impiegati dipendono.

     Per gli impianti, i materiali e i lavori di manutenzione di importo non superiore a lire 150 milioni, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione.

     Per le forniture di apparecchiature speciali, coperte da brevetti o da privativa industriale, o di macchine rientranti nella ordinaria produzione dell'impresa fornite con specifiche garanzie, l'atto di collaudo può essere sostituito da una dichiarazione comprovante la rispondenza della fornitura effettuata a quanto previsto nella ordinanza nonché l'effettivo funzionamento.

     Per gli impianti, i materiali e i lavori, compresi quelli, afferenti le opere civili, di importo non superiore a dieci milioni e che non presentino particolare complessità tecnica e funzionale, non è richiesto il collaudo; le modalità di accertamento della rispondenza degli impianti, dei materiali e dei lavori all'ordinativo sono stabilite nel regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

     Con regolamento, approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi.

 

          Art. 35. (Donazioni)

     Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accettare donazioni di aree destinate alla costruzione di uffici postali e di telecomunicazioni con l'autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione.

     I relativi atti possono essere ricevuti dagli ufficiali roganti delle aziende interessate.

 

          Art. 36. (Finanziamento attività assistenziali e dopolavoristiche)

     Il contributo allo speciale fondo istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79, per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale, per il 1967 è fissato nella misura del 30 per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali.

     A favore dell'Istituto postelegrafonici, per il potenziamento e la istituzione di nuove forme di attività assistenziali ai sensi degli articoli 2 lettera h) e 6 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è devoluto il 20 per cento dell'aliquota delle soprattasse predette.

     L'Istituto postelegrafonici è tenuto a corrispondere annualmente all'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico istituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, una somma pari ad un terzo dell'entrata di cui al precedente comma.

     Per gli anni successivi al 1967 il contributo previsto a favore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale dal primo comma del presente articolo sarà determinato, entro il limite massimo del 30 per cento previsto dallo stesso comma, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro. Proporzionalmente sarà aggiornata la percentuale di cui al secondo comma.

     Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici, approvata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, saranno stabilite annualmente, ai fini della gestione di mense, bar, refettori, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia da istituire e gestire con le entrate di cui al secondo comma, le quote da porre a carico del personale che usufruisce di tali provvidenze.

     Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, è altresì devoluta all'Istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro [10].

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'Istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalità di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro [11].

 

          Art. 37. (Rappresentanti del personale nel comitato di amministrazione della Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale)

     I tre rappresentanti del personale telefonico in seno al comitato di amministrazione della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

     La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

 

          Art. 38. (Integrazione consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici)

     Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

     Il numero dei rappresentanti del personale degli uffici locali ed agenzie postelegrafoniche nel predetto consiglio di amministrazione, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è elevato da quattro a cinque, di cui uno in quiescenza.

 

          Art. 39. (Contribuzioni per attività assistenziali)

     A decorrere dall'anno 1968, per assicurare l'espletamento da parte dell'Istituto postelegrafonici delle attività di cui al quinto comma del precedente art. 36, sono stanziate negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per ogni esercizio finanziario, somme pari al 50 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti a ciascuna di dette aziende:

     a) dai canoni corrisposti dai concessionari di sale di scrittura o di banchi di vendita di carte valori postali negli edifici ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, previa detrazione dai canoni stessi del valore di affitto dei locali concessi, calcolata in base a valutazione dell'ufficio tecnico erariale;

     b) dalla vendita effettuata dagli uffici postali, telegrafici e telefonici dei biglietti delle lotterie nazionali e simili, limitatamente al compenso suppletivo corrisposto dall'Ente gestore oltre il 10 per cento sui biglietti venduti;

     c) dall'eventuale pubblicità commerciale, industriale e professionale su stampati, stabili o cose delle aziende, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 622 e successive modificazioni fermo restando il disposto dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 622.

