Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 13/02/1952 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 17.3.1d - Legge 13 febbraio 1952, n. 50.
Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità e integrazioni e modifiche alla legge stessa.
(G.U. 13 febbraio 1952, n. 38).
E' convertito in legge il
Il titolo è sostituito dal seguente:
"Conversione in legge del
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della
"Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio".
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
"Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.
"Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè il saggio dell'interesse, che non potrà superare il massimo del tre per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutuatarie e le modalità di restituzione da parte delle stesse.
"Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio".
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Ai soli effetti della applicazione della
"La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti".
L'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della
"Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostruzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della ricostituzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.
"La Commissione, di cui al precedente art. 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del
"Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo".
L'art. 6 è sostituito dal seguente:
"La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.
"Salvo il disposto del precedente comma, l'intendente di finanza può autorizzare, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato, per le operazioni di cui al precedente art. 2. Ove un'operazione eccedesse l'importo di lire 25.000.000, è necessaria l'autorizzazione, su proposta dell'intendente di finanza, del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio".
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Le operazioni creditizie di cui alla
"All'assegnazione tra gli enti finanziari della somma di lire cinque miliardi prevista dall'art. 3 del presente decreto, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti".
Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente art. 7 bis:
"Alle piccole imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi le lire 200.000, sarà concesso un contributo, a fondo perduto, fino al novanta per cento del danno accertato.
"La concessione del contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4.
"Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951 - 52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.
"La ripartizione della somma stanziata fra le provincie interessate verrà effettuata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro".
L'art. 8 è soppresso.
L'art. 9 è sostituito dal seguente:
"Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951 - 52 si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961".
La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.