Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 22/12/1981 |
Numero: | 791 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 2 bis. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 10 bis. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
§ 77.3.86 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 791. [1]
Disposizioni in materia previdenziale.
(G.U. 31 dicembre 1981, n. 358).
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della
I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, a 14 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000.
Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della
L'importo del contributo volontario dovuto per l'anno 1982 dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al
I contributi base e di adeguamento giornaliero relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22,
Per l'anno 1982, è dovuto dai titolari di aziende diretto- coltivatrici, coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'art. 87,
Il contributo previsto dal comma precedente è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al
I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo di cui al secondo comma [6].
Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo e al terzo comma è versato con le modalità e nei termini di cui all'art. 12, quarto comma, del
Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.
Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma della legge 22 dicembre 1973, n. 903 è modificato a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'art. 14-quater, terzo e quarto comma, e 14-quinquies del
Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria [9].
L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia [10].
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati [11].
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.
Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.
In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del
A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della
A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'art. 14-septies del
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.
Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 della
In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interesse.
Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il
Alle esigenze di cui all'art. 22 della
In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 669, è riconosciuto dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla
L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidità al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.
L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attività di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5) dell'art. 7 del
(Omissis) [16].
Nel periodo di applicazione del presente decreto-legge, ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi per almeno 151 giornate, spetta il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 25 della
Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1° gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere più il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla
A decorrere dal 1° gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della
Con effetto dal 1° gennaio 1982 il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, è stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. A predetti limiti si applica la disciplina di cui all'art. 1 del
Il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dagli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Articolo così sostituito dalla
[3] Articolo aggiunto dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma aggiunto dopo il secondo dalla
[6] Comma così modificato dalla
[7] Comma così modificato dalla
[8] Articolo così sostituito dalla
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 8 maggio 1990, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri.
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 1988, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma, ultima proposizione, nonché del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 1988, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma, ultima proposizione, nonché del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
[12] Articolo aggiunto dalla
[13] Il contributo di cui al presente articolo è stato stabilito, da ultimo, in euro 1.032.914,00 dall'art. unico del D.M. 30 ottobre 2024.
[14] Modifica l'art. 3 del
[15] Comma così modificato dalla
[16] Comma soppresso dalla
[17] Comma così modificato dalla
[18] Comma così sostituito dalla
[19] Comma così modificato dalla
[20] Comma così modificato dalla