 

          Art. 40. (Gestione case economiche) [12]

 

          Art. 41. (Dopolavoro postelegrafonico - Commissione - Entrate)

     Il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     "La commissione è composta da 16 membri, dei quali 9 nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva e 7 designati dalle organizzazioni sindacali di cui uno appartenente agli uffici locali e uno ai telefoni di Stato. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione. Le sue sedute sono valide se siano presenti almeno 11 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente".

     Il primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, è sostituto dal seguente:

     "L'azione di controllo della gestione contabile delle attività dopolavoristiche svolte nella periferia con contribuzione da parte dell'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico è esercitata dai direttori provinciali e circondariale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo del sindaco revisore nominato dai direttori predetti tra gli impiegati della carriera direttiva".

     L'articolo 5 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, è sostituito dal seguente:

     "Allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafonico o da questo comunque incrementate, viene costituito un fondo alimentato annualmente dalle seguenti entrate:

     a) una somma fissa di lire 11.250.000 a carico di ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     b) una contribuzione variabile a carico di ciascuna delle predette aziende commisurata alle istituzioni promosse dall'ufficio centrale del dopolavoro o da questo comunque incrementate, in ragione di lire 750 per ogni iscritto ad una o più delle predette istituzioni;

     c) contribuzioni delle istituzioni dopolavoristiche;

     d) una aliquota dei proventi del tesseramento dei soci nella misura che sarà fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni con proprio decreto, sentita la commissione del dopolavoro;

     e) altri proventi derivanti da attività turistiche e ricreative o, comunque, svolte nell'interesse dei soci che siano autorizzate con decreto dello stesso Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra i residui ad aumento delle disponibilità dell'esercizio successivo".

 

          Art. 42. (Agevolazioni per le attività dopolavoristiche)

     Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accordare alle istituzioni dopolavoristiche, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, le seguenti agevolazioni:

     concessione di locali, terreni e materiali di esercizio, in quanto disponibili e di proprietà delle aziende, e di tutte le prestazioni necessarie per assicurarne la funzionalità;

     eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle più importanti istituzioni dopolavoristiche;

     altre concessioni o prestazioni accessorie che si rendessero necessarie.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su proposta della commissione del dopolavoro postelegrafonico, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le modalità e le condizioni per la concessione delle suddette agevolazioni, nonchè l'aliquota dei relativi costi che dovrà essere recuperata dall'azienda sui fondi di cui al terzo comma del precedente art. 36.

     Le aziende predette sono autorizzate a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento e ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature. La relativa spesa dovrà essere recuperata dalle stesse aziende sui fondi di cui al terzo comma del precedente art. 36 mediante quote annuali di solo capitale per un periodo non superiore a 15 anni.

 

          Art. 43. (Prestazioni reciproche delle aziende)

     Ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può avvalersi, per lo svolgimento dei propri servizi, di prestazioni da parte dell'altra azienda verso rimborso integrale dei relativi costi.

 

          Art. 44. (Oneri extraziendali)

     Le disposizioni dell'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, si applicano anche alle disposizioni che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, porranno a carico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'obbligo di effettuare prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti, salvo che, per quanto concerne le norme future, in esse non sia espressamente sancita la gratuità delle prestazioni stesse.

 

          Art. 45. (Riduzione dei contingenti di personale degli organi centrali)

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sarà determinato il contingente di personale di ciascuna carriera applicato - alla stessa data - negli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     In conseguenza dell'assegnazione alle direzioni compartimentali del personale occorrente per l'assolvimento di compiti diversi da quelli propri degli organi che, ai sensi dell'art. 12 - comma terzo - della presente legge, diventano parte integrante delle stesse direzioni compartimentali dovrà gradualmente - e comunque non oltre tre anni dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale - operarsi una corrispondente riduzione numerica del contingente di cui al primo comma.

     Gli assegni del personale occorrente agli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento dei compiti di collaborazione, di competenza degli impiegati della carriera direttiva con qualifica inferiore a direttore di divisione e degli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva, nonchè per i compiti propri della carriera ausiliaria sono fissati con provvedimento del competente direttore generale sentito il comitato consultivo.

