§ 45.1.110 – L. 18 dicembre 1984, n. 898.
Interventi per informazioni commerciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:18/12/1984
Numero:898


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'attuazione di una campagna di informazione commerciale intesa a fornire ai consumatori ed operatori economici le più ampie conoscenze del mercato è [...]
Art. 2.      All'onere di lire tre miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 45.1.110 – L. 18 dicembre 1984, n. 898. [1]

Interventi per informazioni commerciali.

(G.U. 31 dicembre 1984, n. 357).

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'attuazione di una campagna di informazione commerciale intesa a fornire ai consumatori ed operatori economici le più ampie conoscenze del mercato è autorizzata la spesa di tre miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984.

     Negli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative indicate dal programma di cui al primo comma, si intendono compresi anche quelli già sostenuti, a qualsiasi titolo, da soggetti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a partire dal 1° febbraio 1984.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire tre miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.