§ 40.2.36 - D.L. 12 marzo 1982, n. 69.
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:12/03/1982
Numero:69


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono [...]
Art. 2. 
Art. 3.      All'onere di cui al precedente art. 2 per gli anni 1982 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente art. 1 del presente decreto.
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 40.2.36 - D.L. 12 marzo 1982, n. 69. [1]

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico.

(G.U. 13 marzo 1982, n. 71).

 

Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 42.830 a L. 43.830 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 27.000 a L. 28.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.283 a L. 4.383 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 1.000 a L. 2.400 e da L. 1.630 a L. 3.030 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 625 a L. 1.055, da L. 730 a L. 1.160 e da L. 2.100 a L. 3.680, per quintale.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili di cui al punto 4-c dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.000 a L. 18.000 al quintale.

     I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

 

     Art. 2. [2]

     E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi [3].

     Fino alla concorrenza dei primi 2.100 miliardi di lire le somme di cui al comma precedente sono destinate alla copertura del maggior onere termico sopportato dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) fino al 31 dicembre 1981, non soddisfatto da versamenti, allo stesso titolo e per il medesimo periodo, effettuati in attuazione delle norme vigenti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

     La somma residua resta conferita al fondo di dotazione dell'ENEL.

 

     Art. 3.

     All'onere di cui al precedente art. 2 per gli anni 1982 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 maggio 1982, n. 231.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 12 maggio 1982, n. 231.

[3] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.