 

          Art. 46. (Ruoli organici delle aziende)

     In dipendenza delle variazioni nell'organizzazione degli uffici per adeguarli alle esigenze delle aziende dipendenti, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su conforme parere del consiglio di amministrazione, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà, nell'ambito di ciascuna carriera, di effettuare spostamenti di posti da un ruolo ad altro a parità di posizioni.

     Quando si tratti di provvedimento riguardante il personale degli uffici locali e delle agenzie deve essere sentita anche la commissione centrale degli uffici locali e delle agenzie.

     Le variazioni di cui al primo comma devono essere motivate da effettive esigenze di servizio ed essere contenute nel limite complessivo dei posti di ciascuna carriera e nel limite complessivo della relativa spesa.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei passaggi a ruoli di esercizio e tecnici delle carriere esecutive ed ausiliarie dei ruoli del personale di archivio, e del personale dei servizi di anticamera e viceversa, la corrispondenza delle qualifiche è determinata come segue:

     Carriera esecutiva

 

capo ufficio o equiparato

archivista capo

ufficiale di 1ª classe o equiparato

primo archivista

ufficiale di 2ª classe o equiparato

archivista

ufficiale di 3ª classe o equiparato

applicato

 

     Carriera ausiliaria

 

agente di esercizio di 1ª classe o equiparato

commesso capo

agente di esercizio di 2ª classe o equiparato

commesso

agente di esercizio di 3ª classe o equiparato

usciere capo

fattorino o equiparato

usciere

 

     Per il personale degli uffici locali e delle agenzie la corrispondenza delle qualifiche riguarda gli ufficiali di prima, seconda e terza classe ed il personale della carriera ausiliaria.

 

          Art. 47. (Esodo)

     Il personale, quando presti servizio presso organi periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - che alla data di pubblicazione della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, ovvero sia riconosciuto tale entro un anno dalla data stessa - può chiedere di essere collocato a riposo fruendo di un aumento di servizio di anni 10, se trattasi di inidonei per causa di guerra o di servizio, e di anni 8, se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini:

     a) dell'anzianità di servizio utile a pensione e della liquidazione della pensione stessa;

     b) dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

     Allo stesso trattamento è ammesso il personale dei predetti organi che sia adibito, per motivi di salute, a mansioni diverse da quelle proprie del ruolo cui appartiene. Il personale femminile degli organi indicati nel primo comma, con due o più figli di età inferiore ai 14 anni, può avvalersi della facoltà di cui allo stesso primo comma fruendo di un aumento di servizio di anni 8.

     Il personale contemplato nel primo comma che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia raggiunto il limite di servizio utile alla liquidazione della pensione nella misura massima, ovvero che, per effetto della maggiorazione di 10 o 8 anni, venga a raggiungere detto limite di servizio entro un anno dalla data anzidetta, viene collocato a riposo d'ufficio.

     I dipendenti collocati a riposo in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi non possono conseguire una anzianità utile a pensione nè un numero di scatti di stipendio superiore a quelli che avrebbero raggiunti rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

     Al personale dichiarato inidoneo per cause comuni che non raggiunga il servizio utile per conseguire il diritto a pensione, viene attribuito un ulteriore aumento di servizio nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo, purchè abbia maturato una anzianità di servizio utile di almeno anni 9, mesi 6 e giorni 1 alla data dalla quale decorre il provvedimento di collocamento a riposo.

 

          Art. 48. (Procedura per l'esodo)

     Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente art. 47, devono essere prodotte dagli interessati entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

     In merito alle domande di collocamento a riposo si dovrà provvedere entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro detto termine.

     Per motivate esigenze di servizio le aziende possono assegnare al provvedimento stesso una decorrenza non posteriore di altri sei mesi al termine stabilito nel comma precedente.

     I collocamenti a riposo d'ufficio di cui al terzo comma del precedente articolo sono deliberati entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, se a tale data sussistono le condizioni richieste; diversamente, sono deliberati entro nove mesi dal verificarsi delle condizioni stesse.

     Qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente, le aziende possono rinviare la decisione in merito alla domanda ed al collocamento a riposo d'ufficio fino alla definizione del procedimento stesso.

     Il personale invalido di guerra o per servizio che venga a cessare dall'impiego in forza della presente legge continuerà a gravare sulle aliquote previste per il collocamento obbligatorio al lavoro dalle apposite disposizioni legislative, fino alla data in cui sarebbe stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio.

     In corrispondenza dei posti di organico lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 47 sono tenuti scoperti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, altrettanti posti nelle dotazioni organiche uniche delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli.

     La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici [13].

 

          Art. 49. (Conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici principali)

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere conferite mansioni proprie dei ruoli della carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, O e P, dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 1406, a non più di 1500 agenti della carriera ausiliaria e che, provvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli della carriera esecutiva, abbiano conseguito il giudizio complessivo di "ottimo", nell'ultimo biennio, e si trovino in servizio nella predetta Amministrazione da almeno due anni.

     Gli agenti prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarsi secondo l'ordine di ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti di cui all'annessa tabella "A", per essere applicati per un periodo di prova di 150 giornate di effettivo lavoro nei servizi propri del ruolo di applicazione.

     Gli agenti prescelti per l'espletamento delle mansioni del ruolo degli operatori di esercizio sono applicati durante il predetto periodo esclusivamente ai relativi settori operativi e ad almeno due di essi. Coloro che, nel termine di quindici giorni dalla data di conferimento di tali mansioni, non raggiungano per qualsiasi motivo, compreso quello di salute, la sede assegnata sono esclusi dalle predette graduatorie.

     Gli agenti di cui al precedente primo comma saranno inquadrati, con effetto dalla data di compimento del 150° giorno di effettiva applicazione a mansioni esecutive e previo accertamento di idoneità, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva del quale hanno svolto le mansioni.

     I medesimi non potranno chiedere il trasferimento ad altre sedi prima che sia trascorso un periodo di anni cinque.

     Tale idoneità è accertata a mezzo di apposite commissioni nominate dal direttore generale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 24.

     L'accertamento - che può essere decentrato - consiste in una prova di cultura generale professionale scritta.

     Sono dichiarati idonei gli agenti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 6 decimi nella predetta prova.

     A ciascun agente inoltre è attribuito un coefficiente di valutazione sul comportamento durante il periodo sperimentale. Tale coefficiente è attribuito in decimi dalla commissione prima di procedere alla prova culturale, sulla base di un dettagliato rapporto informativo compilato dai capi degli uffici di applicazione e corredato dal giudizio finale del capo dell'organo periferico competente. Sono esclusi dall'inquadramento gli agenti che conseguano un coefficiente inferiore a 6 decimi.

     Gli agenti che non conseguono l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui sono stati applicati in attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno restituiti alle mansioni proprie della carriera ausiliaria e, a domanda, alla sede di provenienza. La dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli della carriera esecutiva nei quali avviene l'inquadramento sarà aumentata di un numero di posti pari a quello delle unità inquadrate, verso graduale corrispondente riduzione della dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio e tecnici, globalmente considerati, in ragione di posti 1,2 per ogni impiegato ausiliario inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del presente articolo. La frazione di posto viene computata per un posto intero.

 

          Art. 50. (Conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali)

     Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su parere della commissione centrale degli uffici locali e delle agenzie, al personale della carriera ausiliaria degli uffici locali possono essere conferite le mansioni proprie della carriera esecutiva degli uffici locali, entro un limite massimo di 1500 unità utilizzando i posti che si sono resi, o che si renderanno vacanti dal 7 agosto 1967, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva anzidetta, in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, salvo quanto previsto dal bando di concorso di cui al decreto ministeriale ULA-1201/27464 del 25 agosto 1965.

     Gli aspiranti dovranno essere provvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli della carriera esecutiva, dovranno avere conseguito il giudizio complessivo di "ottimo" nell'ultimo biennio e dovranno trovarsi in servizio da almeno due anni.

