§ 28.10.5 - Legge 28 novembre 1965, n. 1329.
Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.10 vendita
Data:28/11/1965
Numero:1329


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 28.10.5 - Legge 28 novembre 1965, n. 1329.

Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

(G.U. 14 dicembre 1965, n. 311).

 

     Art. 1.

     Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo art. 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del successivo art. 3.

 

          Art. 2.

     Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'art. 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

     Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.

 

          Art. 3.

     I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'art. 1.

     Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo art. 7.

     Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli artt. 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.

     La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

 

          Art. 4.

     Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 5.

     Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.

 

          Art. 6.

     Il privilegio previsto dall'art. 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.

     Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma dell'art. 2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalità o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'art. 1.

 

          Art. 7.

     I contratti di vendita con riserva di proprietà e quelli di locazione previsti dalla presente legge possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli artt. 1406 e segg. del Codice civile.

 

          Art. 8.

     Nei registri di cui al precedente art. 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.

 

          Art. 9.

     A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina è registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'art. 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.

     A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.

 

          Art. 10.

     Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli artt. 2762 del Codice civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'art. 1.

     Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio.

     Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente art. 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.

     Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.

 

          Art. 11.

     Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine, devono essere emesse contemporaneamente e recare una numerazione progressiva con l'indicazione, sull'ultima di esse, che si tratta dell'ultima della serie.

 

          Art. 12.

     Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

     a) presso le aziende di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;

     b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta.

     Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti.

     Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscontate presso l'istituto di emissione; quelle di cui al punto b) possono essere riscontate anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto centrale per il credito a medio termine.

 

          Art. 13.

     Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un triennio dalla data in cui ha effetto la presente legge, sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo.

     Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1.000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

 

          Art. 14.

     Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali.

     Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa da anno ad anno, purché nei tre esercizi non superi il cento per cento.

 

          Art. 15.

     Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'art. 469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.

     Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o l'intervenuta irriconoscibilità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 [1].

 

          Art. 16.

     La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 4.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.