Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/01/1976 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.30656 - D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
(G.U. 21 febbraio 1976, n. 47)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 2 della
Visto l'art. 30 della
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Al
Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. - Le somme spettanti ai sensi dei precedenti articoli 2, ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione".
L'art. 16 è sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.