     Gli agenti prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarsi secondo l'ordine di ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti di cui all'annessa tabella B, per essere applicati per un periodo di prova di 150 giornate di effettivo lavoro nei servizi propri del ruolo di applicazione.

     Gli agenti prescelti per l'espletamento delle mansioni superiori saranno applicati durante il predetto periodo ad almeno due settori operativi. Coloro che, nel termine di quindici giorni dalla data di conferimento di tali mansioni, non raggiungano per qualsiasi motivi, compreso quello di salute, la sede assegnata, sono esclusi dalle predette graduatorie.

     Gli agenti di cui al precedente primo comma saranno inquadrati, con effetto dalla data di compimento del 150° giorno di effettiva applicazione a mansioni esecutive e previo accertamento di idoneità, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali. I medesimi non potranno chiedere il trasferimento ad altre sedi prima che sia trascorso un periodo di cinque anni.

     Tale idoneità è accertata a mezzo di apposite commissioni nominate dal direttore generale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 24.

     L'accertamento - che può essere decentrato - consiste in una prova di cultura generale professionale scritta.

     Sono dichiarati idonei gli agenti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 6 decimi nella predetta prova.

     A ciascun agente inoltre è attribuito un coefficiente di valutazione sul comportamento durante il periodo sperimentale.

     Tale coefficiente è attribuito in decimi dalla commissione prima di procedere alla prova culturale, sulla base di un dettagliato rapporto informativo compilato dai capi degli uffici di applicazione e corredato dal giudizio finale del capo dell'organo periferico competente. Sono esclusi dall'inquadramento gli agenti che conseguono un coefficiente inferiore a 6 decimi.

     Gli agenti che non conseguono l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui sono stati applicati in attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno restituiti alle mansioni proprie della carriera ausiliaria e, a domanda, alla sede di provenienza.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono altresì essere conferite, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le mansioni previste nel primo comma dell'art. 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, a non più di 350 impiegati delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, provvisti dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

     Per gli impiegati giudicati idonei, dalle apposite commissioni nominate dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'inquadramento nella qualifica iniziale della tabella H dell'allegato I alla suddetta legge del 1963, n. 81, è disposto con l'osservanza delle norme previste dal quinto al decimo comma del presente articolo.

     La dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali del ruolo della predetta tabella H sarà aumentata di un numero di posti pari a quello delle unità inquadrate, verso graduale corrispondente riduzione della dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, globalmente considerati, nonchè soppressione della pianta organica degli operai permanenti dell'Azienda medesima in ragione di posti 1,2 per ogni impiegato ausiliario inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del presente articolo. La frazione di posto viene computata per un posto intero.

 

          Art. 51. (Riscatto dei servizi)

     Le disposizioni relative al riscatto dei servizi di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono applicabili anche per i servizi resi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in qualità di impiegato o agente straordinario o di operaio giornaliero, comunque assunti.

     La facoltà di riscatto di cui al precedente comma è riconosciuta anche agli operai giornalieri che abbiano prestato servizio presso le predette aziende anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con mansioni di natura non salariale.

     La disposizione relativa al termine di trenta giorni di cui agli ultimi due commi dell'art. 69 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è abrogata.

 

          Art. 52. (Applicabilità)

     Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, rimangono in vigore tutte le norme relative al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alle aziende da esso dipendenti, nonchè quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dipendente dalle aziende medesime.

     Dalla data di istituzione di ciascuna delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 11, i riferimenti ad organi contenuti nelle predette norme devono intendersi così modificati:

     da: ufficio lavori e centro automezzi

     a: direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     da: direttore di ufficio lavori e direttore di centro automezzi

     a: direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 53. (Variazioni di bilancio)

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le occorrenti variazioni compensative sugli stati di previsione delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85.

[2]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85.

[3]  Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85.

[4]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85.

[5]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85.

[6]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85.

[7]  Lettera abrogata dall'art. 3 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[8]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 10 febbraio 1982, n. 39.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 27 ottobre 1973, n. 674.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 27 ottobre 1973, n. 674.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 23 gennaio 1974, n. 15.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 28 gennaio 1970, n. 10.